(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                             Presidente 
 
    1. Il Presidente e' l'organo di  vertice  del  Banco  e  presiede
l'Assemblea ed il consiglio di amministrazione, ha la  rappresentanza
legale del Banco ed esercita i seguenti poteri: 
      a) convoca l'Assemblea ed il consiglio di amministrazione; 
      b)   da'   esecuzione   alle   delibere   del   consiglio    di
amministrazione; 
      c) quando motivi di necessita' ed  urgenza  non  consentano  il
tempestivo intervento del consiglio  di  amministrazione,  adotta  le
deliberazioni di  competenza  di  quest'ultimo,  da  sottoporre  allo
stesso per ratifica alla prima seduta successiva alla loro  adozione.
Nel caso in  cui  il  consiglio  di  amministrazione  decida  di  non
ratificare  le  deliberazioni  cosi'  assunte,  le   stesse   perdono
immediatamente  efficacia.  Il  consiglio  di  amministrazione   puo'
comunque  regolare  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  delle
deliberazioni urgenti non ratificate; 
      d) autorizza il rimborso delle spese di missione richiesto  dai
componenti del  consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio  dei
revisori  dei  conti,  nei  limiti  in  cui   le   stesse   risultino
sufficientemente documentate, effettivamente necessarie e di  importo
congruo; 
      e) informa i soggetti competenti della necessita' di sostituire
i componenti di uno degli organi del Banco, nei casi  previsti  dagli
articoli 6, comma 4, e 10, comma 5 del presente statuto, oltre che in
caso di ipotesi di gravi violazioni di legge  afferenti  la  corretta
gestione del Banco; 
      f)  conferisce  a   singoli   componenti   del   consiglio   di
amministrazione, al direttore generale o ad eventuali soggetti  terzi
procure speciali per il compimento di specifici atti e la conclusione
di specifici affari. 
    2.  Il  Presidente  e'  eletto  dall'Assemblea   tra   i   propri
componenti. Viene eletto il candidato  che  ha  ricevuto  il  maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti tra due o piu'  candidati,
viene effettuato un ballottaggio tra i candidati che  hanno  ricevuto
piu' voti e viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di
voti. Laddove non venga raggiunta una maggioranza di voti  nel  turno
di ballottaggio, si procede a  nuove  votazioni  di  ballottaggio  ad
oltranza finche' uno dei due candidati non ottenga la maggioranza dei
voti. 
    3. Il Presidente resta in carica quattro anni. 
    4. Al Presidente spetta un  compenso  determinato  dall'Assemblea
all'atto della nomina nel rispetto dei criteri  fissati  dal  decreto
del Presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2022,  n.  143  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le
sue funzioni sono svolte dal componente piu' anziano del consiglio di
amministrazione. 
    6. In caso di dimissioni, morte o impedimento del Presidente  che
renda impossibile allo stesso lo svolgimento delle proprie  funzioni,
il componente piu' anziano del consiglio di amministrazione  provvede
senza ritardo a convocare l'Assemblea al fine di deliberare la nomina
del nuovo Presidente e  puo',  in  caso  di  urgenza,  compiere  atti
indifferibili ed urgenti di competenza del  Presidente,  informandone
senza indugio il  consiglio  di  amministrazione.  L'Assemblea  cosi'
convocata e' presieduta dal componente piu' anziano del consiglio  di
amministrazione. Se per effetto della  nomina  del  nuovo  Presidente
risulti alterata la composizione  del  consiglio  di  amministrazione
prevista dall'art. 10 del presente statuto, il  membro  dello  stesso
espressione della medesima componente del  nuovo  Presidente,  decade
automaticamente dall'incarico.