(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
            Composizione dell'Assemblea dei partecipanti 
 
    1.  L'Assemblea  dei  partecipanti  (di   seguito,   anche   solo
«Assemblea») e' costituita da undici componenti nominati con  decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy ed e' cosi' composta: 
      un rappresentante per il Ministero delle imprese e del made  in
Italy 
      un rappresentante per il Ministero della difesa; 
      un rappresentante per la Camera di commercio di Brescia; 
      un rappresentante per il Comune di Brescia; 
      un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia; 
      tre rappresentanti dei produttori delle armi,  di  cui  due  in
rappresentanza  dei  produttori  industriali  e  uno  dei  produttori
artigiani; 
      tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui  uno  in
rappresentanza dei  produttori  industriali  di  munizioni,  uno  dei
produttori artigiani di munizioni e uno dei produttori industriali di
componenti di munizioni. 
    2. L'Assemblea resta in carica quattro anni. 
    3. Ai componenti dell'Assemblea non spetta  alcun  compenso,  ne'
rimborso spese. 
    4. Se nel corso del mandato vengano a  mancare,  per  dimissioni,
morte,   o   impedimento   permanente,   uno   o   piu'    componenti
dell'Assemblea, il Presidente  informa  senza  ritardo  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy al fine di provvedere  alla  nomina
del sostituto. Il componente dell'Assemblea cosi' sostituito resta in
carica  fino  alla  scadenza  del  mandato  degli  altri   componenti
dell'Assemblea gia' nominati. 
    5. Alla scadenza del mandato dell'Assemblea,  il  Presidente,  il
consiglio  di  amministrazione  ed  il  Comitato   tecnico   decadono
automaticamente  dall'incarico,  rimanendo  in   carica   fino   alla
ricostituzione degli organi da parte della  nuova  Assemblea  per  il
compimento dei soli atti di ordinaria  amministrazione,  al  fine  di
garantire la continuita'  della  gestione  e  del  funzionamento  del
Banco.