(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
            Funzioni del Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti  esercita  le  funzioni  di
controllo stabilite dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010
ed in particolare: 
      a)  esercita  il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile  del   Banco,   accertando   la   regolare   tenuta   della
contabilita'; 
      b)  vigila  sulla  osservanza   della   normativa   fiscale   e
tributaria; 
      c) ha accesso a tutta la documentazione sociale ed inerente  la
gestione del Banco e puo' in ogni momento ispezionare  la  stessa  ed
estrarre copia dei relativi documenti; 
      d) esamina ed esprime parere  in  ordine  all'approvazione  del
bilancio preventivo e quello consuntivo predisposto dal consiglio  di
amministrazione; 
      e) presenta  all'Assemblea  convocata  per  l'approvazione  del
bilancio consuntivo una propria relazione  sulla  gestione  contabile
dell'esercizio da parte del Banco; 
      f) scambia  con  il  consiglio  di  amministrazione  e  con  il
direttore generale ogni informazione rilevante per l'espletamento dei
rispettivi compiti; 
      g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea
e del consiglio di amministrazione nelle quali siano posti all'ordine
del giorno temi a contenuto economico-finanziario, nonche'  a  quelle
alle quali sia invitato a partecipare dal Presidente.