(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2025, N. 39 
 
    All'articolo l: 
      al comma 1: 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «ai  sensi  della  direttiva
delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «ai   sensi   della   raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»; 
        alla  lettera  b),  le  parole:  «ai  sensi  della  direttiva
delegata (UE) 2023/2775» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi
della raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 1, comma 101, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Per  la
determinazione del valore dei beni  da  assicurare  si  considera  il
valore di ricostruzione a nuovo  dell'immobile  ovvero  il  costo  di
rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del
terreno interessato dall'evento calamitoso". 
        3-ter. All'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali limiti
non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo  1,
comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa'
controllate e collegate,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile,  che,  alla  data  di  chiusura  del   bilancio,   possiedono
congiuntamente i  requisiti  di  fatturato  e  numero  di  dipendenti
individuati dalla citata lettera o)  e  che  stipulano  un  contratto
assicurativo globale valido per tutto il gruppo". 
        3-quater. All'articolo  1,  comma  105-bis,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II
Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2,  commi
da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione
con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a  legislazione  vigente,  la  funzione  di  controllo  e
verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del
presente  articolo,  al  fine  di  prevenire  e  limitare   eventuali
operazioni speculative sui premi assicurativi". 
        3-quinquies.  All'articolo  1,  comma  106,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente  gli  immobili
costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo  edilizio  ovvero
la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un  titolo
edilizio  non  era  obbligatorio.  Sono  altresi'  assicurabili   gli
immobili oggetto  di  sanatoria  o  per  i  quali  sia  in  corso  un
procedimento  di  sanatoria  o  di  condono.  Per  gli  immobili  non
assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal  precedente  periodo
non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione  o  agevolazione
di carattere finanziario a valere su  risorse  pubbliche,  anche  con
riferimento a quelle previste in occasione  di  eventi  calamitosi  e
catastrofali". 
        3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del  decreto-legge  19
ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
"Qualora l'imprenditore, al fine  di  adempiere  all'obbligo  di  cui
all'articolo 1, comma 101, primo periodo,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, assicuri beni di proprieta' di  terzi  impiegati  nella
propria  attivita'  di  impresa  e  non  gia'  assistiti  da  analoga
copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario  dei
beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante e'
corrisposto al proprietario del bene. Il  proprietario  e'  tenuto  a
utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o
della loro funzionalita'. In caso di  inadempimento  dell'obbligo  di
cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una  somma
corrispondente al lucro  cessante  per  il  periodo  di  interruzione
dell'attivita' di  impresa  a  causa  dell'evento  catastrofale,  nel
limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito  dal  proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle  spese  del
contratto  nonche'  per  le  somme  di   cui   al   quarto   periodo,
l'imprenditore che ha stipulato  il  contratto  di  assicurazione  ha
privilegio ai sensi dell'articolo  1891,  quarto  comma,  del  codice
civile"».