Art. 17.
Commissario straordinario
1. Il Banco puo' essere commissariato su decisione del Ministero
delle imprese e del made in Italy nel caso di accertata
impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione,
ovvero di gravi irregolarita' o illegittimita' degli atti adottati
dal consiglio di amministrazione.
2. Il Commissario straordinario e' nominato con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy che determina anche la
durata del mandato del commissario straordinario, che non puo' in
ogni caso essere superiore ad un anno, e la misura dell'indennita'
allo stesso spettante, determinata nel rispetto dei limiti di legge e
con oneri finanziari a carico del bilancio del Banco.
3. Il Presidente del Banco ed il consiglio di amministrazione
decadono automaticamente dal momento della nomina del Commissario
Straordinario.
4. Al Commissario straordinario spettano tutti i poteri
attribuiti dalla legge e dallo statuto al Presidente del Banco ed al
consiglio di amministrazione e lo stesso deve, entro la fine del
proprio mandato, convocare l'Assemblea ai fini della elezione di un
nuovo Presidente e di un nuovo consiglio di amministrazione.