(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                Designazione e presentazione dei vini 
 
    7.1. Alla indicazione geografica protetta «Rubicone»  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 
    7.2. E' tuttavia consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore. 
    7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei  mosti  di
uve  parzialmente  fermentati  a  indicazione   geografica   protetta
«Rubicone» e' consentito utilizzare il riferimento  al  nome  di  due
vitigni secondo la normativa vigente in materia. 
    7.4. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  indicazione
geografica protetta «Rubicone» e' consentito utilizzare  la  menzione
«vivace» secondo la normativa vigente in materia. 
    7.5. Ai sensi della normativa vigente,  l'indicazione  geografica
protetta «Rubicone» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini e
i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da  uve  prodotte  da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente art.  3,  ed  iscritti  allo  schedario  viticolo  per  le
relative denominazioni di origine, a condizioni  che  i  vini  per  i
quali si intende utilizzare l'indicazione geografica protetta di  cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare. 
    7.6.  Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  rossi   a
indicazione geografica  protetta  «Rubicone»  passito  e'  consentito
utilizzare  nella  etichettatura  la   specificazione   Appassimento,
utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla  denominazione
«Rubicone».