(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                       Riunioni dell'Assemblea 
 
    1. Le riunioni dell'Assemblea si  svolgono  presso  la  sede  del
Banco o, in caso di comprovati motivi  che  non  lo  consentano,  nel
diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. 
    2.  Salvo  che   nell'avviso   di   convocazione   sia   indicato
espressamente che l'assemblea debba tenersi solo in presenza, ciascun
componente dell'Assemblea ha diritto di  partecipare,  intervenire  e
votare  in   assemblea   anche   da   remoto,   mediante   mezzi   di
telecomunicazione che garantiscano la  sua  identificazione,  la  sua
effettiva partecipazione ed il libero e valido esercizio del  diritto
di voto. 
    3. Non e' ammessa la partecipazione o il voto  in  assemblea  per
delega. 
    4. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto,
il direttore generale, il quale  svolge  la  funzione  di  segretario
verbalizzante. La verbalizzazione delle  riunioni  avviene  in  forma
sintetica, per iscritto, e le riunioni possono  essere  registrate  o
videoregistrate, ai soli fini di facilitarne la verbalizzazione. 
    5. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa senza diritto  di
voto alle Assemblee nelle quali siano  posti  all'ordine  del  giorno
temi a contenuto economico-finanziario. Il Collegio dei revisori  dei
conti partecipa, altresi', alle Assemblee alle quali sia  invitato  a
partecipare dal Presidente. 
    6. Hanno altresi' diritto  di  partecipare  all'Assemblea,  senza
diritto di voto, coloro che siano invitati dal Presidente  e  la  cui
partecipazione lo stesso ritenga opportuna.