Art. 9.
Deliberazioni dell'Assemblea.
1. L'Assemblea e' validamente costituta con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti in carica ed e' presieduta dal
Presidente.
2. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
a) adozione dello statuto e delle sue modificazioni;
b) approvazione del piano triennale di attivita' e dei suoi
aggiornamenti annuali;
c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
d) elezione e nomina del Presidente, nonche' dei componenti del
consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico tra i suoi
componenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;
e) designazione di un componente effettivo e di un componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) determinazione dei compensi del Presidente e dei membri del
Collegio dei Revisori, in conformita' ai criteri di cui al decreto
del Presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 e
successive modificazioni ed integrazioni;
g) articolazione del Banco in sezioni o sedi in localita' dove
l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, su proposta
del consiglio di amministrazione;
h) questioni ad essa sottoposte dal Presidente, anche su
richiesta di almeno tre componenti del consiglio di amministrazione;
i) ogni altra questione attribuitale espressamente dalla legge
o dallo statuto.
3. Sulle materie di cui al comma precedente, l'Assemblea delibera
a maggioranza dei presenti, salvo che per l'approvazione dello
statuto e delle sue modifiche, che devono essere deliberate con la
maggioranza dei due terzi dei propri componenti.