Art. 5.
Norme per la vinificazione e imbottigliamento
in zona delimitata e invecchiamento
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed
imbottigliamento devono essere effettuate all'interno dei comuni il
cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
Sono fatte salve le autorizzazioni ad effettuare in deroga le
operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento,
concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di produzione
allegato al decreto del 18 febbraio 2010 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e
la reputazione; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al
di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste
autorizzazioni individuali alle condizioni previste dalla normativa
vigente.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma
non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutta la
partita.
E' vietato l'arricchimento. E' ammessa la dolcificazione secondo
le norme dell'Unione e nazionali.
Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto
ad un periodo d'invecchiamento di almeno diciotto mesi di cui almeno
sei in bottiglia.
Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di
produzione delle uve.