(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                         Diritto applicabile 
 
    1.  Il  presente  Accordo  sara'  attuato  nel   rispetto   della
legislazione egiziana e italiana, nonche' del diritto  internazionale
applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. 
    2. I trasportatori dei veicoli dovranno rispettare  la  normativa
in materia di circolazione stradale e  di  trasporto  in  vigore  nel
territorio di ciascuna Parte. 
    3. In caso di  violazione  delle  predette  norme,  le  Parti  si
assisteranno  reciprocamente,  collaboreranno   strettamente   e   si
scambieranno informazioni in merito ai provvedimenti  adottati  dalle
Autorita' competenti in relazione a tali violazioni.