Art. 2.
Base ampelografica
2.1. La indicazione geografica protetta «Rubicone» e' riservata
ai seguenti prodotti vitivinicoli:
bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e
mosto di uve parzialmente fermentato;
rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante, novello,
passito (categoria vino) e mosto di uve parzialmente fermentato;
rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e
mosto di uve parzialmente fermentato.
2.2. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a
indicazione geografica protetta «Rubicone» bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione
per la Regione Emilia-Romagna, iscritti nel Registro nazionale delle
varieta' di vite.
2.3. La indicazione geografica protetta «Rubicone» con la
specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati: Alicante,
Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso,
Fortana, Garganega, Grechetto gentile (sin. Pignoletto), Malbo
gentile, Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia di
Candia aromatica e/o Malvasia istriana), Manzoni bianco, Marzemino,
Merlese, Merlot, Merlot Khorus, Montu', Moscato bianco, Müller
Thurgau, Negretto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Raboso (da
Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Riesling, Riesling
italico, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da Trebbiano
romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi, Verdicchio bianco,
e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna
fino ad un massimo del 15%.
2.4. I vini a indicazione geografica protetta «Rubicone» con la
specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono
essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di
uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella
tipologia novello per i vini rossi, nella tipologia passito per i
vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo gentile, Uva Longanesi e
Sangiovese, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai
vini bianchi.
2.5. La indicazione geografica protetta «Rubicone» con la
specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 e' riservata
ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di
uve parzialmente fermentato, nonche', limitatamente ai vini bianchi,
anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche
nella tipologia novello, nella tipologia passito per i vini rossi
ottenuti dai vitigni Malbo gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, alle
condizioni previste dalla normativa comunitaria.