(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                 Tasse doganali e pezzi di ricambio 
 
    1. Ciascuna Parte consentira' l'ingresso nel  proprio  territorio
ai veicoli rimorchiati immatricolati nel territorio dell'altra Parte,
senza restrizioni e senza pretendere il pagamento di tasse  e/o  dazi
doganali dovuti su di essi e sulle merci in  transito,  a  condizione
che  le  garanzie  doganali  accettate  siano  efficaci   fino   alla
riesportazione. 
    2.  E'  consentito  importare  pezzi  di  ricambio   di   veicoli
rimorchiati allo scopo di sostituire le parti danneggiate in caso  di
guasto del veicolo rimorchiato nel territorio  di  una  delle  Parti.
Tali articoli saranno soggetti alle  leggi,  ai  regolamenti  e  alle
istruzioni vigenti in ciascun Paese. 
    3. All'arrivo nell'altro Paese, ai  rimorchi  ed  i  semirimorchi
sara'  applicata  una  targa  temporanea,  che  verra'  installata  e
disinstallata nell'area dedicata alla linea Ro-Ro,  previo  pagamento
di una somma concordata tra le Parti.