Articolo 8
Fatture e pagamenti
1. I vettori di ciascuna Parte sono soggetti alle norme fiscali,
doganali e valutarie in vigore nel territorio della Parte in cui
avviene il trasporto.
2. Tutti i pagamenti relativi ai servizi di trasporto eseguiti ai
sensi del presente Accordo saranno effettuati in valuta liberamente
convertibile al tasso di cambio del mercato del giorno della loro
esecuzione.
3. I servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo
sono soggetti ai normali pedaggi e ad eventuali costi imposti nei
territori di ciascuna Parte.
4. I veicoli circolanti nel territorio dell'altro Stato sono
soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta. Tutte le
tasse sono applicate secondo le leggi in vigore nel territorio di
ciascuna Parte e a condizione di reciprocita'.