(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore generale e' nominato  con  decreto  del  Ministro
delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro della  difesa,
su proposta del consiglio di  amministrazione,  sentita  l'Assemblea.
Mediante   regolamento   interno   adottato    dal    consiglio    di
amministrazione sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
designazione   del   direttore   generale   ed   i    requisiti    di
professionalita' ed onorabilita' necessari per rivestire il  relativo
incarico. 
    2. Il direttore generale: 
      a) e' responsabile della gestione  organizzativa,  finanziaria,
contabile e  tecnica  del  Banco,  alla  quale  provvede  perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie assegnategli dal consiglio di amministrazione; 
      b)  assicura  la  funzionalita'  del  Banco  e  la  continuita'
dell'esercizio dei compiti e delle funzioni  allo  stesso  attribuite
dalla legge e dallo statuto. Qualora si  verifichi  una  qualsivoglia
circostanza tale da compromettere la sicurezza della  giacenza  delle
armi, il direttore generale puo' darne  informazione  alle  Autorita'
competenti; 
      c) provvede ad  attuare  gli  indirizzi,  gli  obiettivi  e  le
deliberazioni adottate del consiglio di amministrazione; 
      d) gestisce il personale del Banco e ne stabilisce l'orario  di
lavoro normale e straordinario; 
      e) assume la qualifica di «datore di lavoro» ai soli  fini  del
rispetto degli obblighi previsti dal  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81; 
      f) e' l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per  la
detenzione di armi  comuni,  licenza  di  fabbricazione  di  cartucce
commerciali e da guerra  e  di  collezione  di  armi  da  guerra.  Il
direttore generale ha facolta' di  individuare,  scegliendoli  tra  i
responsabili di settore, eventuali sostituti di licenza; 
      g) assume l'incarico di Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza amministrativa ai sensi della legge  6
novembre 2012, n. 190; 
      h) propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  dei
responsabili di settore del Banco; 
      i) individua i responsabili degli Uffici e dei  servizi,  e  in
particolare dell'Ufficio  tecnico,  del  Servizio  di  prevenzione  e
protezione, del Sistema gestione della qualita' e del laboratorio  di
metrologia  e  attribuisce  agli  stessi  le  relative   mansioni   e
competenze; 
      j) partecipa alle riunioni del consiglio dell'Amministrazione e
dell'Assemblea, senza diritto  di  voto,  svolgendo  le  funzioni  di
segretario; 
      k) partecipa alle riunioni del Comitato tecnico, senza  diritto
di voto, svolgendo le funzioni di segretario,  e  puo'  chiederne  al
Presidente la convocazione; 
      l) e' membro di  diritto  e  capo  della  delegazione  italiana
presso la Commissione internazionale permanente per  la  prova  delle
armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla  Convenzione  di  Bruxelles
del 1° luglio 1969 e mantiene e coordina i rapporti tra la stessa  ed
il Banco; 
      m) cura i rapporti con i Banchi  di  prova  esteri  e  promuove
eventuali intese con gli stessi; 
      n) provvede alla raccolta ed  alla  eventuale  divulgazione  di
dati statistici di interesse generale; 
      o) richiede ed attribuisce, per motivate  esigenze  del  Banco,
incarichi di collaborazione ad esperti delle  materie  di  competenza
istituzionale o in  quelle  in  relazione  alle  quali  debba  essere
acquisito un qualificato parere; 
      p) formula  al  consiglio  di  amministrazione  ogni  opportuna
proposta volta a perseguire i compiti di cui sopra. 
    3. Il rapporto tra il Banco e il direttore generale  e'  regolato
da un apposito  contratto  di  lavoro  di  diritto  privato  a  tempo
determinato, il quale deve indicare la durata del rapporto,  che  non
puo' essere superiore a cinque anni e puo'  essere  rinnovato  sempre
con contratti a tempo determinato, il trattamento  retributivo  ed  i
benefit spettanti al direttore generale, i compiti e le funzioni allo
stesso assegnate, la responsabilita' del direttore  generale  per  il
conseguimento   dei   risultati    previsti    dal    consiglio    di
amministrazione, nonche' i casi in cui  il  direttore  generale  puo'
essere sospeso o revocato dall'incarico da  parte  del  consiglio  di
amministrazione, sentita l'Assemblea. 
    4. Alla scadenza del contratto, il direttore generale continua ad
esercitare le sue  funzioni,  con  gli  stessi  poteri,  finche'  non
interviene la nomina ministeriale del nuovo direttore generale. 
    5. Il direttore generale puo' individuare, tra il  personale  del
Banco, un soggetto, scelto secondo i criteri previsti nel regolamento
interno adottato dal consiglio di amministrazione,  cui  delegare  lo
svolgimento, in sua vece, di specifici compiti e funzioni urgenti  ed
improcrastinabili di propria competenza, per l'ipotesi  in  cui,  per
ragioni   di   malattia   o   altri   impedimenti   temporanei,   sia
impossibilitato a svolgere tali compiti e funzioni, al  sol  fine  di
garantire  la  continuita'  nell'esercizio  dell'attivita'  e   delle
funzioni del Banco.