(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                         Trasporto di merci 
 
    1. Dopo o prima di un viaggio su una  nave  Ro-Ro,  il  trasporto
terrestre di un veicolo rimorchiato nel territorio  dell'altra  Parte
deve essere autorizzato dalla propria Autorita'  competente  con  una
autorizzazione valida ai fini della circolazione in detto territorio.
Tutte le autorizzazioni sono valide per un unico viaggio di andata  e
ritorno; previa intesa di entrambe le Parti possono essere rilasciate
anche autorizzazioni con validita' annuale. 
    2. Le predette autorizzazioni saranno scambiate tra le competenti
Autorita' delle Parti entro l'inizio dell'anno. Una volta ricevuti  i
nulla osta dall'altra Parte ciascuna Autorita' competente  assegnera'
le autorizzazioni  ai  vettori.  L'autorizzazione  assegnata  ad  una
determinata azienda non puo' essere trasferita ad altra azienda. 
    3. Le autorizzazioni e gli altri documenti richiesti ai sensi del
presente Accordo dovranno  essere  conservati  a  bordo  dei  veicoli
rimorchiati e dovranno essere esibite su  richiesta  delle  Autorita'
ispettive di ciascuna Parte al  fine  di  permettere  di  sbarcare  i
veicoli rimorchiati e di trainarli, con  un  trattore  stradale,  dai
porti di sbarco alla destinazione finale e viceversa. 
    4. I pesi, le  dimensioni  e  gli  altri  requisiti  dei  veicoli
rimorchiati utilizzati per il trasporto  stradale  internazionale  ai
sensi del presente Accordo,  compreso  il  carico  per  asse,  devono
essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti  nella  Parte  in
cui ha luogo il trasporto. 
    5. Le date previste di ingresso e di  partenza  sono  specificate
nell'autorizzazione da parte dell'operatore. 
    6. Altri documenti, oltre alla predetta  autorizzazione  ed  alla
carta di circolazione nazionale, dovranno comprovare  la  conformita'
del veicolo ai migliori  standard  internazionali  di  costruzione  e
sicurezza e dell'apposito controllo tecnico annuale. 
    7. L'autorizzazione di circolazione e'  necessaria  anche  se  il
veicolo rimorchiato viene trasportato su un  vagone  ferroviario  per
una parte del viaggio dopo e/o prima di un viaggio su strada. 
    8. Il transito attraverso i territori delle Parti sara'  altresi'
autorizzato dalle Autorita' competenti con  specifica  autorizzazione
di transito. 
    9. Non e' consentito  il  trasporto  interno  - vale  a  dire  il
trasferimento di merci da un luogo ad un altro tramite una strada  di
comunicazione e mediante l'uso di un veicolo o mezzo di  trasporto  -
nel territorio dell'altra Parte mediante veicoli rimorchiati. Non  e'
consentito il trasporto con partenza dal territorio dell'altra  Parte
verso un Paese terzo e viceversa. 
    10. Lo scambio delle autorizzazioni tra le Parti e'  gratuita.  I
trasportatori saranno soggetti ad agevolazioni per le  infrastrutture
utilizzate nel territorio dell'altra  Parte  quali  strade,  ponti  e
tunnel, in base ai servizi prestati. 
    11. Il  numero  di  autorizzazioni  scambiate  tra  le  Autorita'
competenti sara' concordato annualmente dalle Parti nel  corso  della
riunione della Commissione Mista di  cui  al  successivo  articolo  9
tenendo conto delle esigenze di  riduzione  della  congestione  della
rete stradale, di limitazione dell'impatto ambientale e  considerando
anche altri motivi di interesse nazionale. 
    12. Una autorizzazione di destinazione e' valida per  un  viaggio
che ha origine nel territorio  di  una  delle  Parti  e  termina  nel
territorio  dell'altra  Parte  e  viceversa.  Mentre  si  trova   nel
territorio dell'altra Parte, il veicolo sara' trainato da un trattore
stradale immatricolato in quel Paese. Il numero di autorizzazioni  di
destinazione  annuali  scambiati  dalle  Parti  e'  stabilito   dalla
Commissione Mista. 
    13. Una autorizzazione di transito e' valida per il  transito  di
un veicolo rimorchiato attraverso il territorio dell'altra Parte;  il
numero di autorizzazioni di transito annuali scambiate dalle Parti e'
concordato dalla Commissione Mista. 
    14. Ciascuna Parte puo' decidere  autonomamente  di  limitare  il
numero di autorizzazioni per il trasporto di  veicoli  «in  transito»
sul proprio territorio. 
    15. Il trasporto di  merci,  l'ingresso,  la  circolazione  e  la
permanenza di veicoli nel territorio dell'altra Parte possono  essere
soggetti a condizioni,  ispezioni  e  precauzioni  speciali,  qualora
necessario per ragioni di sicurezza. 
    16. Le autorizzazioni hanno validita' annuale  e  hanno  scadenza
alla fine del primo mese dell'anno successivo alla data di rilascio. 
    17.  Le   autorizzazioni   consentono   l'ingresso   e   l'uscita
esclusivamente di un veicolo rimorchiato carico. La  circolazione  di
un veicolo rimorchiato vuoto sara' consentita sia durante il  viaggio
di ritorno, dopo lo scarico delle merci, sia previo rilascio  di  una
«Autorizzazione  speciale»   rilasciato   dall'Autorita'   competente
dell'altra  Parte,  come  concordato  durante   la   riunione   della
Commissione Mista di cui al successivo articolo 9.