Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento
nonche' tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in
attivita' di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) promuovere la produzione culturale e artistica
giovanile»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) promuovere la diffusione e la fruizione delle
biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione
degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in
eta' prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il
processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale,
relazionale ed emotivo della persona»;
alla lettera d), le parole: «, interesse storico-artistico e
di prossimita'» sono sostituite dalle seguenti: «o da interesse
storico-artistico e alle librerie di prossimita'»;
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) promuovere e valorizzare tutte le attivita' di
spettacolo;
e-ter) promuovere e valorizzare il cinema e il settore
audiovisivo;
e-quater) promuovere la digitalizzazione del patrimonio
librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione
e formazione all'interno degli spazi bibliotecari»;
al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorita' politica
delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui
al comma 1, lettera b)» e dopo le parole: «legge 13 novembre 2023, n.
162» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della
cultura e' istituita una posizione dirigenziale di livello generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attivita' svolte ai
fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, con
corrispondente incremento di una unita' dirigenziale di livello
generale della dotazione organica del Ministero della cultura. Il
Ministero della cultura e' autorizzato, per le finalita' di cui al
presente comma, a conferire un incarico dirigenziale di livello
generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a
decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «, nelle materie di propria competenza»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di propria
competenza,»;
al comma 2, lettera a), la parola: «africane» e' sostituita
dalla seguente: «africani»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «e da due» sono
sostituite dalle seguenti: «da due» e le parole: «n. 165 e da cinque»
sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e da cinque»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «del Piano Mattei» sono
sostituite dalle seguenti: «per il Piano Mattei».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «fino a trentacinque anni di eta'»
sono inserite le seguenti: «, dando priorita' alle aperture in aree
interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche
statali aperte al pubblico» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1
milione di euro e' destinato alle iniziative avviate nel territorio
di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un
altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attivita' libraria
non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30
per cento dell'attivita'»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «e interesse storico-artistico e
le librerie di prossimita'» sono sostituite dalle seguenti: «o
interesse storico-artistico, le librerie di prossimita' e le librerie
di qualita'»;
al secondo periodo, le parole: «alle biblioteche statali
aperte al pubblico, degli enti territoriali» sono sostituite dalle
seguenti: «alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli
enti pubblici territoriali» e dopo le parole: «legge 17 ottobre 1996,
n. 534, e» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1, comma 40,»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «del presente articolo, pari»
sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2, pari a » e dopo le
parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234,» e' inserita la
seguente: «e,»;
al secondo periodo, le parole: «primo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»
sono sostituite dalle seguenti: «fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al comma 4, dopo le parole: «di conversione del presente
decreto,» sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione
della richiesta,»;
al comma 5, le parole: «a cultura, spettacolo e settore
audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «alla cultura, allo
spettacolo e al settore audiovisivo»;
al comma 6, le parole: «del predetto fondo» sono sostituite
dalle seguenti: «del fondo di cui al comma 5»;
al comma 7, le parole: «dall'applicazione del comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 5, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2025,».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «con la legge» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge» e le parole: «800
mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «800.000».
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «e all'Istituto italiano di
numismatica,» sono sostituite dalle seguenti: «, all'Istituto
italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel
regolamento»;
alla lettera a), le parole: «700 mila» sono sostituite dalla
seguente cifra: «700.000»;
alla lettera b), le parole: «300 mila» sono sostituite dalla
seguente cifra: «300.000»;
alla lettera c), le parole: «400 mila» sono sostituite dalla
seguente cifra: «400.000»;
alla lettera d), le parole: «200 mila» sono sostituite dalla
seguente cifra: «200.000»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana»;
al comma 2, secondo periodo: le parole: «200 mila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2025»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 357-sexies:
al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «n. 208, articolo 1» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 208, all'articolo 1», le parole: «n.
232, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 232,
all'articolo 1», le parole: «n. 145, articolo 1» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 145, all'articolo 1», le parole: «n. 160,
articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 160, e all'articolo
1», le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente legge,», le parole: «con legge» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «e non oltre»
sono soppresse.
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «primo periodo, del» sono inserite
le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e la parola:
«S.p.A.» e' sostituita dalla seguente: «S.p.a.»;
al comma 2, dopo le parole: «del giorno seguente» sono inserite
le seguenti: «, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per
piu' giorni con le medesime modalita' artistiche e organizzative».
All'articolo 8:
al comma 1, il quarto periodo e' soppresso.
All'articolo 9:
al comma 2, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 10:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, primo periodo, la parola: «museo» e' sostituita
dalla seguente: «Museo»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione
del Memoriale della Shoah di Milano, e' autorizzata la spesa di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede:
a) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 898, le parole: "31.967.000 euro per l'anno
2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno
2027" sono sostituite dalle seguenti: "36.967.000 euro per l'anno
2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per
l'anno 2027" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di
interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il
sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca
e il digitale";
b) al comma 900, primo periodo, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole:
"all'assegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla
ripartizione".
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno
2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 11:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: ", che sono conseguentemente ridotti in termini di
competenza e di cassa" sono sostituite dalle seguenti: ". Con decreto
del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi
e le modalita' secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di
cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma"».