Articolo 2
Disposizioni preliminari (Scopo)
1. Il presente Accordo costituisce un meccanismo di cooperazione
tra le parti e non viola alcun accordo internazionale valido concluso
da una delle parti nel settore dei trasporti terrestri.
2. I vettori di una Parte hanno il diritto di prestare servizi di
trasporto di merci, con destinazione o in transito nel territorio
dell'altra Parte, esclusivamente con veicoli rimorchiati, utilizzando
servizi Ro-Ro. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato ad un
accordo formale sottoscritto dalle imprese di autotrasporto egiziana
e italiana, da inviare all'autorita' preposta al rilascio
dell'autorizzazione, assicurando il regolare trasporto del rimorchio
o semirimorchio nell'altro Stato. (3)
3. Il trasporto di merci tra i territori delle Parti e in
transito attraverso i rispettivi territori sara' regolato dalle
rispettive leggi pertinenti relative all'ingresso e alla permanenza
dei veicoli rimorchiati nel territorio di ciascuna Parte.
4. L'attuazione del presente Accordo non comportera' alcuna spesa
per le Parti, ne' comportera' alcun costo sui bilanci degli Stati.
(3) Tale disposizione e' introdotta per garantire il regolare
svolgimento del servizio.