(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                  Ufficio relazioni con il pubblico 
 
    1. Il Banco e' dotato di un ufficio  relazioni  con  il  pubblico
presso la propria sede, il quale provvede, anche mediante  l'utilizzo
di tecnologie informatiche: 
      a)  ad  assicurare  all'utenza  l'esercizio  dei   diritti   di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      b) a rendere agli utenti le informazioni  richieste  in  ordine
agli atti ed allo stato dei procedimenti di loro interesse; 
      c) allo svolgimento di attivita' di ricerca ed analisi volta  a
formulare eventuali proposte  al  direttore  generale  sugli  aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza del Banco.