(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni
di  frizzantatura  e  spumantizzazione,  devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3 secondo gli usi tradizionali della zona  stessa.  Tuttavia,  tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito  che
tali operazioni di vinificazione siano effettuate  anche  nell'ambito
dell'intero  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna  e   che   le
operazioni  di  frizzantatura  e  spumantizzazione  siano  effettuate
nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e  delle  regioni
limitrofe. 
    5.2. E' consentito, a favore dei vini  a  indicazione  geografica
protetta «Rubicone»,  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale mediante la pratica dell'arricchimento  da  effettuarsi  nei
limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria. 
    5.3. Nella vinificazione e nella  elaborazione  dei  vini  e  dei
mosti parzialmente  fermentati  ad  indicazione  geografica  protetta
«Rubicone»,   nonche'   nelle   operazioni   di    frizzantatura    e
spumantizzazione e stabilizzazione dei  vini  medesimi  sono  ammesse
tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente. 
    5.4. Per i vini  a  indicazione  geografica  protetta  «Rubicone»
tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. 
    5.5. La resa massima dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il
consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di  vino
ad eccezione del vino passito rosso, anche con la  specificazione  di
uno o due vitigni di cui al comma 4, dell'art. 2, che non deve essere
superiore al 50%.  Qualora  venga  superato  detto  limite  tutto  il
prodotto perde il  diritto  ad  utilizzare  l'indicazione  geografica
protetta. 
    5.6. E'  consentito  a  favore  dei  vini  e  dei  mosti  di  uve
parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta «Rubicone»
il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di
fuori della zona di produzione  delimitata  dal  precedente  art.  3,
nella misura non eccedente il 15%. 
    In considerazione delle pratiche enologiche consentite  ai  sensi
della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della  vite  e  del  vino),  e'
consentito anche effettuare la fermentazione  o  rifermentazione  dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi  ancora  in
fermentazione, destinati  alla  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Rubicone» in tutte le tipologie elencate  all'art.
1 del presente disciplinare, anche al di fuori del  periodo  definito
al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge. 
    E'  altresi'  consentito  effettuare  la  pigiatura   delle   uve
destinate alla produzione dei vini a  indicazione  geografica  tipica
«Rubicone»   nella   tipologia   Passito,   nonche'   effettuare   la
fermentazione o larifermentazione dei mosti, dei  mosti  parzialmente
fermentati  e  dei  vini  nuovi  in  fermentazione   destinati   alla
produzione di vino a indicazione geografica tipica  «Rubicone»  nella
tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma  1
dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico  della
vite e del vino). Le eventuali  fermentazioni  e  rifermentazioni  di
mosti parzialmente fermentati o  di  vini  a  indicazione  geografica
tipica «Rubicone» nelle  varie  tipologie  elencate  all'art.  1  del
presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di
fuori del periodo definito al comma 1 dell'art.  10  della  legge  12
dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite  e  del  vino),  devono
essere immediatamente comunicate all'Ufficio territoriale competente.