(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                Gestione finanziaria e del personale 
 
    1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la
vigente normativa prevista dal codice civile. Il bilancio  preventivo
e consuntivo  del  Banco  deve  essere  formulato  nel  rispetto  dei
principi di veridicita', chiarezza, correttezza e  precisione  ed  e'
redatto nel rispetto delle norme previste dal codice  civile  per  la
redazione del bilancio delle societa' e di tutte le pertinenti  norme
al medesimo applicabili. 
    2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e  termina  il
31 dicembre di ciascun anno. 
    3. I rapporti di lavoro con i dipendenti sono disciplinati  dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice  civile  e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nonche'
dai contratti collettivi di lavoro. 
    3. Il consiglio di amministrazione adotta un apposito regolamento
interno per la gestione  del  personale,  la  quale  e'  affidata  al
direttore generale. 
    4. E' fatto divieto al personale del Banco di svolgere in proprio
e per interposta persona o in  qualita'  di  lavoratore  subordinato,
libero   professionista,   artigiano,   imprenditore,   collaboratore
autonomo,  socio,  mediante  associazione  in  partecipazione  o   in
qualsivoglia altra  forma,  anche  associata,  attivita'  anche  solo
connesse  con  l'industria  ed  il  commercio  delle  armi  e   delle
munizioni, nonche' di attendere a mansioni o  disimpegnare  incarichi
incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco.