(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                 Articolazione organizzativa interna 
 
    1. Il Banco e' dotato di una propria articolazione  organizzativa
interna, in base alla quale vengono tenute  distinte  e  separate  le
strutture  con  funzioni  amministrative  da  quelle   con   funzioni
tecniche, dal punto di  vista  sia  gestionale,  anche  con  riguardo
all'organizzazione del  personale,  sia  delle  rispettive  dotazioni
finanziarie. 
    2. Presiedono le strutture tecniche il Capo  delle  prove  ed  il
Capo del laboratorio balistico, entrambi nominati  dal  consiglio  di
amministrazione su proposta del direttore generale. 
    3. Presiede la  struttura  amministrativa  il  Capo  dell'ufficio
amministrativo, il quale e' nominato dal consiglio di amministrazione
su proposta del direttore generale. 
    4.  Con   regolamento   interno   adottato   dal   consiglio   di
amministrazione  sono  stabiliti   i   requisiti   di   onorabilita',
professionalita' e competenza necessari per rivestire  gli  incarichi
di  Capo  delle  prove,  Capo  del  laboratorio  balistico   e   Capo
dell'ufficio amministrativo, i rispettivi compiti affidati a ciascuno
di essi, nonche' la disciplina contrattuale applicabile  al  relativo
incarico.