(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e
dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la indicazione
geografica  protetta   «Rubicone»   comprende   l'intero   territorio
amministrativo delle Province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e dei
Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna,
Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano
e Ozzano dell'Emilia della Provincia di Bologna.