Art. 6.
Composizione dell'Assemblea dei partecipanti
1. L'Assemblea dei partecipanti (di seguito, anche solo
«Assemblea») e' costituita da undici componenti nominati con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy ed e' cosi' composta:
un rappresentante per il Ministero delle imprese e del made in
Italy
un rappresentante per il Ministero della difesa;
un rappresentante per la Camera di commercio di Brescia;
un rappresentante per il Comune di Brescia;
un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia;
tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in
rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori
artigiani;
tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in
rappresentanza dei produttori industriali di munizioni, uno dei
produttori artigiani di munizioni e uno dei produttori industriali di
componenti di munizioni.
2. L'Assemblea resta in carica quattro anni.
3. Ai componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso, ne'
rimborso spese.
4. Se nel corso del mandato vengano a mancare, per dimissioni,
morte, o impedimento permanente, uno o piu' componenti
dell'Assemblea, il Presidente informa senza ritardo il Ministero
delle imprese e del made in Italy al fine di provvedere alla nomina
del sostituto. Il componente dell'Assemblea cosi' sostituito resta in
carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti
dell'Assemblea gia' nominati.
5. Alla scadenza del mandato dell'Assemblea, il Presidente, il
consiglio di amministrazione ed il Comitato tecnico decadono
automaticamente dall'incarico, rimanendo in carica fino alla
ricostituzione degli organi da parte della nuova Assemblea per il
compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, al fine di
garantire la continuita' della gestione e del funzionamento del
Banco.