Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Confezionamento
La «Carne Salada del Trentino» viene posta in commercio:
sottovuoto, nel caso del prodotto intero o porzionato;
sottovuoto o in atmosfera modificata, nel caso del prodotto
preaffettato.
La «Carne Salada del Trentino» puo' essere posta in commercio
anche sfusa, ma in tal caso deve riportare un sigillo che consenta la
tracciabilita' e il controllo del prodotto.
Etichettatura
Ogni confezione di «Carne Salada del Trentino» deve riportare in
etichetta:
la dicitura «Carne Salada del Trentino»;
la dicitura «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo
«IGP»;
il simbolo previsto dalla normativa dell'UE per le indicazioni
geografiche protette.
La confezione deve inoltre riportare il logo di seguito
riprodotto, costituito da un profilo che si sviluppa in formato
verticale su una forma di base rettangolare irregolare, presenta tre
angoli arrotondati ed uno squadrato e al suo interno contiene
l'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, una sagoma di testa di
bovino adulto (che rappresenta la materia prima con cui viene
realizzato il prodotto) e un profilo di vette montane (a richiamare
il territorio trentino). Quest'ultimo, a sua volta, fa da sfondo alla
dicitura «Carne Salada del Trentino» e all'acronimo «IGP» per i quali
e' utilizzato il font sans-serif «Montserrat» in maiuscolo nella sua
variante «extrabold». I dati colorimetrici del profilo esterno,
dell'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, della sagoma di
testa di bovino e del profilo di vette montane sono i seguenti: CMYK:
100 _ 85 _ 0 _ 30; Pantone: 2147C; RGB: 0 _ 38 _ 119; HEX:
#002677. Il rimanente spazio risulta invece di colore bianco.
Il logo puo' essere riportato anche in bianco/nero.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' della
«Carne Salada del Trentino»: e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione del prodotto non espressamente prevista;
e' consentito l'uso di ragioni/denominazioni sociali e marchi
privati salvo che abbiano significato laudativo, risultino tali da
trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il
prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal
disciplinare;
e' vietato associare al nome del prodotto immagini o termini
che richiamano specifici territori all'interno della zona di
produzione; e' tuttavia ammesso, nel rispetto, della normativa
vigente, l'uso di altri riferimenti veritieri e documentabili, ivi
compresa l'illustrazione della storia del prodotto e/o dell'azienda
produttrice, che non siano in contrasto con le finalita' e i
contenuti del presente disciplinare;
e' consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione
adottati da enti istituzionali.