Art. 23.
Atti soggetti all'approvazione del Ministero delle imprese e del made
in Italy
1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle imprese e
del made in Italy i seguenti atti deliberativi:
a) lo statuto e le sue modificazioni, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della difesa;
b) i piani di attivita' deliberati dall'assemblea;
c) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze;
d) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi
dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 ed ai sensi della
legge 6 dicembre 1993, n. 509;
e) la partecipazione del Banco a consorzi, societa' e
associazioni;
f) l'istituzione di sezioni locali del Banco;
g) i compensi del Presidente e dei componenti del Collegio dei
revisori dei conti;
h) i regolamenti interni di cui all'art. 12, comma 2, lettera
i) del presente statuto, fermo restando che i regolamenti di natura
tecnica sono approvati sentito il Ministero della difesa;
i) il regolamento di amministrazione e contabilita', sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Fatte salve le deliberazioni sullo statuto e sulle sue
modifiche, le restanti deliberazioni sulle materie di cui al comma 1
del presente articolo, divengono esecutive se, nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle imprese e
del made in Italy non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per
il riesame.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' sospendere
i termini di cui al comma 2 del presente articolo per una sola volta
e per un periodo di pari durata.
4. Il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una
relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con
riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.