(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                  Disposizioni preliminari (Scopo) 
 
    1. Il presente Accordo costituisce un meccanismo di  cooperazione
tra le parti e non viola alcun accordo internazionale valido concluso
da una delle parti nel settore dei trasporti terrestri. 
    2. I vettori di una Parte hanno il diritto di prestare servizi di
trasporto di merci, con destinazione o  in  transito  nel  territorio
dell'altra Parte, esclusivamente con veicoli rimorchiati, utilizzando
servizi Ro-Ro. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato  ad  un
accordo formale sottoscritto dalle imprese di autotrasporto  egiziana
e  italiana,  da   inviare   all'autorita'   preposta   al   rilascio
dell'autorizzazione, assicurando il regolare trasporto del  rimorchio
o semirimorchio nell'altro Stato. (3) 
    3. Il trasporto di  merci  tra  i  territori  delle  Parti  e  in
transito attraverso  i  rispettivi  territori  sara'  regolato  dalle
rispettive leggi pertinenti relative all'ingresso e  alla  permanenza
dei veicoli rimorchiati nel territorio di ciascuna Parte. 
    4. L'attuazione del presente Accordo non comportera' alcuna spesa
per le Parti, ne' comportera' alcun costo sui bilanci degli Stati. 
 

(3) Tale  disposizione  e'  introdotta  per  garantire  il   regolare
    svolgimento del servizio.