Art. 20.
Gestione finanziaria e del personale
1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la
vigente normativa prevista dal codice civile. Il bilancio preventivo
e consuntivo del Banco deve essere formulato nel rispetto dei
principi di veridicita', chiarezza, correttezza e precisione ed e'
redatto nel rispetto delle norme previste dal codice civile per la
redazione del bilancio delle societa' e di tutte le pertinenti norme
al medesimo applicabili.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno.
3. I rapporti di lavoro con i dipendenti sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonche'
dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il consiglio di amministrazione adotta un apposito regolamento
interno per la gestione del personale, la quale e' affidata al
direttore generale.
4. E' fatto divieto al personale del Banco di svolgere in proprio
e per interposta persona o in qualita' di lavoratore subordinato,
libero professionista, artigiano, imprenditore, collaboratore
autonomo, socio, mediante associazione in partecipazione o in
qualsivoglia altra forma, anche associata, attivita' anche solo
connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle
munizioni, nonche' di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi
incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco.