Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni
di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che
tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito
dell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e che le
operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate
nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e delle regioni
limitrofe.
5.2. E' consentito, a favore dei vini a indicazione geografica
protetta «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei
limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
5.3. Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei
mosti parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta
«Rubicone», nonche' nelle operazioni di frizzantatura e
spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse
tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente.
5.4. Per i vini a indicazione geografica protetta «Rubicone»
tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino
ad eccezione del vino passito rosso, anche con la specificazione di
uno o due vitigni di cui al comma 4, dell'art. 2, che non deve essere
superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite tutto il
prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica
protetta.
5.6. E' consentito a favore dei vini e dei mosti di uve
parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta «Rubicone»
il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di
fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3,
nella misura non eccedente il 15%.
In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi
della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), e'
consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in
fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Rubicone» in tutte le tipologie elencate all'art.
1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito
al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge.
E' altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve
destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Rubicone» nella tipologia Passito, nonche' effettuare la
fermentazione o larifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente
fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla
produzione di vino a indicazione geografica tipica «Rubicone» nella
tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma 1
dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della
vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di
mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica
tipica «Rubicone» nelle varie tipologie elencate all'art. 1 del
presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di
fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), devono
essere immediatamente comunicate all'Ufficio territoriale competente.