Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri»
designa le olive da mensa (olive in salamoia, olive denocciolate
asciutte, olive denocciolate in salamoia, olive denocciolate in olio
extravergine di oliva) e la pasta o pate' di olive ottenute dalle
olive della varieta' «taggiasca» prodotte nell'area geografica di cui
all'art. 3.
Le «Olive taggiasche liguri», immesse sul mercato dopo il
trattamento in salamoia (olive in salamoia), presentano le seguenti
caratteristiche:
forma: ovale, leggermente allungata, se intere; schiacciata e
deformata con taglio o incisione evidenti, se denocciolate;
pezzatura: calibro minimo 10 mm;
colore: dal verde al verde violaceo, tipico cangiante fino al
testa di moro e nero;
polpa: dura, se intere; cedevole, elastica, untuosa al tatto,
poco fibrosa, se denocciolate;
consistenza: leggermente croccante, se intere; da morbida a
leggermente croccante, se denocciolate;
aroma: presenza di fruttato;
sapore: lievemente acido in buon equilibrio con una leggera
nota di amaro, se intere;
spiccagnolo: mediana ≥ 8,0 se intere;
dolce: mediana ≥ 2,0;
amaro: mediana ≤ 3,0.
Le «Olive taggiasche liguri» in salamoia, una volta denocciolate
e asciugate, possono essere sottoposte ad eventuali ulteriori
trattamenti, consistenti nell'aggiunta di olio extravergine di oliva
e/o, senza previa calibratura, nella riduzione in pasta.
Le «Olive taggiasche liguri» nella forma pasta o pate' di olive
presentano le seguenti caratteristiche:
aspetto al tatto: oleoso, cremoso;
colore: da marrone a rosso vinoso a testa di moro;
polpa: oleosa;
consistenza: fine, spalmabile;
aroma: presenza di fruttato;
sapore: lievemente acido in buon equilibrio con una leggera
nota di amaro;
dolce: mediana ≥ 2,0;
amaro: mediana ≤ 3,0.
La valutazione degli attributi sensoriali delle Olive taggiasche
liguri nello stato fisico di base (olive in salamoia) e nella forma
pasta o pate' di olive e' effettuata secondo il «Metodo di analisi
sensoriale delle olive da tavola» elaborato dal COI, Documento
COI/OT/MO n. 1/Rev. 3, Giugno 2021.
E' vietata la forzatura della deamarizzazione con agenti chimici
alcalini.