(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 37 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera  b),  le  parole:  «e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti,  in
fine, i  seguenti  periodi»  e  dopo  le  parole:  «lo  straniero  e'
sottoposto» sono aggiunte le seguenti:  «.  Lo  straniero  trasferito
nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al  Protocollo
vi  permane,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  3,   del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per
ritenere che la domanda di protezione internazionale  sia  stata  ivi
presentata al solo scopo di ritardare  o  impedire  l'esecuzione  del
respingimento o dell'espulsione»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
          "7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato,  per  l'anno  2025,  a
cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con  contestuale
cancellazione dai registri inventariali  e  dai  ruoli  speciali  del
naviglio militare dello  Stato,  due  motovedette  della  classe  400
Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto -  Guardia
costiera"»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 6: 
          1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis.  La  mancata   convalida   del   provvedimento   di
trattenimento adottato  ai  sensi  del  comma  3  nei  confronti  del
richiedente che  ha  presentato  la  domanda  in  un  centro  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  non
preclude l'eventuale  successiva  adozione  di  un  provvedimento  di
trattenimento  ai  sensi  del  comma  2,  qualora  ne   ricorrano   i
presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato
immediatamente  o,  comunque,  non  oltre   quarantotto   ore   dalla
comunicazione della mancata convalida di cui  al  primo  periodo,  il
richiedente permane nel centro fino alla  decisione  sulla  convalida
del predetto provvedimento"; 
          2) al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso  in  cui
il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi
dell'articolo 28-bis, comma 4, del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25"; 
          b)  all'articolo  6-bis,  comma  1,  le  parole:  "di   cui
all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti:  "di
cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole:  "di  cui
all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e  b-bis)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis". 
        2-ter. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole:  "Nei  casi
di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di  cui
al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda e'  stata
ivi presentata,"; 
          b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole:  "Nei  casi
di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e  c),"  sono
sostituite dalle seguenti: "Nei  casi  di  cui  all'articolo  28-bis,
comma 2-bis,"; 
          c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le  parole:
"Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b),  b-bis)  e
c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi  di  cui  all'articolo
28-bis, comma 2-bis,"». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Misure per il potenziamento tecnico-logistico  dei
centri di permanenza per i rimpatri). -  1.  All'articolo  19,  comma
3-bis, primo periodo, del decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,  le
parole: "31  dicembre  2025"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2026"».