Art. 3.
Attuazione delle funzioni e dei compiti
1. Il Banco svolge la propria attivita' senza finalita' di lucro
ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza, imparzialita' ed
economicita'.
2. Per il perseguimento dei propri fini, il Banco puo', fra
l'altro:
a) adottare ogni necessario ed opportuno atto e provvedimento,
in conformita' alla normativa ad esso applicabile;
b) compiere tutti gli atti e concludere tutti i contratti utili
o necessari, ivi compresa la prestazione di garanzie reali o
personali;
c) stipulare contratti di mutuo, di leasing finanziario ed
operativo ed accedere ad ogni altra forma di finanziamento prevista
dalla normativa vigente;
d) aderire e partecipare ad enti pubblici e privati, nazionali
o internazionali, con scopi uguali, affini o complementari a quelli
del Banco;
e) realizzare ogni utile iniziativa di comunicazione e
promozionale relativa alla propria attivita' ed ai propri fini
istituzionali;
f) ottenere o rilasciare certificazioni di natura anche
privatistica nelle materie di propria competenza;
g) porre in essere ogni altro atto o contratto utile al
perseguimento dei fini e delle funzioni di cui all'art. 2 del
presente statuto.
3. Il Banco puo' stipulare, per lo svolgimento di attivita' di
particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali,
accordi di collaborazione con titolari di licenze, ai sensi del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, con
amministrazioni, enti, associazioni e altre persone giuridiche
pubbliche o private, nazionali o internazionali.
4. Senza che cio' possa comportare alcuna limitazione o
pregiudizio per la continuita' dei servizi pubblici erogati, il Banco
puo' sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso gli
stabilimenti di produzione anche affiancando il personale
dell'impresa al proprio personale dipendente, previo accordo con
l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga, mettendoli
ad esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati,
distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo
a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso
predeterminati con regolamento interno adottato dal consiglio di
amministrazione e ferma restando la responsabilita' esclusiva in capo
al Banco delle prove eseguite. Il regolamento interno adottato dal
consiglio di amministrazione puo' anche disciplinare modalita' e
limiti di utilizzo del personale dello stabilimento di produzione in
affiancamento a quello del Banco, garantendo lo svolgimento obiettivo
ed imparziale delle funzioni ad esso demandate nonche' il rispetto
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5. Con regolamento interno adottato dal consiglio di
amministrazione sono stabiliti i criteri, i limiti e le modalita' per
la stipula degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo.