Art. 15.
Funzioni del Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di
controllo stabilite dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010
ed in particolare:
a) esercita il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile del Banco, accertando la regolare tenuta della
contabilita';
b) vigila sulla osservanza della normativa fiscale e
tributaria;
c) ha accesso a tutta la documentazione sociale ed inerente la
gestione del Banco e puo' in ogni momento ispezionare la stessa ed
estrarre copia dei relativi documenti;
d) esamina ed esprime parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e quello consuntivo predisposto dal consiglio di
amministrazione;
e) presenta all'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio consuntivo una propria relazione sulla gestione contabile
dell'esercizio da parte del Banco;
f) scambia con il consiglio di amministrazione e con il
direttore generale ogni informazione rilevante per l'espletamento dei
rispettivi compiti;
g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea
e del consiglio di amministrazione nelle quali siano posti all'ordine
del giorno temi a contenuto economico-finanziario, nonche' a quelle
alle quali sia invitato a partecipare dal Presidente.