Art. 5.
Presidente
1. Il Presidente e' l'organo di vertice del Banco e presiede
l'Assemblea ed il consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza
legale del Banco ed esercita i seguenti poteri:
a) convoca l'Assemblea ed il consiglio di amministrazione;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio di
amministrazione;
c) quando motivi di necessita' ed urgenza non consentano il
tempestivo intervento del consiglio di amministrazione, adotta le
deliberazioni di competenza di quest'ultimo, da sottoporre allo
stesso per ratifica alla prima seduta successiva alla loro adozione.
Nel caso in cui il consiglio di amministrazione decida di non
ratificare le deliberazioni cosi' assunte, le stesse perdono
immediatamente efficacia. Il consiglio di amministrazione puo'
comunque regolare i rapporti giuridici sorti sulla base delle
deliberazioni urgenti non ratificate;
d) autorizza il rimborso delle spese di missione richiesto dai
componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio dei
revisori dei conti, nei limiti in cui le stesse risultino
sufficientemente documentate, effettivamente necessarie e di importo
congruo;
e) informa i soggetti competenti della necessita' di sostituire
i componenti di uno degli organi del Banco, nei casi previsti dagli
articoli 6, comma 4, e 10, comma 5 del presente statuto, oltre che in
caso di ipotesi di gravi violazioni di legge afferenti la corretta
gestione del Banco;
f) conferisce a singoli componenti del consiglio di
amministrazione, al direttore generale o ad eventuali soggetti terzi
procure speciali per il compimento di specifici atti e la conclusione
di specifici affari.
2. Il Presidente e' eletto dall'Assemblea tra i propri
componenti. Viene eletto il candidato che ha ricevuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati,
viene effettuato un ballottaggio tra i candidati che hanno ricevuto
piu' voti e viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di
voti. Laddove non venga raggiunta una maggioranza di voti nel turno
di ballottaggio, si procede a nuove votazioni di ballottaggio ad
oltranza finche' uno dei due candidati non ottenga la maggioranza dei
voti.
3. Il Presidente resta in carica quattro anni.
4. Al Presidente spetta un compenso determinato dall'Assemblea
all'atto della nomina nel rispetto dei criteri fissati dal decreto
del Presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le
sue funzioni sono svolte dal componente piu' anziano del consiglio di
amministrazione.
6. In caso di dimissioni, morte o impedimento del Presidente che
renda impossibile allo stesso lo svolgimento delle proprie funzioni,
il componente piu' anziano del consiglio di amministrazione provvede
senza ritardo a convocare l'Assemblea al fine di deliberare la nomina
del nuovo Presidente e puo', in caso di urgenza, compiere atti
indifferibili ed urgenti di competenza del Presidente, informandone
senza indugio il consiglio di amministrazione. L'Assemblea cosi'
convocata e' presieduta dal componente piu' anziano del consiglio di
amministrazione. Se per effetto della nomina del nuovo Presidente
risulti alterata la composizione del consiglio di amministrazione
prevista dall'art. 10 del presente statuto, il membro dello stesso
espressione della medesima componente del nuovo Presidente, decade
automaticamente dall'incarico.