(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                      Commissario straordinario 
 
    1. Il Banco puo' essere commissariato su decisione del  Ministero
delle  imprese  e  del  made  in  Italy   nel   caso   di   accertata
impossibilita' di  funzionamento  degli  organi  di  amministrazione,
ovvero di gravi irregolarita' o illegittimita'  degli  atti  adottati
dal consiglio di amministrazione. 
    2. Il Commissario  straordinario  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro delle imprese e del made in Italy  che  determina  anche  la
durata del mandato del commissario straordinario,  che  non  puo'  in
ogni caso essere superiore ad un anno, e  la  misura  dell'indennita'
allo stesso spettante, determinata nel rispetto dei limiti di legge e
con oneri finanziari a carico del bilancio del Banco. 
    3. Il Presidente del Banco ed  il  consiglio  di  amministrazione
decadono automaticamente dal momento  della  nomina  del  Commissario
Straordinario. 
    4.  Al  Commissario  straordinario  spettano   tutti   i   poteri
attribuiti dalla legge e dallo statuto al Presidente del Banco ed  al
consiglio di amministrazione e lo stesso  deve,  entro  la  fine  del
proprio mandato, convocare l'Assemblea ai fini della elezione  di  un
nuovo Presidente e di un nuovo consiglio di amministrazione.