Articolo 7
Tasse doganali e pezzi di ricambio
1. Ciascuna Parte consentira' l'ingresso nel proprio territorio
ai veicoli rimorchiati immatricolati nel territorio dell'altra Parte,
senza restrizioni e senza pretendere il pagamento di tasse e/o dazi
doganali dovuti su di essi e sulle merci in transito, a condizione
che le garanzie doganali accettate siano efficaci fino alla
riesportazione.
2. E' consentito importare pezzi di ricambio di veicoli
rimorchiati allo scopo di sostituire le parti danneggiate in caso di
guasto del veicolo rimorchiato nel territorio di una delle Parti.
Tali articoli saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti e alle
istruzioni vigenti in ciascun Paese.
3. All'arrivo nell'altro Paese, ai rimorchi ed i semirimorchi
sara' applicata una targa temporanea, che verra' installata e
disinstallata nell'area dedicata alla linea Ro-Ro, previo pagamento
di una somma concordata tra le Parti.