(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni  dopo  il
ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, con le quali  le
Parti si  saranno  reciprocamente  comunicate,  attraverso  i  canali
diplomatici,  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive   procedure
interne per la sua entrata in vigore. 
    2. Il presente Accordo e' valido per un periodo di tre anni e  si
rinnova automaticamente per periodi analoghi, a meno  che  una  delle
Parti non comunichi all'altra, per iscritto  e  attraverso  i  canali
diplomatici, almeno tre mesi prima della data di  scadenza  prevista,
la propria intenzione di terminarlo. 
    3. Il presente Accordo puo'  essere  modificato  previo  consenso
scritto delle Parti. L'Accordo modificativo entra in vigore  seguendo
la stessa procedura prevista al comma 1. 
    In fede di cio', i sottoscritti, debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Il Cairo, il 22 gennaio 2024, in due originali,  ciascuno
in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente
fede. In caso di divergenza prevarra' il testo in inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico