(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
               Attuazione delle funzioni e dei compiti 
 
    1. Il Banco svolge la propria attivita' senza finalita' di  lucro
ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza,  imparzialita'  ed
economicita'. 
    2. Per il perseguimento dei  propri  fini,  il  Banco  puo',  fra
l'altro: 
      a) adottare ogni necessario ed opportuno atto e  provvedimento,
in conformita' alla normativa ad esso applicabile; 
      b) compiere tutti gli atti e concludere tutti i contratti utili
o  necessari,  ivi  compresa  la  prestazione  di  garanzie  reali  o
personali; 
      c) stipulare contratti di  mutuo,  di  leasing  finanziario  ed
operativo ed accedere ad ogni altra forma di  finanziamento  prevista
dalla normativa vigente; 
      d) aderire e partecipare ad enti pubblici e privati,  nazionali
o internazionali, con scopi uguali, affini o complementari  a  quelli
del Banco; 
      e)  realizzare  ogni  utile  iniziativa  di   comunicazione   e
promozionale relativa  alla  propria  attivita'  ed  ai  propri  fini
istituzionali; 
      f)  ottenere  o  rilasciare  certificazioni  di  natura   anche
privatistica nelle materie di propria competenza; 
      g) porre in  essere  ogni  altro  atto  o  contratto  utile  al
perseguimento dei fini  e  delle  funzioni  di  cui  all'art.  2  del
presente statuto. 
    3. Il Banco puo' stipulare, per lo svolgimento  di  attivita'  di
particolare  rilievo  attinenti  ai  propri  compiti   istituzionali,
accordi di collaborazione con titolari di licenze, ai sensi del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed  integrazioni,  con
amministrazioni,  enti,  associazioni  e  altre  persone   giuridiche
pubbliche o private, nazionali o internazionali. 
    4.  Senza  che  cio'  possa  comportare  alcuna   limitazione   o
pregiudizio per la continuita' dei servizi pubblici erogati, il Banco
puo' sottoporre a  prova  le  armi  da  fuoco  portatili  presso  gli
stabilimenti   di   produzione   anche   affiancando   il   personale
dell'impresa al proprio  personale  dipendente,  previo  accordo  con
l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga,  mettendoli
ad esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati,
distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo
a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso
predeterminati con regolamento  interno  adottato  dal  consiglio  di
amministrazione e ferma restando la responsabilita' esclusiva in capo
al Banco delle prove eseguite. Il regolamento  interno  adottato  dal
consiglio di amministrazione  puo'  anche  disciplinare  modalita'  e
limiti di utilizzo del personale dello stabilimento di produzione  in
affiancamento a quello del Banco, garantendo lo svolgimento obiettivo
ed imparziale delle funzioni ad esso demandate  nonche'  il  rispetto
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
    5.  Con   regolamento   interno   adottato   dal   consiglio   di
amministrazione sono stabiliti i criteri, i limiti e le modalita' per
la stipula degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi  3  e  4
del presente articolo.