Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e
dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la indicazione
geografica protetta «Rubicone» comprende l'intero territorio
amministrativo delle Province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e dei
Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna,
Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano
e Ozzano dell'Emilia della Provincia di Bologna.