Articolo 12
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo il
ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, con le quali le
Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali
diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure
interne per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo e' valido per un periodo di tre anni e si
rinnova automaticamente per periodi analoghi, a meno che una delle
Parti non comunichi all'altra, per iscritto e attraverso i canali
diplomatici, almeno tre mesi prima della data di scadenza prevista,
la propria intenzione di terminarlo.
3. Il presente Accordo puo' essere modificato previo consenso
scritto delle Parti. L'Accordo modificativo entra in vigore seguendo
la stessa procedura prevista al comma 1.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Il Cairo, il 22 gennaio 2024, in due originali, ciascuno
in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente
fede. In caso di divergenza prevarra' il testo in inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico