Art. 19.
Autonomia reddituale e finanziaria del Banco
1. Il Banco esercita la propria attivita' senza oneri a carico
dello Stato, in base a criteri di economicita'.
2. Il Banco provvede al finanziamento delle proprie attivita'
attraverso:
a) i contributi e le tariffe di cui all'art. 3 della legge 23
febbraio 1960, n. 186;
b) i contributi e le tariffe di cui all'art. 11 della legge 6
dicembre 1993, n. 509;
c) i corrispettivi per la vendita di beni e la prestazione di
servizi;
d) le rendite del patrimonio, anche finanziario;
e) le donazioni, lasciti e liberalita', previa accettazione
deliberata dal consiglio di amministrazione;
f) gli eventuali contributi pubblici, con esclusione dei
finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
g) le eventuali altre entrate.
3. Le tariffe per le prove di cui al comma 2, lettera a) del
presente articolo sono stabilite dal Ministro delle imprese e del
made in Italy su proposta del consiglio di amministrazione, adottata
previo parere del direttore generale, in base al costo economico del
servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese
generali ad esso imputabile.
4. Le tariffe per le prove di cui al comma 2, lettera b) del
presente articolo sono stabilite dal Ministro delle imprese e del
made in Italy su proposta del consiglio di amministrazione, previo
parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 5, della legge 6
dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio
determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad
esso imputabile.
5. Le tariffe di cui al comma 2, lettera a) e b) del presente
articolo sono soggette ad adeguamento annuale automatico secondo
l'indice di rivalutazione monetaria dell'ISTAT. L'adeguamento
all'indice relativo all'anno precedente viene effettuato il 01
gennaio di ogni anno.
6. Eventuali utili devono essere reinvestiti nelle attivita' del
Banco.