Art. 8.
Confezionamento e presentazione
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro della
capacita' fino a litri 3,00.
Per tutte le tipologie l'uso di formati speciali da litri 6, 9 e
12 e' limitato a finalita' promozionali e non commerciali.
I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla
legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona e a
strappo.