Articolo 6
Diritto applicabile
1. Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto della
legislazione egiziana e italiana, nonche' del diritto internazionale
applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
2. I trasportatori dei veicoli dovranno rispettare la normativa
in materia di circolazione stradale e di trasporto in vigore nel
territorio di ciascuna Parte.
3. In caso di violazione delle predette norme, le Parti si
assisteranno reciprocamente, collaboreranno strettamente e si
scambieranno informazioni in merito ai provvedimenti adottati dalle
Autorita' competenti in relazione a tali violazioni.