Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 37
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «lo straniero e'
sottoposto» sono aggiunte le seguenti: «. Lo straniero trasferito
nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo
vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per
ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi
presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del
respingimento o dell'espulsione»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per l'anno 2025, a
cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale
cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del
naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400
Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La mancata convalida del provvedimento di
trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del
richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non
preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di
trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i
presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato
immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla
comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il
richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida
del predetto provvedimento";
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui
il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi
dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25";
b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: "di cui
all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui
all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis".
2-ter. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: "Nei casi
di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui
al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda e' stata
ivi presentata,";
b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: "Nei casi
di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono
sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis,
comma 2-bis,";
c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole:
"Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e
c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo
28-bis, comma 2-bis,"».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei
centri di permanenza per i rimpatri). - 1. All'articolo 19, comma
3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le
parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2026"».