Art. 8.
Riunioni dell'Assemblea
1. Le riunioni dell'Assemblea si svolgono presso la sede del
Banco o, in caso di comprovati motivi che non lo consentano, nel
diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Salvo che nell'avviso di convocazione sia indicato
espressamente che l'assemblea debba tenersi solo in presenza, ciascun
componente dell'Assemblea ha diritto di partecipare, intervenire e
votare in assemblea anche da remoto, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano la sua identificazione, la sua
effettiva partecipazione ed il libero e valido esercizio del diritto
di voto.
3. Non e' ammessa la partecipazione o il voto in assemblea per
delega.
4. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto,
il direttore generale, il quale svolge la funzione di segretario
verbalizzante. La verbalizzazione delle riunioni avviene in forma
sintetica, per iscritto, e le riunioni possono essere registrate o
videoregistrate, ai soli fini di facilitarne la verbalizzazione.
5. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa senza diritto di
voto alle Assemblee nelle quali siano posti all'ordine del giorno
temi a contenuto economico-finanziario. Il Collegio dei revisori dei
conti partecipa, altresi', alle Assemblee alle quali sia invitato a
partecipare dal Presidente.
6. Hanno altresi' diritto di partecipare all'Assemblea, senza
diritto di voto, coloro che siano invitati dal Presidente e la cui
partecipazione lo stesso ritenga opportuna.