Art. 13.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri
effettivi e di tre membri supplenti nominati con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy, e designati, rispettivamente:
un membro effettivo ed un membro supplente dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
un membro effettivo ed un membro supplente dal Ministero delle
imprese e del made in Italy;
un membro effettivo ed un membro supplente dall'Assemblea.
2. Il membro del Collegio dei revisori dei conti nominato dal
Ministero dell'economia e delle finanze assume le funzioni di
Presidente del Collegio dei revisori dei onti.
3. I membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei
conti devono essere scelti tra soggetti iscritti al registro dei
revisori legali.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in
carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti hanno diritto al
compenso stabilito dall'Assemblea secondo i criteri fissati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n.
143 e successive modificazioni ed integrazioni. I membri del Collegio
dei revisori dei conti possono, altresi', richiedere al Presidente
del Banco il rimborso per le spese di missione debitamente
documentate, nei limiti della effettiva necessita' e della congruita'
del relativo importo.
6. Il Collegio dei revisori dei conti nomina al proprio interno
un segretario verbalizzante e cura la tenuta e l'aggiornamento del
libro dei propri verbali.