(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  19
  MARZO 2025, N. 27 
 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis  (Disposizioni  per  la  validita'  delle  elezioni
amministrative  che  si  svolgono  nell'anno  2025  nei  comuni   con
popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una  sola
lista). - 1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del  sindaco
e del consiglio comunale nei comuni con  popolazione  fino  a  15.000
abitanti, in deroga a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo  71,   comma   10,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una  sola  lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il  candidato  a
sindaco collegato, purche' essa abbia riportato  un  numero  di  voti
validi non inferiore al 50 per cento dei  votanti  e  il  numero  dei
votanti non sia stato  inferiore  al  40  per  cento  degli  elettori
iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune.  Qualora  non  siano
raggiunte   tali   percentuali,   l'elezione   e'   nulla.   Per   la
determinazione  del  numero  degli  elettori  iscritti  nelle   liste
elettorali del comune non si  tiene  conto  degli  elettori  iscritti
all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)  che  non
abbiano esercitato il diritto di voto. 
      Art. 1-ter (Disposizioni urgenti  in  materia  di  composizione
degli uffici elettorali). - 1. All'articolo 38 del testo unico  delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) alla lettera a), la parola: "settantesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "settantacinquesimo"; 
        b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
          "f-bis) i dipendenti delle  aziende  esercenti  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422". 
      2.  All'articolo  23  del  testo  unico  delle  leggi  per   la
composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle   Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
        "f-bis) i  dipendenti  delle  aziende  esercenti  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422"». 
    All'articolo 2, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      «8-bis.  Entro  centottanta  giorni  dallo  svolgimento   delle
consultazioni  referendarie  relative  all'anno  2025,  il  Ministero
dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in
applicazione della  disciplina  sperimentale  disposta  dal  presente
articolo,  con  l'indicazione  analitica  e  sintetica  dei  dati  di
affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al  comma  6  e  la
valutazione  dell'impatto  delle  misure  in  termini   di   maggiore
partecipazione elettorale, anche in  relazione  al  connesso  impegno
organizzativo e finanziario». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Modifica alla disciplina in materia di indicazioni
di genere nelle liste elettorali). - 1. Al testo  unico  delle  leggi
per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la  tenuta  e  la
revisione delle liste elettorali, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 5, primo comma: 
          1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e  donne,"
sono soppresse; 
          2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) il cognome e il nome"; 
        b) all'articolo 8, primo comma, le parole:  ",  distinto  per
uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse; 
        c) all'articolo  16,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "Gli elenchi sono formati in duplice copia"». 
    All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «55, secondo comma, del»
sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al».