(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, la parola: «delibera» e' sostituita dalla seguente:
«deliberazione»,  dopo  le  parole:  «Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente» e' inserita la seguente: «(ARERA)»  e  sono
aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  al  netto  di  quelle
destinate alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 5»; 
      al comma 3, le parole da: «deliberazione» fino a: «n. 287» sono
sostituite   dalle    seguenti:    «deliberazione    dell'ARERA    n.
113/2024/R/com del 28 marzo  2024,  in  attuazione  dei  decreti  del
Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022  e  n.
287 del 20 luglio 2022»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.  207,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 107, le parole da: "non  inferiore  alla  nuova
classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea  con
contestuale  smaltimento   dell'elettrodomestico   sostituito"   sono
sostituite dalle seguenti: ", individuati con il decreto  di  cui  al
comma 110 e prodotti in uno  stabilimento  collocato  nel  territorio
dell'Unione     europea,     con      corrispondente      smaltimento
dell'elettrodomestico sostituito di  classe  energetica  inferiore  a
quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto"; 
          b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La gestione  del  contributo  e'  operata  mediante  la  piattaforma
informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, gestita  dalla  societa'  PagoPA  S.p.a.  Le  attivita'
istruttorie,  di  verifica,  controllo  e  gestione   delle   risorse
finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.  I  predetti
gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il  Ministero
delle imprese e del made  in  Italy,  nelle  quali  e'  ripartito  il
compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo
del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma"». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Disposizioni per la promozione della  costituzione
di comunita' energetiche rinnovabili). - 1. All'articolo 31, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          "b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo  i  cui
soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche  partecipate
da  enti  territoriali,  associazioni,   aziende   territoriali   per
l'edilizia  residenziale,  istituzioni  pubbliche  di  assistenza   e
beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona,  consorzi  di
bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione,  enti  religiosi,
enti del  Terzo  settore  e  associazioni  di  protezione  ambientale
nonche'  le  amministrazioni  locali  individuate  nell'elenco  delle
amministrazioni  pubbliche  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196"; 
        b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d)   la   partecipazione   alle   comunita'    energetiche
rinnovabili e' aperta e volontaria, fermo  restando  che  l'esercizio
dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui  alla  lettera  b)
che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti  per
la condivisione di cui al comma 2, lettera a)". 
      Art. 1-ter  (Entrata  in  esercizio  di  impianti  asserviti  a
comunita'  energetiche).  -  1.  Nel  caso  di  impianti  entrati  in
esercizio entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di  acquisto  di
efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica  n.  414  del  7  dicembre  2023,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7  febbraio  2024,
ancorche'  prima  della   regolare   costituzione   della   comunita'
energetica, ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  3,  comma  2,
lettera  c),  del  medesimo   decreto   deve   essere   prodotta   la
documentazione comprovante che l'impianto e' stato realizzato per  il
suo inserimento in una configurazione  di  comunita'.  Entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici,  aggiorna
le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica n. 414 del 7 dicembre 2023. 
      Art. 1-quater (Misure urgenti per il rafforzamento della tutela
dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali). -  1.
I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici  e  ambientali
(CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli  oneri
generali di sistema e  delle  ulteriori  componenti  tariffarie  sono
assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore. 
      2. Restano ferme le ulteriori forme di  garanzia  e  di  tutela
previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero
dei propri crediti». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), la parola: «stabiliti» e'  sostituita  dalla
seguente: «stabilite» e la  parola:  «stipula»  e'  sostituita  dalla
seguente: «stipulazione»; 
        alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole:  «n.  73  del
2007» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «18  giugno  2007,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,»  e
la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione»; 
      al comma 2, dopo le parole: «(UE) 2023/955»  sono  inserite  le
seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Non e' pignorabile l'immobile  di  proprieta'  di  un
soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato
pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a  5.000
euro e la casa sia  l'unico  immobile  di  proprieta'  del  debitore,
purche'  vi  abbia  fissato  la  residenza  e  non   si   tratti   di
un'abitazione di lusso  avente  le  caratteristiche  individuate  dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un  immobile
classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9. 
        2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio
credito  il  condominio  puo',  in  ogni  caso,   iscrivere   ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile»; 
      al comma 3, le parole:  «la  maggior  tutela»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il servizio di maggior tutela»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data  di  conclusione
del servizio a tutele graduali, non hanno scelto  un  fornitore  sono
riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto-legge  18  giugno   2007,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,  o,  se  gia'
operante,  nell'ambito  del  servizio  di   vulnerabilita'   di   cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210». 
    All'articolo 3: 
      al comma 2, primo periodo, la parola: «di  CO2»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di gas a effetto serra»; 
      al comma 4, le parole: «per i clienti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai clienti»; 
      al comma 5, dopo la parola: «Fermo» e'  inserita  la  seguente:
«restando», la  parola:  «delibera»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«deliberazione», le parole: «componente ASOS» sono  sostituite  dalle
seguenti: «componente della spesa per gli oneri generali relativi  al
sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione  (ASOS  )»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  al  netto  di  quelle
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, dopo le parole: «energetici delle  imprese»
e' inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»,  le  parole:
«Registro Imprese» sono sostituite dalle  seguenti:  «registro  delle
imprese» e le parole: «da Acquirente  unico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla societa' Acquirente unico Spa»; 
        al secondo periodo,  le  parole:  «L'ARERA»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  14,
comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024,  n.  11,  l'ARERA»  e  le
parole: «il Ministero  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica
degli  esiti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «il   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.      3-bis      (Misure      per      la       promozione
dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica). - 1.  Al  fine  di
incrementare  il  livello  di   concorrenza   nell'approvvigionamento
energetico favorendo la riduzione dei prezzi  dell'energia  elettrica
per  i  clienti  finali,  all'articolo  16,  comma  1,  del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  210,  le  parole:  "in  qualita'  di
produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica  o  da  persone
giuridiche diverse purche'  tutte  appartenenti  al  medesimo  gruppo
societario"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "in   qualita'   di
produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica  o  da  persone
giuridiche diverse". 
      Art. 3-ter (Contributo al disaccoppiamento della  remunerazione
di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili  dal
prezzo formantesi nel mercato elettrico a  pronti  nel  rispetto  del
market coupling europeo). - 1. All'articolo 16-bis del  decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "offre un servizio di ritiro  e  di
acquisto di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  prodotta  da
impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione
di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: ",  attraverso  procedure  concorsuali  al
ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso,  stipula
contratti per differenza a due vie, che  conferiscono  il  diritto  a
regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno  prima  e
un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta,  che  deve
essere definito in modo da coprire esclusivamente i  costi  residuali
per  l'esercizio  degli  impianti  nel  corso   dei   contratti   per
differenze. Tali  contratti,  stipulati  su  base  volontaria,  hanno
durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da  fonte
rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio  nazionale.
La sottoscrizione dei contratti non e' compatibile con  altri  schemi
di supporto per fonti rinnovabili esistenti o  futuri  per  tutta  la
durata del contratto. I  volumi  attesi  degli  impianti  rinnovabili
sottesi ai contratti sono commisurati  alla  produzione  storica  dei
medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica di  cui  al  primo  periodo  sono  stabilite  le
procedure relative al controllo degli adempimenti e per  la  verifica
dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale"; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali  di
cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato  della
domanda  cui  partecipano  le  imprese,  quali   consumatori   finali
residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non  residenti,  indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di  appartenenza,  dalla
dimensione  e  dal  regime  fiscale  di  determinazione  del  reddito
dell'impresa, e aggregatori. Tali  procedure  sono  definite  con  il
decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  di
cui al  comma  1,  prevedendo  offerte  obbligatorie  progressive  in
termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole
tecniche  del  GSE,  prevedendo  profili  predefiniti  e   assegnando
l'energia attraverso la  stipulazione  di  contratti  per  differenze
diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno
prima e un  altro  riferimento  di  prezzo  (prezzo  contrattuale  di
esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano  come  diritti
acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle  procedure  concorsuali
dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto  regola  i
criteri per garantire la  completa  copertura  del  GSE  tra  diritti
assegnati dal  lato  della  domanda  e  diritti  acquisiti  dal  lato
dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento  dei  diritti  acquisiti
dal GSE tramite le  procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  1  e'
attribuita alle imprese assegnatarie, anche in  forma  aggregata,  in
ragione dell'ammontare dei diritti  acquisiti  dal  GSE  rispetto  ai
predetti diritti assegnati  alle  imprese.  I  volumi  oggetto  delle
richieste sono commisurati ai consumi storici delle  singole  imprese
assegnatarie.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  disciplinati
sistemi di garanzia a cui attinge  il  GSE,  prevedendo  il  concorso
delle  imprese  assegnatarie  e  degli  operatori  dell'offerta  alla
costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia"; 
        c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono abrogate. 
      Art. 3-quater (Disposizioni per la transizione energetica delle
strutture  assistenziali,  sanitarie   e   socio-sanitarie).   -   1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  il  comma
361 e' inserito il seguente: 
        "361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate  anche
al  finanziamento  agevolato  di  investimenti  per  la   transizione
energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza,
non  ancora  trasformate  ai  sensi  delle  rispettive   legislazioni
regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie  senza  fini
di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio  sanitario
nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative  regionali
di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione  europea
in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del  periodo  precedente
si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361". 
      Art. 3-quinquies  (Disposizioni  relative  ai  procedimenti  di
autorizzazione dei sistemi di accumulo). - 1. Al fine di favorire  lo
sviluppo di un'adeguata capacita' di accumulo  di  energia  da  fonte
rinnovabile,  necessaria  a  gestire  in  sicurezza  la  crescita  di
generazione rinnovabile non programmabile  in  conformita'  al  Piano
nazionale  integrato  per  l'energia  e  il   clima,   il   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  per  l'anno  2025,  puo'
avvalersi del supporto operativo del Gestore dei  servizi  energetici
in  relazione  ai  procedimenti  di  autorizzazione  dei  sistemi  di
accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di  750.000
euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri,  pari  a  750.000  euro  per
l'anno 2025, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
      Art. 3-sexies (Disposizioni in materia  di  iter  autorizzativi
degli impianti di accumulo). - 1. Al decreto legislativo 25  novembre
2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa),  dopo  la
parola:  "elettrochimico"  sono   inserite   le   seguenti:   "o   di
accumulatori elettrici termomeccanici"; 
        b) all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico",  ovunque
ricorre, sono inserite le  seguenti:  "o  di  accumulatori  elettrici
termomeccanici"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le  parole:  «e  microimprese  vulnerabili»
sono sostituite dalle seguenti:  «vulnerabili  e  dalle  microimprese
aventi diritto al servizio a tutele graduali ai  sensi  dell'articolo
1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione
dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel» e dopo le parole: «di
concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,»
sono inserite le seguenti: «da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,»; 
        al secondo periodo, le parole: «e  Bolzano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e di Bolzano» e le parole: «su  un  apposito  Fondo»
sono sostituite dalle seguenti: «in un apposito fondo»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Lo  schema  del
decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, e'
trasmesso alle Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici  giorni  dalla
data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il  decreto  puo'  essere
comunque adottato»; 
      al comma 2, le parole: «aggiornamento del» sono soppresse; 
      al comma 3, le parole: «L'Autorita' di Regolazione per  Energia
Reti e Ambiente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'ARERA»  e  la
parola: «delibere» e' sostituita dalla seguente: «deliberazioni»; 
      alla rubrica, le parole: «dalle  famiglie  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle famiglie e delle». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (Misure per favorire l'installazione di energia  da
fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici).  -  1.
Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 9, comma 13: 
          1) al terzo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  "e  il  relativo  provvedimento  autorizzatorio   unico   e'
rilasciato sentita la regione costiera interessata"; 
          2) al quarto periodo,  dopo  le  parole:  "lettere  a)"  e'
inserita la seguente: ", r)"; 
        b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i)  e'
inserita la seguente: 
          "i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione
inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su  condotte
esistenti senza  incremento  ne'  della  portata  esistente  ne'  del
periodo  in  cui  ha  luogo  il  prelievo  e  realizzati  su  edifici
esistenti, sempre che non alterino  i  volumi  e  le  superfici,  non
comportino modifiche alle destinazioni d'uso,  non  riguardino  parti
strutturali  dell'edificio,  non  comportino  aumento  delle   unita'
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici"; 
        c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f): 
          1) le parole: "o agrivoltaici" sono soppresse; 
          2) le parole: ", d) ed e)" sono sostituite dalle  seguenti:
"e d)". 
      2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) e' inserita  la
seguente: 
        "d.1) progetti di rifacimento ovvero  di  ripotenziamento  di
impianti eolici esistenti, abilitati  o  autorizzati,  da  realizzare
nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e
che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW". 
      Art. 4-ter (Misure a supporto dei progetti di  rinnovamento  di
impianti da fonti rinnovabili e per  la  stabilizzazione  dei  prezzi
energetici). - 1. All'articolo 56 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non  si
applicano nel caso di progetti di intervento di cui al  comma  3  che
comportino un incremento della potenza pari almeno al  20  per  cento
rispetto  alla  potenza  dell'impianto  preesistente.  In  tal  caso,
l'incentivo e' applicato sul 95 per cento della produzione  derivante
dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo". 
      Art. 4-quater (Ulteriori  disposizioni  per  la  riduzione  del
costo dell'energia) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli
impianti  per  la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e
conseguire in tempi piu' rapidi la riduzione del costo dell'energia a
carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-bis)
e' inserita la seguente: 
        "a-ter) gli impianti di produzione di  energia  elettrica  da
fonti rinnovabili soggetti  ad  autorizzazione  unica  di  competenza
statale di cui alla sezione II dell'allegato  C  annesso  al  decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190". 
      Art. 4-quinquies  (Disposizioni  per  la  riduzione  dei  costi
energetici nel settore sportivo). - 1. Il Fondo di  cui  all'articolo
1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'  incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di  contributi
a fondo perduto al fine di ridurre il  costo  dell'energia  sostenuto
dagli  impianti  natatori  e  dalle  piscine  energivori  gestiti  da
associazioni e societa'  sportive  iscritte  nel  Registro  nazionale
delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  di  cui   al   decreto
legislativo 28 febbraio 2021,  n.  39.  Con  il  decreto  di  cui  al
medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi,  i  criteri  di  ammissione  nonche'  le   modalita'   di
erogazione dei contributi stessi, anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al presente comma. Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede: 
        a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
        b)  quanto  a   4.762.000   euro,   mediante   corrispondente
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   delle   somme
disponibili nel bilancio della societa' Sport e salute Spa, a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32,  comma  12,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175; 
        c) quanto alla compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro
per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente,  anche   conseguenti   all'attualizzazione   di   contributi
pluriennali, di  cui  all'articolo  1,  comma  511,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «tre mesi», le parole:  «l'Autorita'  di  regolazione
per energia reti e ambiente (ARERA)» sono sostituite dalle  seguenti:
«l'ARERA» e dopo le parole: «applicabili nei contratti» sono inserite
le seguenti: «di fornitura»; 
        al secondo periodo,  le  parole:  «data  di  efficacia»  sono
sostituite dalle seguenti: «data di acquisto dell'efficacia»; 
        sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il  medesimo
provvedimento  di  cui  al  primo  periodo,  l'ARERA  stabilisce   le
modalita'  con  cui  i  venditori  di  energia  elettrica  e  di  gas
trasmettono  ai  clienti  finali  domestici  sul  mercato  libero  le
comunicazioni di  modifica  delle  condizioni  contrattuali,  secondo
modalita'   semplificate   e   idonee   a   garantirne   la   massima
conoscibilita'. Le comunicazioni di cui al terzo  periodo  recano  in
evidenza  la  dicitura:  "Proposta  di   modifica   unilaterale   del
contratto". L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la
vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti  finali  in
coerenza con le disposizioni di cui al presente comma». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis  (Riconoscimento  della  figura  professionale  del
consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici  e  di
telecomunicazioni). - 1. E' riconosciuta la figura professionale  del
consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici  e  di
telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli  utenti  nel
monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui  si  applica
la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta
figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel
settore di specializzazione e conoscenza dei vari  attori  e  servizi
del settore nonche'  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti,  delle  tariffe,
dei prezzi e delle norme relative alla tutela  della  riservatezza  e
alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione
professionale. 
      2. La qualificazione professionale  dei  servizi  prestati  dal
consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici  e  di
telecomunicazioni   puo'   essere   attestata   da    un'associazione
professionale costituita ai sensi  dell'articolo  2  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le
necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle
citate associazioni, sotto la responsabilita' del loro rappresentante
legale, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013. 
      3. Il possesso  delle  conoscenze,  delle  competenze  e  delle
abilita' della figura professionale del consulente  per  la  gestione
delle utenze  dei  servizi  energetici  e  di  telecomunicazioni,  in
conformita' alla norma UNI 11782:2020, puo' essere  attestato  da  un
ente di certificazione  accreditato  dall'associazione  Accredia.  Ai
fini dell'attestazione di  cui  al  primo  periodo,  e'  riconosciuta
l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro  Stato  membro
dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in
Svizzera». 
    All'articolo 6: 
      al  comma  2,  la  parola:  «comminate»  e'  sostituita   dalla
seguente: «irrogate», le  parole:  «euro  e»  sono  sostituite  dalla
seguente: «euro,» e dopo la parola:  «impugnazione»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle
misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi  di  transizione
energetica  nel   rispetto   dei   principi   di   progressivita'   e
proporzionalita' per le famiglie e le imprese, all'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo  il  comma  48  e'  inserito  il
seguente: 
          "48-bis.  Resta  ferma  l'applicazione   della   disciplina
dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre
2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio  2020  al
31 dicembre 2024 nonche' per i veicoli ordinati dai datori di  lavoro
entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1°  gennaio
2025 al 30 giugno 2025". 
        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis  del
presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per  l'anno  2025,
in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e  in  1,2
milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307».