(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo  della
  Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per
  mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi)  con  l'uso  di
  servizi di traghettamento marittimo 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il   Governo   della
Repubblica Araba d'Egitto (di seguito  congiuntamente  «le  Parti»  e
singolarmente «Parte»); 
    desiderosi di promuovere relazioni amichevoli tra i due Paesi; 
    disponibili a promuovere la cooperazione e il partenariato tra le
Parti ai sensi del presente Accordo per raggiungere  quanto  indicato
negli ambiti seguenti e a scambiare  conoscenze  e  informazioni  non
riservate e disponibili al pubblico: 
      a) scambiare e condividere conoscenze e cooperare  nel  settore
delle tecnologie  del  trasporto  terrestre  e  delle  politiche  dei
trasporti, dei prezzi dei servizi di trasporto merci; 
      b) condividere informazioni e migliori pratiche per lo sviluppo
di piani di sicurezza stradale e di strategie di  intervento  per  la
sicurezza stradale, nonche'  per  sviluppare  le  attivita'  volte  a
ridurre la mortalita' e i feriti derivanti da incidenti stradali; 
      c)  scambiare  rapporti  analitici,  pubblicazioni,   materiale
tecnico, servizi di esperti e informazioni  relative  alle  finalita'
del presente Accordo; 
      d) condividere le migliori pratiche  sulla  tracciabilita'  dei
camion e sui metodi di trasporto; 
      e) potenziare lo scambio di programmi e  di  pratiche  riferite
alla formazione dei conducenti secondo gli standard e internazionali; 
      f)  promuovere  e  condividere  le  conoscenze  riferite   alla
creazione  di  centri  di  ispezione  tecnica   ed   ai   metodi   di
riabilitazione dei camion al fine di  mantenere  l'aggiornamento  con
gli standard e le normative internazionali; 
      g) scambiare competenze  sul  rispetto  e  sull'adozione  delle
convenzioni internazionali nel settore dei trasporti terrestri,  come
l'Accordo  europeo  relativo  alle   prestazioni   lavorative   degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali  su  strada
(AETR) stipulato a Ginevra il 1° luglio 1970 e l'Accordo relativo  al
Trasporto  internazionale  su  strada  di  merci   pericolose   (ADR)
stipulato a Ginevra il 30 settembre 1957; 
      h)  condividere  informazioni  sulle   nuove   tendenze   nella
creazione e gestione dei piani di circolazione, delle reti logistiche
e delle relative piattaforme informative; 
      i) scambiare  competenze  in  materia  di  rafforzamento  delle
capacita' e formazione, visite in loco workshop e seminari. 
    Disponibili ad organizzare  ed  agevolare,  secondo  i  reciproci
interessi, il trasporto di merci tra i  due  Paesi  mediante  veicoli
stradali trainati  (rimorchi  e  semirimorchi),  utilizzando  servizi
Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), nonche' il transito  attraverso  rispettivi
territori per raggiungere un altro Paese 
    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno  il
significato loro attribuito: 
A) «Autorita' Competenti»: 
    1. Le Autorita'  delle  Parti  responsabili  dell'attuazione  del
presente Accordo, che sono: 
      per il  Governo  della  Repubblica  Italiana:  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti; 
      per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto: Land  Transport
Regulatory Authority (LTRA), Ministero dei Trasporti; 
B)   «autorizzazione»:   un   documento   rilasciato   dall'Autorita'
competente di una Parte  che  conferisce  il  diritto  di  effettuare
trasporti internazionali su strada nel territorio di quella Parte  da
parte  di  un  vettore  con  sede  nel  territorio  dell'altra  Parte
contraente. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per «uso singolo»
(andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe  le  Parti,  con
«validita' annuale»; (1) 
C) «transito»: trasporto  attraverso  i  rispettivi  territori  delle
Parti, con destinazione in un Paese terzo, senza carico o scarico  di
merci nei territori delle Parti; 
D)   «autorizzazione   di   transito»:   un   documento    rilasciato
dall'Autorita' competente di una Parte che conferisce il  diritto  di
effettuare  trasporti  internazionali   su   strada   attraverso   il
territorio di quella Parte da  parte  di  un  vettore  con  sede  nel
territorio dell'altra Parte. L'autorizzazione puo' essere  rilasciata
ad «uso singolo» (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe
le parti, con «validita' annuale»; (2) 
E) «viaggio di andata e ritorno»: il viaggio di  andata  dei  veicoli
rimorchiati dal territorio della Parte dove sono immatricolati  verso
uno o piu' luoghi nel territorio dell'altra Parte  e  il  viaggio  di
ritorno verso il territorio dell'altra Parte dove sono immatricolati; 
F) «vettori»: le societa' proprietarie dei veicoli rimorchiati; 
G) «veicoli rimorchiati»: rimorchi o semirimorchi  immatricolati  nel
territorio della Parte in cui ha sede il trasportatore. 
 

(1) L'autorizzazione con validita'  annuale  dovrebbe  facilitare  la
    creazione di un partenariato stabile tra gli operatori 

(2) L'autorizzazione con validita'  annuale  dovrebbe  facilitare  la
    creazione di un partenariato stabile tra gli operatori