Allegato
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per
mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di
servizi di traghettamento marittimo
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Araba d'Egitto (di seguito congiuntamente «le Parti» e
singolarmente «Parte»);
desiderosi di promuovere relazioni amichevoli tra i due Paesi;
disponibili a promuovere la cooperazione e il partenariato tra le
Parti ai sensi del presente Accordo per raggiungere quanto indicato
negli ambiti seguenti e a scambiare conoscenze e informazioni non
riservate e disponibili al pubblico:
a) scambiare e condividere conoscenze e cooperare nel settore
delle tecnologie del trasporto terrestre e delle politiche dei
trasporti, dei prezzi dei servizi di trasporto merci;
b) condividere informazioni e migliori pratiche per lo sviluppo
di piani di sicurezza stradale e di strategie di intervento per la
sicurezza stradale, nonche' per sviluppare le attivita' volte a
ridurre la mortalita' e i feriti derivanti da incidenti stradali;
c) scambiare rapporti analitici, pubblicazioni, materiale
tecnico, servizi di esperti e informazioni relative alle finalita'
del presente Accordo;
d) condividere le migliori pratiche sulla tracciabilita' dei
camion e sui metodi di trasporto;
e) potenziare lo scambio di programmi e di pratiche riferite
alla formazione dei conducenti secondo gli standard e internazionali;
f) promuovere e condividere le conoscenze riferite alla
creazione di centri di ispezione tecnica ed ai metodi di
riabilitazione dei camion al fine di mantenere l'aggiornamento con
gli standard e le normative internazionali;
g) scambiare competenze sul rispetto e sull'adozione delle
convenzioni internazionali nel settore dei trasporti terrestri, come
l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
(AETR) stipulato a Ginevra il 1° luglio 1970 e l'Accordo relativo al
Trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR)
stipulato a Ginevra il 30 settembre 1957;
h) condividere informazioni sulle nuove tendenze nella
creazione e gestione dei piani di circolazione, delle reti logistiche
e delle relative piattaforme informative;
i) scambiare competenze in materia di rafforzamento delle
capacita' e formazione, visite in loco workshop e seminari.
Disponibili ad organizzare ed agevolare, secondo i reciproci
interessi, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli
stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi
Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), nonche' il transito attraverso rispettivi
territori per raggiungere un altro Paese
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il
significato loro attribuito:
A) «Autorita' Competenti»:
1. Le Autorita' delle Parti responsabili dell'attuazione del
presente Accordo, che sono:
per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto: Land Transport
Regulatory Authority (LTRA), Ministero dei Trasporti;
B) «autorizzazione»: un documento rilasciato dall'Autorita'
competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare
trasporti internazionali su strada nel territorio di quella Parte da
parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte
contraente. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per «uso singolo»
(andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le Parti, con
«validita' annuale»; (1)
C) «transito»: trasporto attraverso i rispettivi territori delle
Parti, con destinazione in un Paese terzo, senza carico o scarico di
merci nei territori delle Parti;
D) «autorizzazione di transito»: un documento rilasciato
dall'Autorita' competente di una Parte che conferisce il diritto di
effettuare trasporti internazionali su strada attraverso il
territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel
territorio dell'altra Parte. L'autorizzazione puo' essere rilasciata
ad «uso singolo» (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe
le parti, con «validita' annuale»; (2)
E) «viaggio di andata e ritorno»: il viaggio di andata dei veicoli
rimorchiati dal territorio della Parte dove sono immatricolati verso
uno o piu' luoghi nel territorio dell'altra Parte e il viaggio di
ritorno verso il territorio dell'altra Parte dove sono immatricolati;
F) «vettori»: le societa' proprietarie dei veicoli rimorchiati;
G) «veicoli rimorchiati»: rimorchi o semirimorchi immatricolati nel
territorio della Parte in cui ha sede il trasportatore.
(1) L'autorizzazione con validita' annuale dovrebbe facilitare la
creazione di un partenariato stabile tra gli operatori
(2) L'autorizzazione con validita' annuale dovrebbe facilitare la
creazione di un partenariato stabile tra gli operatori