Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19
MARZO 2025, N. 27
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni per la validita' delle elezioni
amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola
lista). - 1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco
e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui
all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a
sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti
validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei
votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano
raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la
determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non
abbiano esercitato il diritto di voto.
Art. 1-ter (Disposizioni urgenti in materia di composizione
degli uffici elettorali). - 1. All'articolo 38 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: "settantesimo" e' sostituita
dalla seguente: "settantacinquesimo";
b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di
trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422".
2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di
trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422"».
All'articolo 2, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle
consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero
dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in
applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente
articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di
affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la
valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore
partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno
organizzativo e finanziario».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Modifica alla disciplina in materia di indicazioni
di genere nelle liste elettorali). - 1. Al testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne,"
sono soppresse;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il cognome e il nome";
b) all'articolo 8, primo comma, le parole: ", distinto per
uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Gli elenchi sono formati in duplice copia"».
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «55, secondo comma, del»
sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al».