Art. 22.
Articolazione organizzativa interna
1. Il Banco e' dotato di una propria articolazione organizzativa
interna, in base alla quale vengono tenute distinte e separate le
strutture con funzioni amministrative da quelle con funzioni
tecniche, dal punto di vista sia gestionale, anche con riguardo
all'organizzazione del personale, sia delle rispettive dotazioni
finanziarie.
2. Presiedono le strutture tecniche il Capo delle prove ed il
Capo del laboratorio balistico, entrambi nominati dal consiglio di
amministrazione su proposta del direttore generale.
3. Presiede la struttura amministrativa il Capo dell'ufficio
amministrativo, il quale e' nominato dal consiglio di amministrazione
su proposta del direttore generale.
4. Con regolamento interno adottato dal consiglio di
amministrazione sono stabiliti i requisiti di onorabilita',
professionalita' e competenza necessari per rivestire gli incarichi
di Capo delle prove, Capo del laboratorio balistico e Capo
dell'ufficio amministrativo, i rispettivi compiti affidati a ciascuno
di essi, nonche' la disciplina contrattuale applicabile al relativo
incarico.