(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                   Confezionamento e presentazione 
 
    Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita  di
cui all'art. 1  sono  ammessi  soltanto  recipienti  di  vetro  della
capacita' fino a litri 3,00. 
    Per tutte le tipologie l'uso di formati speciali da litri 6, 9  e
12 e' limitato a finalita' promozionali e non commerciali. 
    I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli  ammessi  dalla
legislazione vigente,  con  l'esclusione  del  tappo  a  corona  e  a
strappo.