Art. 8.
Confezionamento e etichettatura
Il confezionamento viene effettuato in contenitori di materiale
idoneo all'uso alimentare. Il peso netto del prodotto varia da 40 g a
5,0 kg. Ove il contenuto sia immerso nel liquido di governo, detto
peso e' da intendersi riferito al prodotto sgocciolato.
Al fine di salvaguardare la qualita', assicurare la
rintracciabilita' e garantire il controllo del prodotto immesso in
commercio, la lavorazione ed il confezionamento delle «Olive
taggiasche liguri» devono essere effettuate nell'area di produzione
di cui all'art. 3 per i seguenti motivi: a) garantire l'origine e la
tracciabilita' del prodotto, evitando il rischio di commistioni con
olive di diversa provenienza; b) salvaguardarne la qualita' e le
caratteristiche tipiche, considerato che il confezionamento riguarda
un prodotto delicato e deperibile che non puo' essere assoggettato a
sbalzi di temperatura, lunghe percorrenze e ulteriori manipolazioni,
che potrebbero alterarne odore, sapore e consistenza; c) mantenere la
tradizione, dal momento che il prodotto deve la sua reputazione anche
a pratiche tradizionali di preparazione sedimentate nel tempo e
legate all'ambiente di origine: d) garantire la massima trasparenza
nei confronti del consumatore, il quale nella denominazione della IGP
e' portato con fiducia a collegare identita' e reputazione del
prodotto alla sua origine e provenienza dal territorio ligure.
Ogni confezione di «Olive taggiasche liguri» deve riportare in
etichetta:
la denominazione «Olive taggiasche liguri»;
la specificazione merceologica a seconda della tipologia: «in
salamoia», «denocciolate asciutte», «denocciolate in salamoia»,
«denocciolate in olio extravergine di oliva», «pasta o pate' di» con
dimensione inferiore a quella della denominazione; l'espressione
«indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP»;
il simbolo previsto dalla normativa comunitaria per le
indicazioni geografiche protette;
il logotipo, di seguito riprodotto, composto da quattro cerchi
ellittici tratteggiati sovrapposti fra loro e intersecantisi in piu'
punti, a formare una figura che ricorda graficamente l'ovale
dell'oliva taggiasca. All'interno dei cerchi sono contenuti: nella
parte alta la dicitura «OLIVE TAGGIASCHE LIGURI»; nella parte bassa,
a evidenziare l'origine geografica del prodotto, la sagoma della
Liguria che, alle due estremita', deborda e si sovrappone ai cerchi.
Il lettering utilizzato e' MIDO in colore bianco panna Pantone 3-9 C.
La sagoma della Liguria e i cerchi sono in colore bianco panna
Pantone 3-9 C. Lo sfondo e' in colore azzurro mare Pantone 105-6 C:
Parte di provvedimento in formato grafico
Sono ammesse, come da riproduzioni sotto riportate, una versione
monocromatica di colore azzurro mare Pantone 105-6 C o in scala di
grigio (positivo o negativo) e una versione sul fondo azzurro mare
Pantone 105-6 C:
Parte di provvedimento in formato grafico
La dimensione del logotipo potra' essere rapportata alle diverse
declinazioni di utilizzo, osservando il rispetto di una dimensione
minima di 15 mm in altezza.
La denominazione «Olive taggiasche liguri» e' intraducibile, ma
ad essa potranno essere aggiunte le traduzioni nelle lingue dei paesi
nei quali il prodotto viene commercializzato.
Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' delle
«Olive taggiasche liguri»:
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto
non espressamente prevista;
e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non siano tali da
trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il
prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal
disciplinare;
e' ammesso l'uso di altri riferimenti veritieri e
documentabili, ivi compresa l'illustrazione della storia del prodotto
e/o aziendale, che siano consentiti dalla normativa vigente e che non
siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente
disciplinare;
l'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute, fattorie
e la loro localizzazione territoriale sono consentiti solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda agricola, della tenuta o della
fattoria interessata;
e' consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione
adottati o autorizzati da enti istituzionali non in contrasto con le
finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
Ogni confezione di «Olive taggiasche liguri» della tipologia
denocciolate in olio extra vergine di oliva deve riportare in
etichetta, oltre alla specificazione merceologica a seconda della
tipologia, la percentuale di olio di oliva rispetto al peso netto del
totale del prodotto.