(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, anche attraverso il riconoscimento  della  cultura  del  movimento
nonche' tramite il coinvolgimento degli enti  del  Terzo  settore  in
attivita' di co-progettazione ai sensi dell'articolo  55  del  codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) promuovere  la  produzione  culturale  e  artistica
giovanile»; 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis) promuovere  la  diffusione  e  la  fruizione  delle
biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e  la  rimozione
degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio  della  lettura  in
eta' prescolare, quali strumenti fondamentali  per  la  crescita,  il
processo  di  alfabetizzazione  e  lo  sviluppo  cognitivo,  sociale,
relazionale ed emotivo della persona»; 
        alla lettera d), le parole: «, interesse storico-artistico  e
di prossimita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  da  interesse
storico-artistico e alle librerie di prossimita'»; 
        dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
          «e-bis) promuovere e  valorizzare  tutte  le  attivita'  di
spettacolo; 
          e-ter) promuovere e valorizzare  il  cinema  e  il  settore
audiovisivo; 
          e-quater) promuovere  la  digitalizzazione  del  patrimonio
librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione
e formazione all'interno degli spazi bibliotecari»; 
      al comma 2, dopo le parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita  l'Autorita'  politica
delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni  di  cui
al comma 1, lettera b)» e dopo le parole: «legge 13 novembre 2023, n.
162» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Presso  l'ufficio  di  gabinetto  del  Ministro  della
cultura e' istituita una posizione dirigenziale di livello  generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle  attivita'  svolte  ai
fini dell'attuazione dei commi 1  e  2  del  presente  articolo,  con
corrispondente incremento  di  una  unita'  dirigenziale  di  livello
generale della dotazione organica del  Ministero  della  cultura.  Il
Ministero della cultura e' autorizzato, per le finalita'  di  cui  al
presente comma, a  conferire  un  incarico  dirigenziale  di  livello
generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 247.163 euro  per  l'anno  2025  e  a  296.596  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2026,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: «, nelle materie di propria  competenza»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «nelle   materie   di   propria
competenza,»; 
      al comma 2, lettera a), la  parola:  «africane»  e'  sostituita
dalla seguente: «africani»; 
      al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «e  da  due»  sono
sostituite dalle seguenti: «da due» e le parole: «n. 165 e da cinque»
sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e da cinque»; 
      al comma 7, primo periodo, le parole: «del Piano  Mattei»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il Piano Mattei». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, dopo le parole: «fino a trentacinque anni di  eta'»
sono inserite le seguenti: «, dando priorita' alle aperture  in  aree
interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o  di  biblioteche
statali aperte al pubblico» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Nell'ambito delle  risorse  di  cui  al  primo  periodo,  1
milione di euro e' destinato alle iniziative avviate  nel  territorio
di comuni rientranti in una delle tipologie di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista  un
altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attivita' libraria
non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30
per cento dell'attivita'»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, le parole: «e interesse storico-artistico e
le librerie  di  prossimita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o
interesse storico-artistico, le librerie di prossimita' e le librerie
di qualita'»; 
        al secondo periodo,  le  parole:  «alle  biblioteche  statali
aperte al pubblico, degli enti territoriali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle biblioteche aperte al  pubblico  dello  Stato,  degli
enti pubblici territoriali» e dopo le parole: «legge 17 ottobre 1996,
n. 534, e» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1, comma 40,»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole: «del  presente  articolo,  pari»
sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2, pari a » e dopo  le
parole: «della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,»  e'  inserita  la
seguente: «e,»; 
        al secondo periodo, le parole: «primo comma» sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189»
sono sostituite dalle seguenti: «fondo  per  la  compensazione  degli
effetti  finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente,   anche
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
      al comma 4,  dopo  le  parole:  «di  conversione  del  presente
decreto,» sono inserite le seguenti: «previo parere della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni  dalla  trasmissione
della richiesta,»; 
      al comma  5,  le  parole:  «a  cultura,  spettacolo  e  settore
audiovisivo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla  cultura,  allo
spettacolo e al settore audiovisivo»; 
      al comma 6, le parole: «del  predetto  fondo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del fondo di cui al comma 5»; 
      al comma 7, le parole: «dall'applicazione  del  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 5,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2025,». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «con  la  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge» e le  parole:  «800
mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «800.000». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  le   parole:   «e   all'Istituto   italiano   di
numismatica,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   all'Istituto
italiano  di  numismatica  e  alla  Domus  mazziniana,  indicati  nel
regolamento»; 
        alla lettera a), le parole: «700 mila» sono sostituite  dalla
seguente cifra: «700.000»; 
        alla lettera b), le parole: «300 mila» sono sostituite  dalla
seguente cifra: «300.000»; 
        alla lettera c), le parole: «400 mila» sono sostituite  dalla
seguente cifra: «400.000»; 
        alla lettera d), le parole: «200 mila» sono sostituite  dalla
seguente cifra: «200.000»; 
        dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana»; 
      al comma 2, secondo periodo: le parole: «200  mila  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2025»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente
articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, capoverso 357-sexies: 
        al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
        al secondo periodo, le parole:  «n.  208,  articolo  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 208, all'articolo 1», le  parole:  «n.
232,  articolo  1»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «n.   232,
all'articolo 1», le parole: «n.  145,  articolo  1»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «n.  145,  all'articolo  1»,  le  parole:  «n.  160,
articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 160,  e  all'articolo
1», le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente legge,», le parole: «con legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «e  non  oltre»
sono soppresse. 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, dopo le parole: «primo periodo, del» sono  inserite
le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e la  parola:
«S.p.A.» e' sostituita dalla seguente: «S.p.a.»; 
      al comma 2, dopo le parole: «del giorno seguente» sono inserite
le seguenti: «, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per
piu' giorni con le medesime modalita' artistiche e organizzative». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, il quarto periodo e' soppresso. 
    All'articolo 9: 
      al comma 2, alinea, dopo le parole: «di cui al  comma  1»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo». 
    All'articolo 10: 
      al comma 2, lettera  a),  dopo  le  parole:  «al  comma  1»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 3, primo periodo, la  parola:  «museo»  e'  sostituita
dalla seguente: «Museo»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la  valorizzazione
del Memoriale della Shoah di  Milano,  e'  autorizzata  la  spesa  di
300.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025  in  favore  della
Fondazione Memoriale della Shoah  di  Milano.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede: 
          a) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno  2025,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
          b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno  2025,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
          c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno  2025,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.  207,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 898, le parole:  "31.967.000  euro  per  l'anno
2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000  per  l'anno
2027" sono sostituite dalle seguenti:  "36.967.000  euro  per  l'anno
2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e  di  59.780.000  euro  per
l'anno 2027" e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e  di
interventi riguardanti la  messa  in  sicurezza  del  territorio,  il
sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca
e il digitale"; 
          b) al comma 900, primo periodo, le parole: "trenta  giorni"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "sessanta  giorni"  e  le  parole:
"all'assegnazione"   sono   sostituite    dalle    seguenti:    "alla
ripartizione". 
        4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a  31.760.000  euro  per  l'anno
2026 e a 28.400.000  euro  per  l'anno  2027,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1 e' premesso il seguente: 
        «01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: ", che sono conseguentemente ridotti in termini di
competenza e di cassa" sono sostituite dalle seguenti: ". Con decreto
del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i  tempi
e le modalita' secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di
cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri  15  marzo  2024,  n.  57,  dispongono  il
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   dei   proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma"».