Art. 2.
Compiti e funzioni
1. Il Banco esercita le seguenti funzioni ed i seguenti compiti
in conformita' alle vigenti previsioni di legge e regolamentari:
a) provvede al controllo tecnico della rispondenza delle armi
da fuoco alle norme, regole tecniche ed alle decisioni adottate dalla
Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da
fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di
Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata con legge del 12 dicembre
1973, n. 993, e alle vigenti disposizioni normative, ai sensi della
legge 23 febbraio 1960, n. 186 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) provvede, anche ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 509
e successive modificazioni ed integrazioni, al controllo tecnico
della rispondenza delle munizioni per uso civile alle vigenti
disposizioni normative ed alle decisioni adottate dalla Commissione
internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili
(CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del
1° luglio 1969, ratificata con legge del 12 dicembre 1973, n. 993;
c) sorveglia sull'effettuazione delle operazioni di apposizione
del contrassegno su ogni unita' di imballaggio elementare di
munizioni ad uso civile ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 509
e successive modificazioni ed integrazioni;
d) verifica, per ogni modello e/o famiglia di arma da fuoco
prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualita' di arma
comune da sparo e la corrispondenza alle categorie di cui alla
normativa europea, ai sensi dell'art. 23, comma 12-sexiesdecies del
decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni ed
integrazioni;
e) provvede al riconoscimento della qualifica delle armi
sportive, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o
associate al CONI, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 marzo 1986, n.
85 e successive modificazioni ed integrazioni, redigendo e mantenendo
l'apposito elenco delle armi classificate come sportive;
f) accerta la rispondenza delle armi, delle canne e delle altre
parti d'arma presentategli ai requisiti previsti dall'art. 11 della
legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed
integrazioni, apponendo le marcature e le sigle ivi previste e
curando il relativo registro;
g) procede alla verifica di conformita' dei prototipi degli
strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a
funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche
marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose
dall'art. 3 del regolamento n. 1272/2008/CE, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e del decreto
ministeriale 17 febbraio 2020, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni;
h) verifica le armi ad uso scenico ai sensi dell'art. 22 della
legge 18 aprile 1975, n 110 e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) provvede alla disattivazione, oltre a verificare e
certificare la corretta disattivazione, anche effettuata da terzi,
delle armi da fuoco, ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2016
e successive modificazioni ed integrazioni;
j) rilascia le certificazioni di cui all'art. 2, comma 4,
lettera b) del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e
successive modificazioni ed integrazioni, per le armi ad aria o a gas
compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di
un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule;
k) procede al rilascio di attestati di conformita' per la
certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo
di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le
famiglie di prodotto quali giubbetti antiproiettile e caschi
antiproiettile, ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
l) verifica il funzionamento delle repliche di armi avancarica
monocolpo di modello anteriore al 1890, ai sensi dell'art. 13 del
decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e successive modificazioni
ed integrazioni;
m) verifica le armi demilitarizzate, ai sensi della circolare
del Ministero dell'interno n. 557/50106. D.2002 del 20 settembre 2002
e successive modificazioni ed integrazioni;
n) provvede, con oneri a proprio carico, all'acquisizione e
conservazione presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dei
punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi;
o) da' comunicazione sul proprio sito Internet dell'entrata in
vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente
per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla
Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa
esecutiva con legge 12 dicembre 1973, n. 993;
p) provvede a tutti gli ulteriori compiti allo stesso affidati
dalla legge, dal presente statuto e dalla normativa anche
regolamentare ad esso applicabile;
q) provvede ad ogni utile attivita' connessa, affine o,
comunque, non incompatibile rispetto a quelle sopra elencate o
necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali e
statutari.
2. Il Banco svolge altresi' attivita' e servizi tecnici, coerenti
con i compiti di cui al comma 1 del presente articolo, affidati
mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e organismi
pubblici o privati.
3. Il Banco svolge altresi' attivita' di studio, ricerca,
consulenza, assistenza tecnica, esegue prove, verifiche ed
accertamenti tecnici, fornisce pareri e rilascia certificazioni, su
richiesta di privati, di organismi pubblici e privati o di
amministrazioni, anche in base ad apposite convenzioni a titolo
oneroso di volta in volta stipulate, in materia di armi e munizioni,
oltre che di mezzi di protezione, strumenti verificatori e canne
manometriche, poligoni militari, di forze di polizia e di Sezioni di
tiro a segno nazionale e relativo collaudo, strutture e prodotti
antiproiettile, strumenti da segnalazione acustica, nonche' di ogni
altri strumento, struttura, materiale o processo comunque connesso o
affine ai compiti ed alle competenze tecniche del Banco.
4. Senza che cio' possa comportare alcuna limitazione o
pregiudizio per la continuita' dei servizi pubblici erogati, il Banco
puo' altresi' svolgere, sul territorio nazionale ed internazionale,
qualsiasi attivita' in materia industriale, commerciale, finanziaria,
immobiliare, di servizio e di studio, connessa o, comunque, non
incompatibile con il perseguimento dei propri fini istituzionali, ivi
compresa, in via esemplificativa e non esaustiva, attivita' di
certificazione e controllo, anche di stampo privatistico e su base
volontaria, in materia di armi e munizioni da sparo, ad aria
compressa o di qualsivoglia altra natura, nonche' la vendita di
prodotti anche online.
5. Restano in ogni caso ferme le competenze del Ministero della
difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e
le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa
l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in
materia di fabbricazione e importazione di armi da fuoco e delle
munizioni da sparo.