Art. 4.
Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche
qualitative delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione deli vini a denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della
zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone. E'
consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una
densita' di almeno 2.700 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»
e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico, e' di 10 tonnellate
per ettaro. A detto limite, in annate favorevoli, la resa dovra'
essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi
Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico
i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
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| Vino | % Vol. |
+=====================+=============+
| Castelli di Jesi | |
|Verdicchio Riserva | 12,00|
+---------------------+-------------+
| Castelli di Jesi | |
|Verdicchio Riserva | |
|Classico | 12,00|
+---------------------+-------------+