Articolo 3
Trasporto di merci
1. Dopo o prima di un viaggio su una nave Ro-Ro, il trasporto
terrestre di un veicolo rimorchiato nel territorio dell'altra Parte
deve essere autorizzato dalla propria Autorita' competente con una
autorizzazione valida ai fini della circolazione in detto territorio.
Tutte le autorizzazioni sono valide per un unico viaggio di andata e
ritorno; previa intesa di entrambe le Parti possono essere rilasciate
anche autorizzazioni con validita' annuale.
2. Le predette autorizzazioni saranno scambiate tra le competenti
Autorita' delle Parti entro l'inizio dell'anno. Una volta ricevuti i
nulla osta dall'altra Parte ciascuna Autorita' competente assegnera'
le autorizzazioni ai vettori. L'autorizzazione assegnata ad una
determinata azienda non puo' essere trasferita ad altra azienda.
3. Le autorizzazioni e gli altri documenti richiesti ai sensi del
presente Accordo dovranno essere conservati a bordo dei veicoli
rimorchiati e dovranno essere esibite su richiesta delle Autorita'
ispettive di ciascuna Parte al fine di permettere di sbarcare i
veicoli rimorchiati e di trainarli, con un trattore stradale, dai
porti di sbarco alla destinazione finale e viceversa.
4. I pesi, le dimensioni e gli altri requisiti dei veicoli
rimorchiati utilizzati per il trasporto stradale internazionale ai
sensi del presente Accordo, compreso il carico per asse, devono
essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Parte in
cui ha luogo il trasporto.
5. Le date previste di ingresso e di partenza sono specificate
nell'autorizzazione da parte dell'operatore.
6. Altri documenti, oltre alla predetta autorizzazione ed alla
carta di circolazione nazionale, dovranno comprovare la conformita'
del veicolo ai migliori standard internazionali di costruzione e
sicurezza e dell'apposito controllo tecnico annuale.
7. L'autorizzazione di circolazione e' necessaria anche se il
veicolo rimorchiato viene trasportato su un vagone ferroviario per
una parte del viaggio dopo e/o prima di un viaggio su strada.
8. Il transito attraverso i territori delle Parti sara' altresi'
autorizzato dalle Autorita' competenti con specifica autorizzazione
di transito.
9. Non e' consentito il trasporto interno - vale a dire il
trasferimento di merci da un luogo ad un altro tramite una strada di
comunicazione e mediante l'uso di un veicolo o mezzo di trasporto -
nel territorio dell'altra Parte mediante veicoli rimorchiati. Non e'
consentito il trasporto con partenza dal territorio dell'altra Parte
verso un Paese terzo e viceversa.
10. Lo scambio delle autorizzazioni tra le Parti e' gratuita. I
trasportatori saranno soggetti ad agevolazioni per le infrastrutture
utilizzate nel territorio dell'altra Parte quali strade, ponti e
tunnel, in base ai servizi prestati.
11. Il numero di autorizzazioni scambiate tra le Autorita'
competenti sara' concordato annualmente dalle Parti nel corso della
riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9
tenendo conto delle esigenze di riduzione della congestione della
rete stradale, di limitazione dell'impatto ambientale e considerando
anche altri motivi di interesse nazionale.
12. Una autorizzazione di destinazione e' valida per un viaggio
che ha origine nel territorio di una delle Parti e termina nel
territorio dell'altra Parte e viceversa. Mentre si trova nel
territorio dell'altra Parte, il veicolo sara' trainato da un trattore
stradale immatricolato in quel Paese. Il numero di autorizzazioni di
destinazione annuali scambiati dalle Parti e' stabilito dalla
Commissione Mista.
13. Una autorizzazione di transito e' valida per il transito di
un veicolo rimorchiato attraverso il territorio dell'altra Parte; il
numero di autorizzazioni di transito annuali scambiate dalle Parti e'
concordato dalla Commissione Mista.
14. Ciascuna Parte puo' decidere autonomamente di limitare il
numero di autorizzazioni per il trasporto di veicoli «in transito»
sul proprio territorio.
15. Il trasporto di merci, l'ingresso, la circolazione e la
permanenza di veicoli nel territorio dell'altra Parte possono essere
soggetti a condizioni, ispezioni e precauzioni speciali, qualora
necessario per ragioni di sicurezza.
16. Le autorizzazioni hanno validita' annuale e hanno scadenza
alla fine del primo mese dell'anno successivo alla data di rilascio.
17. Le autorizzazioni consentono l'ingresso e l'uscita
esclusivamente di un veicolo rimorchiato carico. La circolazione di
un veicolo rimorchiato vuoto sara' consentita sia durante il viaggio
di ritorno, dopo lo scarico delle merci, sia previo rilascio di una
«Autorizzazione speciale» rilasciato dall'Autorita' competente
dell'altra Parte, come concordato durante la riunione della
Commissione Mista di cui al successivo articolo 9.