Art. 2.
Base ampelografica dei vigneti
I vini a denominazione di origine controllata e garantita, di cui
all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio,
presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la Regione Marche,
congiuntamente o disgiuntamente, e iscritti nel Registro nazionale
della varieta' di uve da vino, per un massimo del 15%.