(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone  di  tre  membri
effettivi e di tre membri supplenti nominati con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy, e designati, rispettivamente: 
      un membro  effettivo  ed  un  membro  supplente  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      un membro effettivo ed un membro supplente dal Ministero  delle
imprese e del made in Italy; 
      un membro effettivo ed un membro supplente dall'Assemblea. 
    2. Il membro del Collegio dei revisori  dei  conti  nominato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  assume  le  funzioni  di
Presidente del Collegio dei revisori dei onti. 
    3. I membri effettivi e supplenti del Collegio dei  revisori  dei
conti devono essere scelti tra  soggetti  iscritti  al  registro  dei
revisori legali. 
    4. I componenti del Collegio dei revisori dei  conti  restano  in
carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. 
    5. I membri del Collegio dei revisori dei conti hanno diritto  al
compenso stabilito  dall'Assemblea  secondo  i  criteri  fissati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022,  n.
143 e successive modificazioni ed integrazioni. I membri del Collegio
dei revisori dei conti possono, altresi',  richiedere  al  Presidente
del  Banco  il  rimborso  per  le  spese  di   missione   debitamente
documentate, nei limiti della effettiva necessita' e della congruita'
del relativo importo. 
    6. Il Collegio dei revisori dei conti nomina al  proprio  interno
un segretario verbalizzante e cura la tenuta  e  l'aggiornamento  del
libro dei propri verbali.