Art. 7.
Designazione e presentazione dei vini
7.1. Alla indicazione geografica protetta «Rubicone» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
7.2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di
uve parzialmente fermentati a indicazione geografica protetta
«Rubicone» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due
vitigni secondo la normativa vigente in materia.
7.4. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione
geografica protetta «Rubicone» e' consentito utilizzare la menzione
«vivace» secondo la normativa vigente in materia.
7.5. Ai sensi della normativa vigente, l'indicazione geografica
protetta «Rubicone» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini e
i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da
vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le
relative denominazioni di origine, a condizioni che i vini per i
quali si intende utilizzare l'indicazione geografica protetta di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a
indicazione geografica protetta «Rubicone» passito e' consentito
utilizzare nella etichettatura la specificazione Appassimento,
utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione
«Rubicone».