(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Compiti e funzioni 
 
    1. Il Banco esercita le seguenti funzioni ed i  seguenti  compiti
in conformita' alle vigenti previsioni di legge e regolamentari: 
      a) provvede al controllo tecnico della rispondenza  delle  armi
da fuoco alle norme, regole tecniche ed alle decisioni adottate dalla
Commissione internazionale permanente per  la  prova  delle  armi  da
fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di
Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata con legge  del  12  dicembre
1973, n. 993, e alle vigenti disposizioni normative, ai  sensi  della
legge  23  febbraio  1960,  n.  186  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
      b) provvede, anche ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 509
e successive modificazioni  ed  integrazioni,  al  controllo  tecnico
della  rispondenza  delle  munizioni  per  uso  civile  alle  vigenti
disposizioni normative ed alle decisioni adottate  dalla  Commissione
internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco  portatili
(CIP), istituita con la Convenzione internazionale di  Bruxelles  del
1° luglio 1969, ratificata con legge del 12 dicembre 1973, n. 993; 
      c) sorveglia sull'effettuazione delle operazioni di apposizione
del  contrassegno  su  ogni  unita'  di  imballaggio  elementare   di
munizioni ad uso civile ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n.  509
e successive modificazioni ed integrazioni; 
      d) verifica, per ogni modello e/o famiglia  di  arma  da  fuoco
prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualita' di arma
comune da sparo e  la  corrispondenza  alle  categorie  di  cui  alla
normativa europea, ai sensi dell'art. 23, comma  12-sexiesdecies  del
decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      e)  provvede  al  riconoscimento  della  qualifica  delle  armi
sportive, sentite le federazioni  sportive  interessate  affiliate  o
associate al CONI, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 marzo 1986, n.
85 e successive modificazioni ed integrazioni, redigendo e mantenendo
l'apposito elenco delle armi classificate come sportive; 
      f) accerta la rispondenza delle armi, delle canne e delle altre
parti d'arma presentategli ai requisiti previsti dall'art.  11  della
legge  18  aprile  1975,  n.  110  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, apponendo le  marcature  e  le  sigle  ivi  previste  e
curando il relativo registro; 
      g) procede alla verifica di  conformita'  dei  prototipi  degli
strumenti ad aria compressa o  gas  compresso  a  canna  liscia  e  a
funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche
marcatrici prive di sostanze o miscele classificate  come  pericolose
dall'art. 3 del regolamento n. 1272/2008/CE, ai  sensi  dell'art.  2,
comma  3,  della  legge  18  aprile  1975,  n.  110  e  del   decreto
ministeriale 17 febbraio 2020, n. 20 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
      h) verifica le armi ad uso scenico ai sensi dell'art. 22  della
legge  18  aprile  1975,  n  110  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
      i)  provvede  alla  disattivazione,  oltre   a   verificare   e
certificare la corretta disattivazione, anche  effettuata  da  terzi,
delle armi da fuoco, ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile  2016
e successive modificazioni ed integrazioni; 
      j) rilascia le certificazioni  di  cui  all'art.  2,  comma  4,
lettera  b)  del  decreto  ministeriale  9  agosto  2001,  n.  362  e
successive modificazioni ed integrazioni, per le armi ad aria o a gas
compressi, sia lunghe che corte, i  cui  proiettili  sono  dotati  di
un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule; 
      k) procede al rilascio  di  attestati  di  conformita'  per  la
certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e  del  controllo
di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale  per  le
famiglie  di  prodotto  quali  giubbetti  antiproiettile   e   caschi
antiproiettile, ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 2007  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
      l) verifica il funzionamento delle repliche di armi  avancarica
monocolpo di modello anteriore al 1890, ai  sensi  dell'art.  13  del
decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
      m) verifica le armi demilitarizzate, ai sensi  della  circolare
del Ministero dell'interno n. 557/50106. D.2002 del 20 settembre 2002
e successive modificazioni ed integrazioni; 
      n) provvede, con oneri a  proprio  carico,  all'acquisizione  e
conservazione presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  dei
punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi; 
      o) da' comunicazione sul proprio sito Internet dell'entrata  in
vigore delle decisioni della  Commissione  internazionale  permanente
per la prova  delle  armi  da  fuoco  portatili  (CIP)  di  cui  alla
Convenzione di Bruxelles  del  1°  luglio  1969,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 12 dicembre 1973, n. 993; 
      p) provvede a tutti gli ulteriori compiti allo stesso  affidati
dalla  legge,  dal  presente  statuto   e   dalla   normativa   anche
regolamentare ad esso applicabile; 
      q)  provvede  ad  ogni  utile  attivita'  connessa,  affine  o,
comunque, non  incompatibile  rispetto  a  quelle  sopra  elencate  o
necessaria  per  il  perseguimento  degli   scopi   istituzionali   e
statutari. 
    2. Il Banco svolge altresi' attivita' e servizi tecnici, coerenti
con i compiti di cui al  comma  1  del  presente  articolo,  affidati
mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e  organismi
pubblici o privati. 
    3.  Il  Banco  svolge  altresi'  attivita'  di  studio,  ricerca,
consulenza,  assistenza   tecnica,   esegue   prove,   verifiche   ed
accertamenti tecnici, fornisce pareri e rilascia  certificazioni,  su
richiesta  di  privati,  di  organismi  pubblici  e  privati   o   di
amministrazioni, anche in  base  ad  apposite  convenzioni  a  titolo
oneroso di volta in volta stipulate, in materia di armi e  munizioni,
oltre che di mezzi di  protezione,  strumenti  verificatori  e  canne
manometriche, poligoni militari, di forze di polizia e di Sezioni  di
tiro a segno nazionale e  relativo  collaudo,  strutture  e  prodotti
antiproiettile, strumenti da segnalazione acustica, nonche'  di  ogni
altri strumento, struttura, materiale o processo comunque connesso  o
affine ai compiti ed alle competenze tecniche del Banco. 
    4.  Senza  che  cio'  possa  comportare  alcuna   limitazione   o
pregiudizio per la continuita' dei servizi pubblici erogati, il Banco
puo' altresi' svolgere, sul territorio nazionale  ed  internazionale,
qualsiasi attivita' in materia industriale, commerciale, finanziaria,
immobiliare, di servizio e  di  studio,  connessa  o,  comunque,  non
incompatibile con il perseguimento dei propri fini istituzionali, ivi
compresa, in  via  esemplificativa  e  non  esaustiva,  attivita'  di
certificazione e controllo, anche di stampo privatistico  e  su  base
volontaria, in  materia  di  armi  e  munizioni  da  sparo,  ad  aria
compressa o di qualsivoglia  altra  natura,  nonche'  la  vendita  di
prodotti anche online. 
    5. Restano in ogni caso ferme le competenze del  Ministero  della
difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni  e
le competenze del  Ministero  dell'interno  per  il  controllo  circa
l'osservanza delle disposizioni  vigenti  di  pubblica  sicurezza  in
materia di fabbricazione e importazione di  armi  da  fuoco  e  delle
munizioni da sparo.