(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
Atti soggetti all'approvazione del Ministero delle imprese e del made
                              in Italy 
 
    1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle  imprese  e
del made in Italy i seguenti atti deliberativi: 
      a) lo statuto e le sue modificazioni, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della difesa; 
      b) i piani di attivita' deliberati dall'assemblea; 
      c) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sentito  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
      d) la determinazione dei contributi e delle  tariffe  ai  sensi
dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 ed  ai  sensi  della
legge 6 dicembre 1993, n. 509; 
      e)  la  partecipazione  del  Banco  a  consorzi,   societa'   e
associazioni; 
      f) l'istituzione di sezioni locali del Banco; 
      g) i compensi del Presidente e dei componenti del Collegio  dei
revisori dei conti; 
      h) i regolamenti interni di cui all'art. 12, comma  2,  lettera
i) del presente statuto, fermo restando che i regolamenti  di  natura
tecnica sono approvati sentito il Ministero della difesa; 
      i) il regolamento di amministrazione e contabilita', sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    2. Fatte  salve  le  deliberazioni  sullo  statuto  e  sulle  sue
modifiche, le restanti deliberazioni sulle materie di cui al comma  1
del  presente  articolo,  divengono  esecutive  se,  nel  termine  di
sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle imprese e
del made in Italy non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio  per
il riesame. 
    3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' sospendere
i termini di cui al comma 2 del presente articolo per una sola  volta
e per un periodo di pari durata. 
    4. Il Banco presenta semestralmente al  Ministero  vigilante  una
relazione  sullo  svolgimento  dei  compiti  d'istituto,  anche   con
riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.