(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 
 
    All'articolo 1: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facolta'  assunzionali
autorizzate in favore  delle  universita'  statali  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo  66,
comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  hanno  una
validita' non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente
prorogate. In via transitoria, alle facolta' assunzionali relative ad
annualita' pregresse al 2025, autorizzate o  da  autorizzare  con  il
decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede,
relativamente alle cessazioni verificatesi  negli  anni  2017,  2018,
2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni
verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il  31  dicembre  2026  e,
relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023,  entro  il
31 dicembre 2027»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 1, comma 72,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024"; 
          b) le parole: "entro il 30 novembre 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni"; 
          c) dopo le  parole:  "fissato  al  15  gennaio  2024"  sono
aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023  e  al  7  febbraio  2025  per
l'anno 2024". 
        2-ter. All'articolo 1, comma  73,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro  il  16  dicembre
2024"; 
          b) dopo  le  parole:  "entro  il  29  febbraio  2024"  sono
aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28  febbraio  2025
per l'anno 2024"»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Al fine di evitare che  ritardi  di  piccola  entita'
nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del
finanziamento di interventi in corso di attuazione o gia' completati,
all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n.
145 del 2018, le parole: "31  gennaio  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2023"»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo  di
ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita'  svolte  e  sulle
spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica  nel  corso
dell'anno precedente»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        «10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2025". 
        10-ter. Al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento
nelle more della revisione del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene
l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato
dei componenti degli organi in scadenza e' prorogato per la  medesima
durata. 
        10-quater. Al fine  di  garantire  l'efficace,  tempestiva  e
completa  attuazione  degli  interventi  pubblici  di   investimento,
assicurando  la  massima  sinergia  fra  i   diversi   strumenti   di
programmazione pubblica e  un'efficiente  capacita'  di  spesa  delle
pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  10,  comma  7-novies,  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo  le  parole:
"si applicano" sono inserite le seguenti:  ",  fino  al  31  dicembre
2029,". 
        10-quinquies.  Nelle  more  dell'attuazione   della   riforma
organica del settore, il  termine  di  durata  dell'incarico  di  cui
all'articolo 14-bis, comma 3,  del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, puo' essere prorogato per  un  periodo  non  superiore  alla
durata massima dell'incarico di  cui  al  medesimo  articolo  14-bis,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009.  La  durata
dell'incarico  conferito  o  rinnovato  per  effetto  del  precedente
periodo non puo' in ogni caso superare il 31 dicembre 2027. 
        10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b),  del  decreto
legislativo  29  dicembre  2021,  n.  230,  le   parole:   "relazione
semestrale",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"relazione annuale". 
        10-septies. All'articolo 5,  comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Per i soli incarichi dirigenziali e  direttivi,  ferma  restando  la
gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  due  anni,  non
prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna amministrazione". 
        10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25,  le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025". 
        10-novies. All'articolo 1 della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, il comma 822-bis e' sostituito dal seguente: 
          "822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del
rendiconto 2024 lo  svincolo  delle  quote  di  avanzo  vincolato  di
amministrazione di cui al comma 822 e' consentito, limitatamente alle
risorse di parte corrente, oltre che per la copertura  del  disavanzo
della gestione 2023 e  2024  delle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale,  anche  per  il  sostegno  degli  operatori  del   settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano  la
propria  attivita'  nei  comuni,  classificati  come  montani,  della
dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno  il
30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023". 
        10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo  3,  commi  5  e
5-ter, del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,  n.  74,  possono  essere
effettuate, fino al 31 dicembre 2026,  senza  il  previo  svolgimento
delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
        10-undecies.   All'articolo   2,    comma    6-quater,    del
decreto-legge   30   dicembre   2023,   n.   215,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo  le  parole:
"per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 2024"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' soppressa; 
        alla lettera b), le parole: «al 2025» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2026»; 
      al comma 3, dopo le parole: «comma 2-ter, del» sono inserite le
seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero,  di  cui
al»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  dopo  le  parole:
"medesima normativa" sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi i casi
di esenzione che possono essere previsti  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale"»; 
      al comma 5: 
        alla lettera a), le parole: «fino al  30  giugno  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»; 
        alla lettera b), la parola: «contrasto» e'  sostituita  dalle
seguenti: «di contrasto» e le parole: «per il 2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2025»; 
      il comma 6 e' soppresso; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i),  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2024,
previa presentazione al comando provinciale  dei  vigili  del  fuoco,
entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il  rispetto
di almeno sei delle  seguenti  prescrizioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31  dicembre  2025,  della
SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto  delle  seguenti
prescrizioni"; 
          b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Riserva a favore degli  idonei  della  graduatoria
della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del
Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Nell'ambito  delle
ordinarie facolta' assunzionali previste dal decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  19  dicembre  2024,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31  gennaio  2025,  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il  30  per  cento
delle assunzioni e' effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante
ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295,
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  relativa  al   personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
    All'articolo 3: 
      al  comma  1,  dopo  le  parole:  «commi  738»  il   segno   di
interpunzione «,» e' soppresso; 
      al  comma  2,  le  parole:  «30  novembre  2025  con  esclusivo
riferimento alla registrazione delle  misure  straordinarie  relative
all'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
      al comma 4: 
        all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 16-sexies» il segno
di interpunzione «,» e' soppresso; 
        alla lettera a), dopo la parola: «statali,» sono inserite  le
seguenti: «all'alinea,»; 
        alla lettera b), alinea, le parole: «di AMCO» sono sostituite
dalle seguenti: «della societa' AMCO» e le parole: «, sono  apportate
le seguenti modifiche» sono soppresse; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis.  All'articolo  3,  comma  10,  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio  2025"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2026"»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  All'articolo  10-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, le parole:  "Per  i  periodi  d'imposta  2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per i
periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025"»; 
      al  comma  9,  primo  periodo,  alle  parole:   «l'adozione   e
l'approvazione» sono premesse  le  seguenti:  «il  termine  per»,  le
parole: «e' prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato»
e  le  parole:  «e  avviene»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «;
l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis.  Ai   fini   del   potenziamento   della   struttura
amministrativa,  alla  regione  Molise  non  si  applica   il   comma
1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
fino al 30 giugno 2025»; 
      al comma 11, le parole da: «All'articolo 2»  fino  a:  «n.  28»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1-sexies,  del
decreto-legge   16   dicembre   2019,   n.   142,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,  relativo  alla
concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle  societa'  ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria  che  gestiscono  gli
impianti siderurgici della societa' ILVA S.p.A.»; 
      al comma 13, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  comma  1-sexies  del
medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019»; 
      al comma 14, alinea: 
        le parole: «n. 131, del 29 settembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «29 settembre 2023, n. 131»; 
        dopo le parole:  «n.  169»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
recante disposizioni in materia di cessioni di compendi  assicurativi
e allineamento di valori contabili per le imprese,»; 
      dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: 
        «14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma  1-bis,
del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,   i   revisori
responsabili degli incarichi di attestazione della conformita'  della
rendicontazione  di   sostenibilita',   conferiti   con   riferimento
all'esercizio in corso al 31 dicembre  2024,  possono  rilasciare  le
predette attestazioni di conformita', purche' abbiano maturato  entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti
la rendicontazione e l'attestazione  della  sostenibilita'  ai  sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. 
        14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il  25  settembre
2024, del decreto legislativo  6  settembre  2024,  n.  125,  che  ha
abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,  continuano
ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato  decreto  legislativo  n.
254 del 2016 e la relativa disciplina  attuativa  con  riguardo  alle
violazioni in materia di dichiarazioni  non  finanziarie  concernenti
gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024. 
        14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo  periodo,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino al 31 dicembre
2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025". 
        14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata
dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas  e
ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, le  parole:  "negli  anni  2023  e  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025". 
        14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma  7,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia  di  svolgimento  delle
assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2025. 
        14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n.
101, e' prorogato al 30  settembre  2025.  Al  fine  di  adeguare  la
disciplina relativa all'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   anche   alla   normativa
dell'Unione  europea  direttamente  applicabile,  si   procede   alla
revisione  del  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto.  A  tal  fine,  le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1),
e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente
alla  disciplina   recata   dalla   normativa   dell'Unione   europea
direttamente applicabile, si interpretano nel senso che  le  societa'
di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di
cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  costituite  per
svolgere attivita' di accertamento e di riscossione  o  attivita'  di
supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte  nell'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  laddove  la
societa' aggiudicataria del  bando  di  gara  per  l'affidamento  del
servizio di accertamento e di riscossione delle  entrate  degli  enti
locali, socia della stessa societa' di scopo  risulti  gia'  iscritta
nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di  riscossione  emessi
dalle societa'  di  scopo  di  cui  al  precedente  periodo  sono  da
considerare legittimi in quanto emessi in luogo  dell'aggiudicatario,
comunque tenuto a garantire  in  solido  l'adempimento  di  tutte  le
prestazioni erogate direttamente dalle predette societa'. 
        14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13,  comma  1,
del  decreto-legge  7   maggio   2024,   n.   60,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si  applicano  anche
in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025  al  15
novembre 2025. Il  contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,
relativo agli investimenti di cui al primo periodo  e'  concesso  nel
limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro  per  l'anno  2025.
Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota
diversa da quelle  afferenti  alle  regioni  e  alle  amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e
2), della medesima legge n. 178 del 2020. 
        14-novies. Ai fini della fruizione del credito  d'imposta  di
cui  al  comma  14-octies,   gli   operatori   economici   comunicano
all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio  2025  al  23  giugno  2025,
l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio  2025  e
di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena
di decadenza dall'agevolazione,  i  soggetti  interessati  comunicano
altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare  delle
spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al  15  novembre
2025. Con provvedimento adottato  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per  le  finalita'
di cui al primo e al secondo periodo  e  sono  definite  le  relative
modalita' di trasmissione telematica. 
        14-decies. Ai fini del  rispetto  del  limite  di  spesa  per
l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo  periodo,  l'ammontare
massimo del credito d'imposta fruibile  da  ciascun  beneficiario  e'
pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione
di cui al comma  14-novies,  secondo  periodo,  moltiplicato  per  la
percentuale resa nota con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma
14-novies, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando
il limite di spesa all'ammontare complessivo  dei  crediti  d'imposta
indicati nelle comunicazioni di  cui  al  citato  comma  14-  novies,
secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei  crediti
d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa  di  cui  al
comma 14-octies, la percentuale e' pari al 100 per cento. 
        14-undecies. Per le societa' di cui all'articolo  112,  comma
7, alinea, ultimo periodo, del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano  ad  applicarsi
fino al 31 maggio 2026». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Riammissione alla  definizione  agevolata  di  cui
all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali). -  1.
Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni  precedentemente
effettuate ai sensi  dell'articolo  1,  comma  235,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre  2024
sono incorsi nell'inefficacia della relativa  definizione  a  seguito
del  mancato,  insufficiente  o  tardivo  versamento,  alle  relative
scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla
predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi
alla medesima rendendo, entro il 30  aprile  2025,  la  dichiarazione
prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n.
197  del  2022.  Tale  dichiarazione  e'  resa  con   le   modalita',
esclusivamente telematiche, che l'agente della  riscossione  pubblica
nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto;  in  tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi'  il  numero  di  rate  nel
quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui
al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo. 
      2. In  caso  di  riammissione  alla  procedura  di  definizione
agevolata, ai sensi del  comma  1,  si  applicano,  con  le  seguenti
deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232,  233,  236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251 e 252 della legge n. 197 del 2022: 
        a) la dichiarazione resa ai sensi del  comma  1  puo'  essere
integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo  comma  1,
entro la stessa data del 30 aprile 2025; 
        b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231,
della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al
tasso del 2 per cento annuo a decorrere  dal  1°  novembre  2023,  e'
effettuato alternativamente: 
          1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 
          2) nel numero massimo di dieci rate  consecutive,  di  pari
ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e
il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio,  il
31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027; 
        c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai  fini  della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse  sono  comunicati  dall'agente  della
riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; 
        d)  gli  effetti  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  243
dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla  data
del 31 luglio 2025. 
      3.  Per  l'anno  2025,  i  termini  per  l'approvazione  e   la
disponibilita' in formato elettronico dei  modelli  di  dichiarazione
concernenti le  imposte  sui  redditi  e  l'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, nonche' delle relative istruzioni e  specifiche
tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1,  e  2,  comma  3-bis,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025. 
      4. Per l'anno 2025, la  data  a  partire  dalla  quale  possono
essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi  1  e
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e' rinviata al 30 aprile 2025. 
      5. Per l'anno 2025, i programmi  informatici  di  ausilio  alla
compilazione e  alla  trasmissione  dei  dati  relativi  agli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e  quelli   necessari   per
l'elaborazione della proposta di concordato  preventivo  biennale  di
cui al decreto  legislativo  12  febbraio  2024,  n.  13,  sono  resi
disponibili entro il 30 aprile 2025. 
      6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto  legislativo  27
dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 4,92 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di
euro  per  l'anno  2027.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  e
minori spese derivanti dai commi 1 e 2. 
      7. Il Fondo per la compensazione degli effetti  finanziari  non
previsti    a     legislazione     vigente,     anche     conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni  di  euro  per
l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per  l'anno  2027.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  utilizzo  di  quota  parte
delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2. 
      8. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  valutati  in  1,02
milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026,
0,34 milioni di euro per l'anno  2027,  13,99  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di
euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per  l'anno  2031,  8,714
milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni  di  euro  per  l'anno
2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni  di  euro
per  l'anno  2035,  che  aumentano,  in  termini  di   fabbisogno   e
indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno  2028,  30,26
milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per
l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35  milioni  di
euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni  di  euro  per  l'anno  2035,  si
provvede: 
        a) quanto a 32,27 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  30,26
milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30  milioni  di  euro
per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35  milioni
di euro per l'anno 2034 e 3,55  milioni  di  euro  per  l'anno  2035,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  62,
comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; 
        b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni
di euro per l'anno 2026 e 0,34  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2». 
    All'articolo 4: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. All'articolo 34, comma  1,  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del  riconoscimento
delle qualifiche professionali per medici e operatori  socio-sanitari
ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre  2024"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2027"; 
          b)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "muniti   del
Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati" sono inserite le
seguenti: "o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente
che il soggetto e' abilitato nel Paese di origine all'esercizio della
professione  sanitaria  o  all'attivita'  riferita   agli   operatori
socio-sanitari"; 
          c) al secondo periodo, le  parole:  "dall'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dalla disciplina vigente in materia di spesa di  personale  per  gli
enti del Servizio sanitario nazionale"»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, relativo all'assolvimento degli obblighi di  formazione  continua
in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1-bis,  le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"; 
          b) al comma 1-ter, le parole: "2014-2016 e 2017-2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022"»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), le parole: «le parole» sono sostituite dalle
seguenti «all'alinea, le parole:» e le parole:  «dalle  parole»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»; 
        alla lettera b), le parole: «lett. a)» sono sostituite  dalle
seguenti: «lettera a),»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  le  parole:  "maturato  al  31  dicembre   2023"   sono
sostituite dalle seguenti: "maturato al 31 dicembre 2025"; 
          b) le parole: "tra il 31 gennaio  2020  e  il  31  dicembre
2024" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31
dicembre 2025". 
        3-ter.   All'articolo   4,   comma   9-quinquiesdecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,  le  parole:  "31
dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"»; 
      al comma 5, le parole: «Medicina e chirurgia  d'accettazione  e
d'urgenza»    sono    sostituite    dalle     seguenti:     «Medicina
d'emergenza-urgenza»; 
      al comma 6, le parole: «30 aprile 2025» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2025»; 
      al comma 7: 
        all'alinea, dopo le parole:  «All'articolo  4»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
        alla lettera b), la parola:  «recante»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «concernente l'applicazione del regolamento recante»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
          "7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle
regioni e delle province  autonome  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e'  prorogato  al  31  dicembre
2026.  Resta  ferma  la  possibilita'  da  parte  delle  regioni   di
accreditare  nuove  strutture  sanitarie   ai   sensi   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"»; 
        alla lettera d), le parole: «dolo e» sono soppresse; 
      al comma 9, lettera c), dopo la parola: «sostituzione» il segno
di interpunzione «,» e' soppresso; 
      al comma 10: 
        all'alinea, dopo le parole: «relativo alla possibilita'» sono
inserite le seguenti: «per i medici iscritti al corso  di  formazione
in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a  tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale,»; 
        alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e le parole: "e occupati fino alla fine della durata dello stato  di
emergenza" e "esclusivamente durante  lo  stato  di  emergenza"  sono
soppresse»; 
        alla lettera c), dopo le parole: «epidemiologica da COVID-19»
sono  inserite  le  seguenti:  «come  stabilita  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) al comma 4, al primo periodo, le  parole:  "Per  la
durata dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,"  sono  sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal 1°  gennaio  2025,"  e,  al  secondo
periodo, le parole: "esclusivamente durante lo  stato  di  emergenza"
sono soppresse»; 
      al comma 11, quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno  2026»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
        «11-bis. Al fine di rafforzare le misure di  prevenzione  per
il tumore al seno, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno
2025 e di 800.000 euro  per  l'anno  2026  per  avviare  progetti  di
rafforzamento dell'adesione e dell'estensione  mediante  campagne  di
screening regionale per le donne nelle  fasce  d'eta'  45-50  anni  e
70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  200.000
euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno  2026,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»; 
      al comma 12, le parole: «con modifiche» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con modificazioni»; 
      dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
        «12-bis.  All'articolo  4,  comma  6,  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, le parole: "31 dicembre 2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2025". 
        12-ter. All'articolo 1, comma 377, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le parole: "e di" sono sostituite  dalla  seguente:  ",
di" e le parole: "al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 2027 e
di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028". Al  relativo
onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
        12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto  periodo,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica  per
acquisti diretti, le parole: "dieci  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinquanta giorni". 
        12-quinquies.   In   considerazione   di   quanto    previsto
dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli
incassi di cui al  ripiano  della  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti per l'anno 2023 possono essere  utilizzati  dalle  regioni  e
dalle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  assicurare
l'equilibrio del settore sanitario nell'anno  2024.  Resta  ferma  la
compensazione  di  eventuali  pagamenti  con  riserva  a  valere  sul
fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento
con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. 
        12-sexies. Le disposizioni di cui al  comma  12-quinquies  si
applicano nei limiti di quanto effettivamente versato  dalle  aziende
farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025». 
    All'articolo 5: 
      al comma 4, le parole  da:  «Al  fine  di  garantire»  fino  a:
«Scuola 4.0"» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine  di  garantire
il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, relativi  alla  missione  4,  componente  1,
investimento 2.1 "Didattica digitale  integrata  e  formazione  sulla
transizione digitale del personale  scolastico"  e  investimento  3.2
"Scuola  4.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi   ambienti   di
apprendimento e laboratori"»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis.  La  valorizzazione  dei  docenti   impegnati   nelle
attivita' di tutor,  orientamento,  coordinamento  e  sostegno  della
ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai  processi  di
innovazione e al  miglioramento  dei  livelli  di  apprendimento,  e'
prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalita' di  cui  al
primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 50 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente  comma
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
        4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 2,  le  parole:  "al  31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; 
          b) al comma 2-bis, le parole: "al 31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; 
          c) al comma 2-ter, le parole: "al 31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027". 
        4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con  il  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo del  28  agosto  1997,  n.
281, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le misure gestionali di mitigazione del  rischio,  previste  sino  al
completamento  dei  lavori  di  adeguamento,  nonche'   le   scadenze
differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento  a  fasi
successive. 
        4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione  del  decreto
del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  che  definisce  le  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici  di
cui all'articolo 18, comma 3.2,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, e' prorogato al 31 dicembre 2025. 
        4-sexies.  Sono  prorogate  anche   per   l'anno   accademico
2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo  18-bis,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
        4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026  le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis,  del  decreto-legge
31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo
10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 e'  adottato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e le assegnazioni di  cui  al  comma
3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza  dal
1° settembre 2025». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Modifica all'articolo 149 del testo unico  di  cui
al regio decreto n. 1592 del  1933,  in  materia  di  studenti  fuori
corso).  -   All'articolo   149   del   testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
        "La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per  gli
iscritti a corsi di laurea non abilitanti"». 
    All'articolo 6: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non  generali  del
Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, le parole: "Nelle more delle procedure
concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui  al
comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre  2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Nelle more del perfezionamento delle  procedure  per
il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  di  seconda  fascia
relativi alla nuova organizzazione del  Ministero  della  cultura  in
attuazione del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque,  non  oltre
il 31 dicembre 2025"; 
          b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga
a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti  relativi  a  detti
incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle  arti
e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in  essere  al  31
dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere
efficacia all'atto  del  conferimento  dei  corrispondenti  incarichi
dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del
Ministero della cultura in  attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo  2024,  n.
57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025"»; 
      al comma 4, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono  inserite  le
seguenti: «per l'anno 2025»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022,
n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro quarantotto mesi". 
        4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' prorogata di
2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029  al  fine  di
garantire   la   prosecuzione    delle    attivita'    dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena  e
della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo  1,
comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  Alla  ripartizione,
in parti eguali, dell'importo di  cui  al  primo  periodo  in  favore
dell'Accademia  internazionale  di  Imola,  dell'Accademia   musicale
Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di  Fiesole  si
provvede con decreto del Ministro della  cultura,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  2,7
milioni di euro per ciascuno degli anni  2028  e  2029,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». 
    All'articolo 7: 
      al comma 4, le parole: «Codice della  strada»  sono  sostituite
dalle seguenti: «codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285» e le  parole:  «del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  citato
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis.  All'articolo  10,  comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2025". 
        4-ter. All'articolo 13, comma  6-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Resta in ogni caso  fermo  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26. 
        4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31  agosto
2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume  ogni
determinazione ritenuta necessaria  per  l'affidamento,  l'avvio,  la
gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche' per il coordinamento e
il monitoraggio delle attivita' dei soggetti  attuatori  relativi  al
Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova; 
          b) dopo il terzo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Le
risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di  cui
al presente comma sono  trasferite  alla  contabilita'  speciale  del
Commissario straordinario di cui all'articolo 1"; 
          c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma  3,  per
le finalita' ivi indicate". 
        4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi  previsti
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
        4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le  parole:  "fino  al  31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025". 
        4-septies. All'articolo 7-bis del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 2, primo periodo: 
          1)  le  parole:  "30  marzo  2025"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 marzo 2026"; 
          2) le parole: ", al  fine  di  semplificare  la  disciplina
transitoria disposta dalle linee  guida,  adottate  con  il  medesimo
decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalita', relativa alle
verifiche  di  sicurezza  per  il  transito  dei  mezzi  fino  a   86
tonnellate" sono soppresse; 
          b) al  comma  2,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  "Fino  alla  medesima  data  continua  ad  applicarsi,  ai
trasporti in condizioni  di  eccezionalita',  la  disciplina  di  cui
all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n.  285,  nonche',  ai  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita'  per  massa  complessiva  oltre   le   86   tonnellate
effettuati mediante complessi di veicoli con meno di  otto  assi,  la
disciplina  transitoria  sulle  eventuali  misure,  anche  di  natura
organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di
cui all'articolo 10,  comma  10-bis,  lettera  b-bis),  del  medesimo
codice"; 
          c) al comma 2-bis, le parole: "entro il  30  ottobre  2024"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025". 
        4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "per l'anno 2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "per ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e
2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  euro  150.000
per  ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
        4-novies. Al fine di far fronte  anche  per  l'anno  2025  ai
maggiori  oneri  derivanti  dalla  realizzazione   degli   interventi
finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste  dal  PNRR,
affidati a contraente generale dalle  societa'  del  gruppo  Ferrovie
dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, e'
differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di  cui
all'articolo 18, comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
ottobre  2023,  n.  136,  relativo  alle   lavorazioni   eseguite   o
contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale,
anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme  a
titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui  al
secondo periodo del presente comma e nel limite  massimo  di  cui  al
terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e'
subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo,  risultante  da
apposita istanza presentata dalla societa' Rete ferroviaria  italiana
Spa entro il 31 gennaio  2026,  tenuto  conto  anche  dell'incremento
delle tariffe della medesima societa'. Per le  finalita'  di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
        4-decies. Al fine di garantire  continuita'  al  servizio  di
assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2025, i  brevetti  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  29
maggio 2024, n. 85, in corso di validita' alla data del 30  settembre
2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29
settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I  titolari
dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attivita' di assistente
bagnanti, devono essere in  possesso  del  certificato  di  idoneita'
fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva  non  agonistica,  di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della  salute  24  aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio  2013,
in corso di validita'. 
        4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del  servizio
di assistenza ai bagnanti  per  la  stagione  2025,  l'efficacia  del
requisito della maggiore eta' di cui al  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022,  n.  15,  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di   assistente
bagnanti, e' sospesa dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025. 
        4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  i  soggetti
beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della
legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  trasmettono  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione  di  interesse
alla proroga dei  termini  di  accesso  al  finanziamento  assegnato,
corredata della documentazione attestante  lo  stato  di  avanzamento
degli  interventi,  il  quadro  economico  aggiornato,   incluso   il
dettaglio  delle   risorse   necessarie   a   garantire   l'integrale
realizzazione   dell'opera,   nonche'   il   termine    finale    per
l'aggiudicazione dei  lavori.  Sulla  base  delle  manifestazioni  di
interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di
avanzamento  dell'iter  approvativo  dell'opera  e   delle   relative
procedure  di   affidamento,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  e'  definito,  secondo  l'originaria  graduatoria,
l'elenco degli interventi che possono accedere  all'erogazione  delle
ulteriori rate dei finanziamenti del fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  nei  limiti  delle
risorse  stanziate  a  legislazione   vigente,   a   condizione   che
l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro  e  non
oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse  inutilizzate  all'esito
della  ricognizione  possono  essere  ripartite  tra  gli  interventi
individuati  ai  sensi  del  secondo  periodo,  secondo  l'originaria
graduatoria, tenuto conto  di  eventuali  fabbisogni  integrativi  di
finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei
prezzi  dell'intervento  ovvero  a  varianti.  Il  medesimo   decreto
disciplina le  modalita'  di  monitoraggio  degli  interventi  e  dei
relativi  cronoprogrammi,  attraverso  i  sistemi   informativi   del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  nonche'  le
modalita'  di  revoca  delle  risorse  anche  in  caso   di   mancato
aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole: «con la corrispondente» sono  sostituite
dalle seguenti: «mediante corrispondente»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n.  34,  le  parole:  "negli  anni  2022,  2023  e  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025"». 
    All'articolo 9: 
      al comma  1,  lettera  b),  il  numero  2)  e'  sostituito  dal
seguente: 
        «2) al comma 1-bis, la parola: "m-quinquies)"  e'  sostituita
dalla seguente: "m-sexies)"»; 
      al comma 5, le  parole:  «2027,  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2027 ed euro», dopo le parole: «si provvede»  e'  inserito
il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «euro  1.205.032»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  euro  1.205.032»,  alla  parola:
«mediante»,  ovunque  ricorre,  e'  premesso  il  seguente  segno  di
interpunzione: «,», le  parole:  «e  quanto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e, quanto» e le parole: «euro 3.615.095»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a euro 3.615.095». 
    All'articolo 10: 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 22, comma 4,  della  legge  31  dicembre
2012,  n.  247,  le  parole:  "dodici  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "tredici anni". 
        2-ter. All'articolo 49, comma  1,  della  legge  31  dicembre
2012,  n.  247,  le  parole:  "dodici  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "tredici anni"»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. All'articolo 4-quater  del  decreto-legge  10  maggio
2023, n. 51, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, le parole: "2023  e  2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025"; 
          b) al comma 7, le parole:  "un  punteggio  complessivo  non
inferiore a 105 punti e" sono soppresse. 
        8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          "4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi
ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano  agli  incarichi  ivi
previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo  il  31  agosto
2026". 
        8-quater. All'articolo 18,  comma  3,  del  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo e' soppresso. 
        8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15  aprile
2024, n. 55, le parole: "che hanno presentato domanda  di  iscrizione
entro novanta giorni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che  hanno
presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025". 
        8-sexies. Fino all'adozione del decreto  del  Ministro  della
giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024,
n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici  e
gli  educatori  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  che   hanno
presentato domanda di iscrizione ai relativi  albi  possono  comunque
esercitare la rispettiva attivita' professionale  disciplinata  dalla
medesima legge 15 aprile 2024, n. 55». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 2,  comma
1, del decreto-legge n. 66 del 2004) - 1. L'articolo 2, comma 1,  del
decreto legge 16 marzo 2004, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2004 n. 126, si interpreta nel senso  che  esso
si applica alle sole domande  di  cui  all'articolo  3,  commi  57  e
57-bis,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  presentate  dai
dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della  sentenza
definitiva di proscioglimento o  del  decreto  di  archiviazione  per
infondatezza della notizia di reato». 
    All'articolo 11: 
      al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Ai fini dell'operativita'  del  Registro  elettronico
nazionale per la tracciabilita'  dei  rifiuti,  di  cui  all'articolo
188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  il  termine  di  sessanta  giorni
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a),  del  regolamento  di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica 4 aprile 2023, n. 59, e' aumentato a centoventi giorni. 
        2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
e' prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti
e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma  da
olio (PFAD), al 1° gennaio 2026. 
        2-quater. Gli  obblighi  di  immissione  in  consumo  di  cui
all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  per
i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas  per  trasporti
immessi in  consumo  per  il  trasporto  stradale  e  ferroviario  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 
        2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21  giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n. 122, le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono
soppresse. 
        2-sexies. Le  modalita'  di  attestazione  del  rispetto  dei
criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi da  6  a  11,
del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  da  parte  dei
produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa,
escluso il biometano, ai  sensi  dell'articolo  21  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  7  agosto  2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto  2024,  sono
prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro  il  31
maggio 2025 abbiano accettato il  preventivo  per  la  certificazione
della sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo  il
Sistema  nazionale  di  certificazione  della  sostenibilita'  oppure
operante presso un sistema volontario di certificazione  riconosciuto
dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di
concludere l'iter della certificazione, per il  solo  comparto  delle
biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di
certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica delle richieste ricevute. 
        2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, le parole: "31  dicembre  2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2025". 
        2-octies.  All'articolo  16,  comma  5,   lettera   b),   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di  cessione  del
gas prodotto di cui al primo periodo e' individuato nel  mercato  del
gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.». 
    All'articolo 12: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009,
n. 184, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle  seguenti:
"dall'anno 2025" e  le  parole:  "nel  2024"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere dall'anno  2025".  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere  dall'anno
2025,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa». 
    All'articolo 13: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  L'applicazione  della  norma  transitoria   di   cui
all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori  mandati  degli
organi  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura risultanti dall'accorpamento  di  quattro  circoscrizioni
territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge
7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi  enti  sono  composte
dal presidente e da un numero di membri pari a nove. 
        1-ter.  All'articolo  178-quater,  comma   6,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro novanta giorni",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro  centoventi
giorni". 
        1-quater. All'articolo 3, comma 2, della  legge  11  dicembre
2012,  n.  224,   concernente   la   disciplina   dell'attivita'   di
autoriparazione, le parole: "per gli  undici  anni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per i dodici anni e sei mesi". 
        1-quinquies. All'articolo 38, comma 2,  del  decreto-legge  2
marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Sono
agevolabili gli investimenti sostenuti  anche  antecedentemente  alla
presentazione  della  richiesta  di  accesso  al  credito  d'imposta,
purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024". 
        1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge  16  dicembre
2024, n. 193, le parole:  "a  decorrere  dal  1°  aprile  2025"  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025". 
        1-septies. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2024,  n.
207, al comma 451, le parole: "dal 1° gennaio 2025"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al  comma  454"  e,  al  comma  454,  dopo   le   parole:   "Ministro
dell'economia e delle  finanze"  sono  inserite  le  seguenti  ",  da
adottare entro il 30 giugno 2025,"». 
    All'articolo 14: 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis.  In  considerazione  del  maggior  flusso   turistico
derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica  per
il 2025, al  fine  di  sostenere  le  attivita'  di  accoglienza  dei
pellegrini, l'autorizzazione di spesa di  cui  alla  legge  14  marzo
2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata  per
l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime  finalita'
di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte  Giovanni  XXIII
e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per  il  medesimo  anno
2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  260.000  euro
per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2027»; 
      al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «articolo 175 del»
sono inserite le seguenti: «codice dei  contratti  pubblici,  di  cui
al»,  le  parole:  «l'Agenzia,   d'intesa   con   i   predetti   enti
territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio,
d'intesa con i predetti enti territoriali,»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni  di  euro
delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo  1,  comma  632,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  destinata
ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di  cui  al  presente
comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del  medesimo
articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che  hanno
gia' deliberato il passaggio  al  professionismo  femminile,  nonche'
alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le modalita' di accesso alle risorse attribuite  ai
sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  o  dell'Autorita'  politica  delegata  in
materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632. 
        2-ter. All'articolo 40, comma 1, del decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2025". 
        2-quater. All'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo
28 febbraio 2021, n. 40, in materia  di  sicurezza  nelle  discipline
sportive invernali, le parole:  "31  ottobre  2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2025"». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
      «Art. 17-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria).
- 1. Il contributo  di  cui  all'articolo  30-quater,  comma  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di  2  milioni  di
euro per l'anno 2025. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere  sulle
risorse del Fondo unico per il pluralismo  e  l'innovazione  digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo  1,  comma  1,
della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota
destinata  agli  interventi  di  competenza  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),
della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo  1,  comma  616,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «All'articolo  8-ter»  il
segno di interpunzione «,» e' soppresso e dopo  le  parole:  «n.  44»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  relativo  al  contenimento   della
diffusione del batterio Xylella fastidiosa»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 142, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le  parole:  "1°  marzo  2025"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2025". 
        1-ter. All'articolo 11, comma  5-ter,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) alla lettera a), le  parole:  "31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"; 
          b) alla lettera b), le  parole:  "31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"; 
          c) alla lettera c), le  parole:  "31  dicembre  2025"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". 
        1-quater. Per le imprese della pesca e  dell'acquacoltura  il
termine di cui all'articolo 1, comma 101,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, e' prorogato al 31 dicembre 2025». 
    Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 19-bis (Proroga degli interventi previsti  dal  Programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di
sostenere il settore della pesca e  dell'acquacoltura,  le  attivita'
connesse e, in particolare, gli interventi  indirizzati  alla  tutela
dell'ecosistema marino,  della  concorrenza  e  della  competitivita'
delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di
cui all'articolo 2, comma 5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli  articoli  16,
17 e 18  del  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  sono
prorogate al 31 dicembre 2025. Le  risorse  destinate  all'attuazione
del Programma nazionale  triennale  di  cui  al  primo  periodo  sono
incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni  di  euro
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
      Art. 19-ter (Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del
rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13  e  16
dicembre 1990). - 1. I lavori del tavolo tecnico di cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge  11  giugno  2024,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino
al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma  1,
del decreto-legge n. 76 del 2024 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Il tavolo potra' anche  esaminare  il  tema  relativo  alle
istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini". 
      Art. 19-quater (Disposizioni concernenti termini in materia  di
disabilita'). - 1. A decorrere dalla data del 30 settembre  2025,  le
attivita' di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate  nel  rispetto  del
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo  decreto,
si svolgono anche nei territori, a livello  provinciale,  di  seguito
individuati: 
        a) Alessandria; 
        b) Lecce; 
        c) Genova; 
        d) Isernia; 
        e) Macerata; 
        f) Matera; 
        g) Palermo; 
        h) Teramo; 
        i) Vicenza; 
        l) Provincia autonoma di Trento; 
        m) Aosta. 
      2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; 
        b) all'articolo 12, comma 1, le parole:  "30  novembre  2025"
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026"; 
        c) all'articolo 33, commi 1 e 2,  le  parole:  "dodici  mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi". 
        d) all'articolo 35, ai  commi  1,  2  e  3,  le  parole:  "31
dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2026" e, al comma  4,  le  parole:  "1°  gennaio  2026",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; 
        e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole:  "1°  gennaio
2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; 
        f) all'articolo 40, comma 2, le  parole:  "1°  gennaio  2026"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027". 
      3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.  62,  e  fermo
restando quanto previsto  dal  regolamento  di  cui  al  comma  7-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei  territori
individuati dal comma 1 del presente articolo, nonche' nei  territori
individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n.  71
del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
per le disabilita' e con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  sono  stabiliti  i   criteri   per   l'accertamento   della
disabilita' connessa all'artrite reumatoide, alle  cardiopatie,  alle
broncopatie  e  alle  malattie  oncologiche,  tenendo   conto   delle
differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi  e  criteri
di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3  maggio  2024,
n. 62. 
      4. Al  fine  di  garantire  il  supporto  al  Ministro  per  le
disabilita' e al  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita', sullo stato di attuazione della  riforma  in
materia di disabilita', ivi compresa la fase sperimentale di  cui  al
comma  1  del  presente   articolo,   con   connessa   attivita'   di
affiancamento e assistenza  ai  territori  coinvolti  nell'attuazione
della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale,  di
cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.  18,  sull'attuazione
della  direttiva  (UE)  2024/2841  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della
disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio  per  le  persone
con disabilita', nonche' sulla gestione dei rapporti con  l'Autorita'
Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone   con   disabilita',
l'operativita' della Segreteria tecnica, quale struttura di  missione
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, e' fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalita' di cui
al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1, le parole: «del Consiglio  dell'Unione  Europea  n.
2024/1836 del  26  giugno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «(UE)
2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, dopo le parole: «termine di cui al comma 1»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
        alla lettera a), le parole: «delle persone e i  nuclei»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle persone e dei nuclei»; 
        alla lettera c), le parole:  «n.  872/2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «n. 872 del 4 marzo 2022» e la  parola:  «competente»
e' soppressa; 
        alla lettera d), le parole: «cui  sono  trasferite  le»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle quali e'  trasferita  la  competenza
per l'attuazione delle» e dopo le parole: «presente comma»  il  segno
di interpunzione «,» e' soppresso; 
      al comma 3, le parole: «citato decreto legislativo n.  142  del
2015» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18  agosto
2015, n. 142»; 
      al comma 4, le parole: «riassegnazione in spesa a favore  degli
stati di previsione interessati,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«riassegnazione agli stati di previsione della  spesa  dei  Ministeri
interessati». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Proroga del Fondo per il contrasto della poverta'
educativa minorile). - 1. All'articolo  1  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 394: 
          1) al primo periodo, le parole: "e  2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", 2024, 2025, 2026 e 2027" e, al secondo periodo, le
parole: "e a 25 milioni di euro  per  l'anno  2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,"; 
          2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi; 
        b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
"Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo  al  2025,
le fondazioni, entro il 30  aprile  dello  stesso  anno,  trasmettono
all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le
delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo  delle  somme
da ciascuna stanziate per il sostegno  dei  progetti  da  finanziare.
Conseguentemente, l'ACRI,  nei  successivi  venti  giorni,  trasmette
l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle  entrate  e
il direttore della medesima Agenzia, nei  successivi  trenta  giorni,
comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito". 
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2025,  2026  e  2027,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 21: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante  le
dichiarazioni sostitutive dei cittadini  di  Stati  non  appartenenti
all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive  dei
cittadini  di  Stati   non   appartenenti   all'Unione   regolarmente
soggiornanti in Italia, tornano in vigore  nel  testo  vigente  prima
della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35»; 
      al comma  4,  dopo  le  parole:  «28  maggio»  e'  inserita  la
seguente: «2021» e dopo le parole: «n. 76» sono inserite le seguenti:
«, relativo  a  sanzioni  pecuniarie  per  inosservanza  dell'obbligo
vaccinale»; 
      al comma 5, al primo periodo, dopo le parole:  «28  maggio»  e'
inserita la seguente: «2021» e,  al  terzo  periodo,  le  parole:  «,
aventi  ad  oggetto  tali  provvedimenti,»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «aventi ad oggetto tali provvedimenti»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, la lettera hh) e' abrogata. 
        5-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 4, comma 7,  le  parole:  "L'individuazione
degli uffici viene effettuata anche in relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 10, comma 1" sono soppresse; 
          b) l'articolo 10 e' abrogato; 
          c) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato; 
          d) all'articolo 53, comma 1, le  parole:  ",  nonche',  con
esclusione  dei  funzionari  medici   veterinari,   quelle   di   cui
all'articolo 10" sono soppresse. 
        5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132,  relativo  alla  sperimentazione  di  armi  ad
impulsi elettrici da parte delle polizie locali,  la  lettera  a)  e'
abrogata. 
        5-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 8  aprile
2013, n. 39, il comma 2 e' abrogato. 
        5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
          a) il comma 5 dell'articolo 14 del  decreto  legislativo  3
agosto 2022, n. 114; 
          b) il comma 265 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
          c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56; 
          d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85; 
          e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio  2021,
n. 40. 
        5-septies. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato; 
          b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato; 
          c) all'articolo 5, il comma 6 e' abrogato; 
          d) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; 
          e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo e' soppresso. 
        5-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) i commi 2 e 4 sono abrogati; 
          b) al comma 5, le parole: "e quella accessoria e' applicata
nella misura massima" sono soppresse; 
        5-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
          b) al  comma  2,  i  periodi  dal  quarto  all'ultimo  sono
soppressi. 
        5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora  conclusi,
per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni  amministrative
accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5,  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, e di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti  e
nei giudizi pendenti si intende cessata  la  materia  del  contendere
relativamente  alle   domande   aventi   ad   oggetto   le   sanzioni
amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad  oggetto  le  sole
sanzioni amministrative accessorie, il giudizio e' estinto e le spese
sono compensate». 
    Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
      «Art.  21-bis  (Disposizioni  in  materia  di  eleggibilita'  a
presidente della provincia). - 1. Il termine di cui  all'articolo  1,
comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si  applica  per  gli
anni 2025 e 2026». 
    Alla tabella 1: 
      dopo  le  parole:  «Tabella  1»  sono  inserite  le   seguenti:
«(articolo 4, comma 11)» e le parole: «personale sanitario  comparto»
sono sostituite dalle seguenti:  «personale  sanitario  del  comparto
sanita'».