(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
            Riunioni del Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei  revisori  dei  conti  e'  convocato  dal  suo
Presidente  ogni  qual  volta  lo  ritiene  opportuno  o  necessario,
mediante avviso di convocazione inviato con un  preavviso  di  almeno
tre giorni, salvo che motivi di necessita' ed urgenza  impongano  una
convocazione con minor preavviso, a mezzo raccomandata  A/R  o  posta
elettronica certificata. 
    2.  Ciascun  membro  supplente  subentra  al   membro   effettivo
designato  dal  medesimo  soggetto  che   ha   preceduto   alla   sua
designazione, in caso di sua morte, rinunzia  o  decadenza,  in  modo
tale  che  la  composizione  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
garantisca il rispetto dei criteri rappresentativi di cui all'art. 13
del presente statuto. 
    3.  Le  riunioni  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti   sono
regolarmente  costituite  con  la  presenza   alla   riunione   della
maggioranza dei suoi membri effettivi. 
    4. Il Collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza  dei
suoi componenti. 
    5. Le riunioni del Collegio dei revisori dei  conti  si  svolgono
presso la sede del Banco e/o  da  remoto  mediante  idonei  mezzi  di
telecomunicazione. 
    6.  Salvo  che   nell'avviso   di   convocazione   sia   indicato
espressamente che la riunione debba tenersi solo in presenza, ciascun
componente del Collegio dei revisori dei conti ha sempre  diritto  di
partecipare, intervenire e votare nelle riunioni da remoto,  mediante
mezzi di telecomunicazione che garantiscano la  sua  identificazione,
la sua partecipazione ed il libero e valido esercizio del diritto  di
voto. 
    7. A prescindere dall'avviso di  convocazione,  il  Collegio  dei
revisori dei conti e' regolarmente costituito  quando  tutti  i  suoi
componenti effettivi siano presenti e si dichiarino  informati  sugli
argomenti da trattare senza manifestare opposizione.