Art. 16.
Comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico ha funzioni consultive sulle questioni
tecniche attinenti l'attivita' del Banco e coadiuva l'attivita' del
consiglio di amministrazione e del direttore generale.
2. Il Comitato tecnico e' composto da cinque componenti nominati
dall'Assemblea tra i propri componenti tra i quali devono essere
necessariamente compresi i rappresentanti in Assemblea del Ministero
delle imprese e del made in Italy e del Ministero della difesa.
3. I componenti del Comitato tecnico durano in carica quattro
anni ed agli stessi non spetta alcun compenso, ne' alcun rimborso
spese.
4. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Comitato
tecnico elegge a maggioranza dei propri componenti il proprio
Presidente tra i suoi componenti.
5. Il Comitato tecnico e' convocato dal proprio Presidente, anche
su richiesta del direttore generale, con avviso di convocazione
inviato con un preavviso di almeno tre giorni, salvo che motivi di
necessita' ed urgenza impongano una convocazione con minor preavviso,
a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico, svolte presso la sede del
Banco e/o da remoto mediante idonei mezzi di telecomunicazione,
partecipa anche il direttore generale senza diritto di voto, il quale
svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
7. Qualora il suo Presidente lo ritenga necessario, il Comitato
tecnico puo' avvalersi dell'ausilio di componenti esterni, in
possesso di specifica professionalita'. A tali componenti esterni non
spetta alcun compenso ne' rimborso spese.