Allegato A
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Prosecco»
All'art. 2, il comma 2 e' modificato come segue:
2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal
successivo art. 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante e
frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati
all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idonei a
essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali
vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo
art. 4.
All'art. 6, il comma 5 e' modificato come segue:
6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del
vino «Prosecco» spumante e frizzante di cui all'art. 1 e' consentita
l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in
bianco), da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%,
a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera
impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o
comunque che la presenza di uve delle varieta' minori, di cui
all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale
pratica, non superi la percentuale del 15%.
All'art. 6, e' aggiunto il seguente comma 10:
10. I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di
qualita' e Vino spumante, possono essere sottoposti all'eventuale
aggiunta dello sciroppo di dosaggio, che dovra' essere costituito da
prodotti derivanti da uve della denominazione «Prosecco», saccarosio,
mosto concentrato rettificato e/o loro miscele.
All'art. 5, la numerazione del comma n. 10, cambia in n. 11.