Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2025, N. 39
All'articolo l:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «ai sensi della direttiva
delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
alla lettera b), le parole: «ai sensi della direttiva
delegata (UE) 2023/2775» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la
determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il
valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di
rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del
terreno interessato dall'evento calamitoso".
3-ter. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali limiti
non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa'
controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono
congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti
individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto
assicurativo globale valido per tutto il gruppo".
3-quater. All'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II
Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi
da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione
con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e
verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del
presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali
operazioni speculative sui premi assicurativi".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 106, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili
costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero
la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo
edilizio non era obbligatorio. Sono altresi' assicurabili gli
immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un
procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non
assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo
non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione
di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con
riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e
catastrofali".
3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19
ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui
all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, assicuri beni di proprieta' di terzi impiegati nella
propria attivita' di impresa e non gia' assistiti da analoga
copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei
beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante e'
corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario e' tenuto a
utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o
della loro funzionalita'. In caso di inadempimento dell'obbligo di
cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma
corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione
dell'attivita' di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel
limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto nonche' per le somme di cui al quarto periodo,
l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha
privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice
civile"».