(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
            Autonomia reddituale e finanziaria del Banco 
 
    1. Il Banco esercita la propria attivita' senza  oneri  a  carico
dello Stato, in base a criteri di economicita'. 
    2. Il Banco provvede al  finanziamento  delle  proprie  attivita'
attraverso: 
      a) i contributi e le tariffe di cui all'art. 3 della  legge  23
febbraio 1960, n. 186; 
      b) i contributi e le tariffe di cui all'art. 11 della  legge  6
dicembre 1993, n. 509; 
      c) i corrispettivi per la vendita di beni e la  prestazione  di
servizi; 
      d) le rendite del patrimonio, anche finanziario; 
      e) le donazioni, lasciti  e  liberalita',  previa  accettazione
deliberata dal consiglio di amministrazione; 
      f)  gli  eventuali  contributi  pubblici,  con  esclusione  dei
finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; 
      g) le eventuali altre entrate. 
    3. Le tariffe per le prove di cui al  comma  2,  lettera  a)  del
presente articolo sono stabilite dal Ministro  delle  imprese  e  del
made in Italy su proposta del consiglio di amministrazione,  adottata
previo parere del direttore generale, in base al costo economico  del
servizio determinato dal costo tecnico  e  dalla  quota  delle  spese
generali ad esso imputabile. 
    4. Le tariffe per le prove di cui al  comma  2,  lettera  b)  del
presente articolo sono stabilite dal Ministro  delle  imprese  e  del
made in Italy su proposta del consiglio  di  amministrazione,  previo
parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 5,  della  legge  6
dicembre 1993, n. 509,  in  base  al  costo  economico  del  servizio
determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese  generali  ad
esso imputabile. 
    5. Le tariffe di cui al comma 2, lettera a)  e  b)  del  presente
articolo sono soggette  ad  adeguamento  annuale  automatico  secondo
l'indice  di  rivalutazione   monetaria   dell'ISTAT.   L'adeguamento
all'indice  relativo  all'anno  precedente  viene  effettuato  il  01
gennaio di ogni anno. 
    6. Eventuali utili devono essere reinvestiti nelle attivita'  del
Banco.