Art. 7.
Convocazione dell'Assemblea.
1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Banco almeno due
volte l'anno e, comunque, ogni qual volta lo ritenga necessario.
2. L'Assemblea deve essere convocata entro e non oltre il 30
aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed
entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno per l'approvazione
del piano triennale di attivita' e dei suoi aggiornamenti annuali e
del bilancio preventivo triennale ed annuale.
3. Il Presidente deve convocare l'Assemblea ogni volta che gliene
facciano motivata richiesta almeno tre componenti del consiglio di
amministrazione o almeno quattro componenti dell'Assemblea medesima,
entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta medesima, la quale
deve indicare le questioni da sottoporre alla deliberazione
assembleare.
4. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il
termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'Assemblea puo'
essere convocata da ciascuno dei componenti del consiglio di
amministrazione. Qualora nessuno di essi provveda entro il termine di
dieci giorni, l'Assemblea e' convocata dagli stessi componenti che
hanno formulato la relativa richiesta.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a
tutti i componenti dell'Assemblea ed ai soggetti che hanno diritto di
parteciparvi, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica
certificata inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la
riunione e deve indicare data, orario e luogo dell'assemblea, le
modalita' di partecipazione da remoto, nei casi in cui tale modalita'
sia prevista, nonche' la sintetica indicazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno.
6. A prescindere dall'avviso di convocazione, l'Assemblea si
reputa regolarmente costituita quando tutti i suoi componenti e tutti
coloro che hanno diritto di parteciparvi siano presenti e si
dichiarino informati sugli argomenti da trattare senza manifestarvi
opposizione.