(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
            Norme per la vinificazione e imbottigliamento 
                 in zona delimitata e invecchiamento 
 
    Le    operazioni    di    vinificazione,    invecchiamento     ed
imbottigliamento devono essere effettuate all'interno dei  comuni  il
cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3. 
    Sono fatte salve le autorizzazioni ad  effettuare  in  deroga  le
operazioni  di  vinificazione,  invecchiamento  ed  imbottigliamento,
concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di  produzione
allegato al decreto del 18 febbraio 2010 e  successive  modificazioni
ed integrazioni. 
    Conformemente  alla  vigente   normativa   dell'Unione   europea,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  e
la reputazione; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento  al
di  fuori  dell'area  di   produzione   delimitata,   sono   previste
autorizzazioni individuali alle condizioni previste  dalla  normativa
vigente. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora superi  questo  limite,  ma
non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di  origine
controllata  e  garantita;  oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutta  la
partita. 
    E' vietato l'arricchimento. E' ammessa la dolcificazione  secondo
le norme dell'Unione e nazionali. 
    Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto
ad un periodo d'invecchiamento di almeno diciotto mesi di cui  almeno
sei in bottiglia. 
    Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno  di
produzione delle uve.