Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «delibera» e' sostituita dalla seguente:
«deliberazione», dopo le parole: «Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente» e' inserita la seguente: «(ARERA)» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle
destinate alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 5»;
al comma 3, le parole da: «deliberazione» fino a: «n. 287» sono
sostituite dalle seguenti: «deliberazione dell'ARERA n.
113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del
Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n.
287 del 20 luglio 2022»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 107, le parole da: "non inferiore alla nuova
classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con
contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito" sono
sostituite dalle seguenti: ", individuati con il decreto di cui al
comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio
dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento
dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a
quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto";
b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La gestione del contributo e' operata mediante la piattaforma
informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, gestita dalla societa' PagoPA S.p.a. Le attivita'
istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse
finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. I predetti
gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero
delle imprese e del made in Italy, nelle quali e' ripartito il
compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo
del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma"».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni per la promozione della costituzione
di comunita' energetiche rinnovabili). - 1. All'articolo 31, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo i cui
soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate
da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per
l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di
bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi,
enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale
nonche' le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio
dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b)
che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per
la condivisione di cui al comma 2, lettera a)".
Art. 1-ter (Entrata in esercizio di impianti asserviti a
comunita' energetiche). - 1. Nel caso di impianti entrati in
esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di
efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024,
ancorche' prima della regolare costituzione della comunita'
energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2,
lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la
documentazione comprovante che l'impianto e' stato realizzato per il
suo inserimento in una configurazione di comunita'. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna
le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.
Art. 1-quater (Misure urgenti per il rafforzamento della tutela
dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali). - 1.
I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri
generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono
assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.
2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela
previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero
dei propri crediti».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «stabiliti» e' sostituita dalla
seguente: «stabilite» e la parola: «stipula» e' sostituita dalla
seguente: «stipulazione»;
alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «n. 73 del
2007» sono sostituite dalle seguenti: «18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,» e
la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al comma 2, dopo le parole: «(UE) 2023/955» sono inserite le
seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Non e' pignorabile l'immobile di proprieta' di un
soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato
pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000
euro e la casa sia l'unico immobile di proprieta' del debitore,
purche' vi abbia fissato la residenza e non si tratti di
un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile
classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio
credito il condominio puo', in ogni caso, iscrivere ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile»;
al comma 3, le parole: «la maggior tutela» sono sostituite
dalle seguenti: «il servizio di maggior tutela»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione
del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono
riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se gia'
operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210».
All'articolo 3:
al comma 2, primo periodo, la parola: «di CO2» e' sostituita
dalle seguenti: «di gas a effetto serra»;
al comma 4, le parole: «per i clienti» sono sostituite dalle
seguenti: «ai clienti»;
al comma 5, dopo la parola: «Fermo» e' inserita la seguente:
«restando», la parola: «delibera» e' sostituita dalla seguente:
«deliberazione», le parole: «componente ASOS» sono sostituite dalle
seguenti: «componente della spesa per gli oneri generali relativi al
sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS )» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «energetici delle imprese»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole:
«Registro Imprese» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle
imprese» e le parole: «da Acquirente unico» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla societa' Acquirente unico Spa»;
al secondo periodo, le parole: «L'ARERA» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA» e le
parole: «il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
degli esiti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Misure per la promozione
dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica). - 1. Al fine di
incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento
energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "in qualita' di
produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone
giuridiche diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo
societario" sono sostituite dalle seguenti: "in qualita' di
produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone
giuridiche diverse".
Art. 3-ter (Contributo al disaccoppiamento della remunerazione
di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal
prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del
market coupling europeo). - 1. All'articolo 16-bis del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "offre un servizio di ritiro e di
acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da
impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione
di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: ", attraverso procedure concorsuali al
ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula
contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a
regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e
un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve
essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali
per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per
differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno
durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte
rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale.
La sottoscrizione dei contratti non e' compatibile con altri schemi
di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la
durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili
sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei
medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le
procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica
dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di
cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della
domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali
residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito
dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di
cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in
termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole
tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando
l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze
diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno
prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di
esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti
acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali
dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i
criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti
assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato
dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti
dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 e'
attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in
ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai
predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle
richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese
assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati
sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso
delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla
costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia";
c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono abrogate.
Art. 3-quater (Disposizioni per la transizione energetica delle
strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie). - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma
361 e' inserito il seguente:
"361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche
al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione
energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni
regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini
di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative regionali
di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea
in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente
si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361".
Art. 3-quinquies (Disposizioni relative ai procedimenti di
autorizzazione dei sistemi di accumulo). - 1. Al fine di favorire lo
sviluppo di un'adeguata capacita' di accumulo di energia da fonte
rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di
generazione rinnovabile non programmabile in conformita' al Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, puo'
avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici
in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di
accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 750.000
euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 3-sexies (Disposizioni in materia di iter autorizzativi
degli impianti di accumulo). - 1. Al decreto legislativo 25 novembre
2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la
parola: "elettrochimico" sono inserite le seguenti: "o di
accumulatori elettrici termomeccanici";
b) all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico", ovunque
ricorre, sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici
termomeccanici"».
All'articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «e microimprese vulnerabili»
sono sostituite dalle seguenti: «vulnerabili e dalle microimprese
aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo
1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione
dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel» e dopo le parole: «di
concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,»
sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,»;
al secondo periodo, le parole: «e Bolzano» sono sostituite
dalle seguenti: «e di Bolzano» e le parole: «su un apposito Fondo»
sono sostituite dalle seguenti: «in un apposito fondo»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo schema del
decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere
comunque adottato»;
al comma 2, le parole: «aggiornamento del» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «L'Autorita' di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «L'ARERA» e la
parola: «delibere» e' sostituita dalla seguente: «deliberazioni»;
alla rubrica, le parole: «dalle famiglie e» sono sostituite
dalle seguenti: «delle famiglie e delle».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Misure per favorire l'installazione di energia da
fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici). - 1.
Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 13:
1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e il relativo provvedimento autorizzatorio unico e'
rilasciato sentita la regione costiera interessata";
2) al quarto periodo, dopo le parole: "lettere a)" e'
inserita la seguente: ", r)";
b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) e'
inserita la seguente:
"i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione
inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte
esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne' del
periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici
esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non
comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti
strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unita'
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici";
c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):
1) le parole: "o agrivoltaici" sono soppresse;
2) le parole: ", d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti:
"e d)".
2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
"d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di
impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare
nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e
che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW".
Art. 4-ter (Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di
impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi
energetici). - 1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si
applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che
comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento
rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso,
l'incentivo e' applicato sul 95 per cento della produzione derivante
dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo".
Art. 4-quater (Ulteriori disposizioni per la riduzione del
costo dell'energia) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
conseguire in tempi piu' rapidi la riduzione del costo dell'energia a
carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-bis)
e' inserita la seguente:
"a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza
statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190".
Art. 4-quinquies (Disposizioni per la riduzione dei costi
energetici nel settore sportivo). - 1. Il Fondo di cui all'articolo
1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi
a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto
dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da
associazioni e societa' sportive iscritte nel Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al
medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione nonche' le modalita' di
erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme
disponibili nel bilancio della societa' Sport e salute Spa, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175;
c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro
per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27
dicembre 2006, n. 296».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi», le parole: «l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente (ARERA)» sono sostituite dalle seguenti:
«l'ARERA» e dopo le parole: «applicabili nei contratti» sono inserite
le seguenti: «di fornitura»;
al secondo periodo, le parole: «data di efficacia» sono
sostituite dalle seguenti: «data di acquisto dell'efficacia»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo
provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le
modalita' con cui i venditori di energia elettrica e di gas
trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le
comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo
modalita' semplificate e idonee a garantirne la massima
conoscibilita'. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in
evidenza la dicitura: "Proposta di modifica unilaterale del
contratto". L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la
vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in
coerenza con le disposizioni di cui al presente comma».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Riconoscimento della figura professionale del
consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di
telecomunicazioni). - 1. E' riconosciuta la figura professionale del
consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di
telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel
monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica
la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta
figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel
settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi
del settore nonche' del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe,
dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e
alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione
professionale.
2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal
consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di
telecomunicazioni puo' essere attestata da un'associazione
professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le
necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle
citate associazioni, sotto la responsabilita' del loro rappresentante
legale, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013.
3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle
abilita' della figura professionale del consulente per la gestione
delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in
conformita' alla norma UNI 11782:2020, puo' essere attestato da un
ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai
fini dell'attestazione di cui al primo periodo, e' riconosciuta
l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro
dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in
Svizzera».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «comminate» e' sostituita dalla
seguente: «irrogate», le parole: «euro e» sono sostituite dalla
seguente: «euro,» e dopo la parola: «impugnazione» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle
misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione
energetica nel rispetto dei principi di progressivita' e
proporzionalita' per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 e' inserito il
seguente:
"48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina
dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre
2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2024 nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro
entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio
2025 al 30 giugno 2025".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del
presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025,
in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2
milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307».