Art. 14.
Riunioni del Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' convocato dal suo
Presidente ogni qual volta lo ritiene opportuno o necessario,
mediante avviso di convocazione inviato con un preavviso di almeno
tre giorni, salvo che motivi di necessita' ed urgenza impongano una
convocazione con minor preavviso, a mezzo raccomandata A/R o posta
elettronica certificata.
2. Ciascun membro supplente subentra al membro effettivo
designato dal medesimo soggetto che ha preceduto alla sua
designazione, in caso di sua morte, rinunzia o decadenza, in modo
tale che la composizione del Collegio dei revisori dei conti
garantisca il rispetto dei criteri rappresentativi di cui all'art. 13
del presente statuto.
3. Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono
regolarmente costituite con la presenza alla riunione della
maggioranza dei suoi membri effettivi.
4. Il Collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza dei
suoi componenti.
5. Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti si svolgono
presso la sede del Banco e/o da remoto mediante idonei mezzi di
telecomunicazione.
6. Salvo che nell'avviso di convocazione sia indicato
espressamente che la riunione debba tenersi solo in presenza, ciascun
componente del Collegio dei revisori dei conti ha sempre diritto di
partecipare, intervenire e votare nelle riunioni da remoto, mediante
mezzi di telecomunicazione che garantiscano la sua identificazione,
la sua partecipazione ed il libero e valido esercizio del diritto di
voto.
7. A prescindere dall'avviso di convocazione, il Collegio dei
revisori dei conti e' regolarmente costituito quando tutti i suoi
componenti effettivi siano presenti e si dichiarino informati sugli
argomenti da trattare senza manifestare opposizione.