(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    2.1. La indicazione geografica protetta «Rubicone»  e'  riservata
ai seguenti prodotti vitivinicoli: 
      bianchi, anche nella tipologia vivace,  frizzante,  spumante  e
mosto di uve parzialmente fermentato; 
      rossi,  anche  nelle  tipologie  vivace,  frizzante,   novello,
passito (categoria vino) e mosto di uve parzialmente fermentato; 
      rosati, anche nella tipologia  vivace,  frizzante,  spumante  e
mosto di uve parzialmente fermentato. 
    2.2.  I  vini  e  i  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati   a
indicazione geografica protetta «Rubicone» bianchi,  rossi  e  rosati
devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione
per la Regione Emilia-Romagna, iscritti nel Registro nazionale  delle
varieta' di vite. 
    2.3.  La  indicazione  geografica  protetta  «Rubicone»  con   la
specificazione di uno dei  vitigni  di  seguito  elencati:  Alicante,
Ancellotta,  Barbera,  Bombino  bianco,  Cabernet   franc,   Cabernet
Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo,  Famoso,
Fortana,  Garganega,  Grechetto  gentile  (sin.  Pignoletto),   Malbo
gentile, Malvasia (da Malvasia  bianca  di  Candia  e/o  Malvasia  di
Candia aromatica e/o Malvasia istriana), Manzoni  bianco,  Marzemino,
Merlese,  Merlot,  Merlot  Khorus,  Montu',  Moscato  bianco,  Müller
Thurgau, Negretto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Raboso (da
Raboso veronese), Refosco dal  peduncolo  rosso,  Riesling,  Riesling
italico,  Sangiovese,  Sauvignon,  Syrah,  Trebbiano  (da   Trebbiano
romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi,  Verdicchio  bianco,
e' riservata ai vini  e  ai  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore  analogo,
non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna
fino ad un massimo del 15%. 
    2.4. I vini a indicazione geografica protetta «Rubicone»  con  la
specificazione di uno dei  vitigni  indicati  al  comma  2.3  possono
essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante  e  mosto  di
uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella
tipologia novello per i vini rossi, nella  tipologia  passito  per  i
vini rossi ottenuti  dai  vitigni  Malbo  gentile,  Uva  Longanesi  e
Sangiovese, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai
vini bianchi. 
    2.5.  La  indicazione  geografica  protetta  «Rubicone»  con   la
specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 e'  riservata
ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto  di
uve parzialmente fermentato, nonche', limitatamente ai vini  bianchi,
anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi,  anche
nella tipologia novello, nella tipologia passito  per  i  vini  rossi
ottenuti dai vitigni Malbo gentile, Uva Longanesi e Sangiovese,  alle
condizioni previste dalla normativa comunitaria.