(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione 
             di origine controllata dei vini «Prosecco» 
 
    All'art. 2, il comma 2 e' modificato come segue: 
      2.  I  prodotti  destinati  alla   pratica   disciplinata   dal
successivo art. 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante e
frizzante, devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  da  vigneti
costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato  in  bianco),  da  soli  o  congiuntamente,  ubicati
all'interno dell'area di produzione di cui  all'art.  3  e  idonei  a
essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo.  Tali
vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui  al  successivo
art. 4. 
    All'art. 6, il comma 5 e' modificato come segue: 
      6. Nelle partite di prodotto destinate  alla  preparazione  del
vino «Prosecco» spumante e frizzante di cui all'art. 1 e'  consentita
l'aggiunta  di  prodotti  ottenuti   dalla   vinificazione   di   uve
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot  nero  (vinificato  in
bianco), da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%,
a condizione che il  vigneto,  dal  quale  provengono  le  uve  Glera
impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza  varietale  o
comunque che la  presenza  di  uve  delle  varieta'  minori,  di  cui
all'art. 2, comma  1,  in  aggiunta  a  quelle  consentite  per  tale
pratica, non superi la percentuale del 15%. 
    All'art. 6, e' aggiunto il seguente comma 10: 
      10. I prodotti  elaborati  nelle  categorie  Vino  spumante  di
qualita' e Vino spumante,  possono  essere  sottoposti  all'eventuale
aggiunta dello sciroppo di dosaggio, che dovra' essere costituito  da
prodotti derivanti da uve della denominazione «Prosecco», saccarosio,
mosto concentrato rettificato e/o loro miscele. 
    All'art. 5, la numerazione del comma n. 10, cambia in n. 11.