Art. 21.
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Il Banco e' dotato di un ufficio relazioni con il pubblico
presso la propria sede, il quale provvede, anche mediante l'utilizzo
di tecnologie informatiche:
a) ad assicurare all'utenza l'esercizio dei diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) a rendere agli utenti le informazioni richieste in ordine
agli atti ed allo stato dei procedimenti di loro interesse;
c) allo svolgimento di attivita' di ricerca ed analisi volta a
formulare eventuali proposte al direttore generale sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza del Banco.