(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                       Sospensione temporanea 
 
    Ciascuna Parte potra' sospendere  temporaneamente  l'applicazione
del presente Accordo, esclusivamente per motivi di ordine e sicurezza
pubblica, dandone comunicazione all'altra Parte  entro  i  successivi
trenta giorni.