Art. 18.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro della difesa,
su proposta del consiglio di amministrazione, sentita l'Assemblea.
Mediante regolamento interno adottato dal consiglio di
amministrazione sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
designazione del direttore generale ed i requisiti di
professionalita' ed onorabilita' necessari per rivestire il relativo
incarico.
2. Il direttore generale:
a) e' responsabile della gestione organizzativa, finanziaria,
contabile e tecnica del Banco, alla quale provvede perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza, entro i limiti delle
risorse finanziarie assegnategli dal consiglio di amministrazione;
b) assicura la funzionalita' del Banco e la continuita'
dell'esercizio dei compiti e delle funzioni allo stesso attribuite
dalla legge e dallo statuto. Qualora si verifichi una qualsivoglia
circostanza tale da compromettere la sicurezza della giacenza delle
armi, il direttore generale puo' darne informazione alle Autorita'
competenti;
c) provvede ad attuare gli indirizzi, gli obiettivi e le
deliberazioni adottate del consiglio di amministrazione;
d) gestisce il personale del Banco e ne stabilisce l'orario di
lavoro normale e straordinario;
e) assume la qualifica di «datore di lavoro» ai soli fini del
rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
f) e' l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la
detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce
commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il
direttore generale ha facolta' di individuare, scegliendoli tra i
responsabili di settore, eventuali sostituti di licenza;
g) assume l'incarico di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza amministrativa ai sensi della legge 6
novembre 2012, n. 190;
h) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei
responsabili di settore del Banco;
i) individua i responsabili degli Uffici e dei servizi, e in
particolare dell'Ufficio tecnico, del Servizio di prevenzione e
protezione, del Sistema gestione della qualita' e del laboratorio di
metrologia e attribuisce agli stessi le relative mansioni e
competenze;
j) partecipa alle riunioni del consiglio dell'Amministrazione e
dell'Assemblea, senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di
segretario;
k) partecipa alle riunioni del Comitato tecnico, senza diritto
di voto, svolgendo le funzioni di segretario, e puo' chiederne al
Presidente la convocazione;
l) e' membro di diritto e capo della delegazione italiana
presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle
armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles
del 1° luglio 1969 e mantiene e coordina i rapporti tra la stessa ed
il Banco;
m) cura i rapporti con i Banchi di prova esteri e promuove
eventuali intese con gli stessi;
n) provvede alla raccolta ed alla eventuale divulgazione di
dati statistici di interesse generale;
o) richiede ed attribuisce, per motivate esigenze del Banco,
incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza
istituzionale o in quelle in relazione alle quali debba essere
acquisito un qualificato parere;
p) formula al consiglio di amministrazione ogni opportuna
proposta volta a perseguire i compiti di cui sopra.
3. Il rapporto tra il Banco e il direttore generale e' regolato
da un apposito contratto di lavoro di diritto privato a tempo
determinato, il quale deve indicare la durata del rapporto, che non
puo' essere superiore a cinque anni e puo' essere rinnovato sempre
con contratti a tempo determinato, il trattamento retributivo ed i
benefit spettanti al direttore generale, i compiti e le funzioni allo
stesso assegnate, la responsabilita' del direttore generale per il
conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di
amministrazione, nonche' i casi in cui il direttore generale puo'
essere sospeso o revocato dall'incarico da parte del consiglio di
amministrazione, sentita l'Assemblea.
4. Alla scadenza del contratto, il direttore generale continua ad
esercitare le sue funzioni, con gli stessi poteri, finche' non
interviene la nomina ministeriale del nuovo direttore generale.
5. Il direttore generale puo' individuare, tra il personale del
Banco, un soggetto, scelto secondo i criteri previsti nel regolamento
interno adottato dal consiglio di amministrazione, cui delegare lo
svolgimento, in sua vece, di specifici compiti e funzioni urgenti ed
improcrastinabili di propria competenza, per l'ipotesi in cui, per
ragioni di malattia o altri impedimenti temporanei, sia
impossibilitato a svolgere tali compiti e funzioni, al sol fine di
garantire la continuita' nell'esercizio dell'attivita' e delle
funzioni del Banco.