(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                          Comitato tecnico 
 
    1. Il Comitato tecnico ha  funzioni  consultive  sulle  questioni
tecniche attinenti l'attivita' del Banco e coadiuva  l'attivita'  del
consiglio di amministrazione e del direttore generale. 
    2. Il Comitato tecnico e' composto da cinque componenti  nominati
dall'Assemblea tra i propri componenti  tra  i  quali  devono  essere
necessariamente compresi i rappresentanti in Assemblea del  Ministero
delle imprese e del made in Italy e del Ministero della difesa. 
    3. I componenti del Comitato tecnico  durano  in  carica  quattro
anni ed agli stessi non spetta alcun  compenso,  ne'  alcun  rimborso
spese. 
    4. Nella prima  riunione  successiva  alla  nomina,  il  Comitato
tecnico  elegge  a  maggioranza  dei  propri  componenti  il  proprio
Presidente tra i suoi componenti. 
    5. Il Comitato tecnico e' convocato dal proprio Presidente, anche
su richiesta del  direttore  generale,  con  avviso  di  convocazione
inviato con un preavviso di almeno tre giorni, salvo  che  motivi  di
necessita' ed urgenza impongano una convocazione con minor preavviso,
a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 
    6. Alle riunioni del Comitato tecnico, svolte presso la sede  del
Banco e/o da  remoto  mediante  idonei  mezzi  di  telecomunicazione,
partecipa anche il direttore generale senza diritto di voto, il quale
svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
    7. Qualora il suo Presidente lo ritenga necessario,  il  Comitato
tecnico  puo'  avvalersi  dell'ausilio  di  componenti  esterni,   in
possesso di specifica professionalita'. A tali componenti esterni non
spetta alcun compenso ne' rimborso spese.