(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                         Fatture e pagamenti 
 
    1. I vettori di ciascuna Parte sono soggetti alle norme  fiscali,
doganali e valutarie in vigore nel  territorio  della  Parte  in  cui
avviene il trasporto. 
    2. Tutti i pagamenti relativi ai servizi di trasporto eseguiti ai
sensi del presente Accordo saranno effettuati in  valuta  liberamente
convertibile al tasso di cambio del mercato  del  giorno  della  loro
esecuzione. 
    3. I servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente  Accordo
sono soggetti ai normali pedaggi e ad  eventuali  costi  imposti  nei
territori di ciascuna Parte. 
    4. I veicoli circolanti  nel  territorio  dell'altro  Stato  sono
soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta. Tutte  le
tasse sono applicate secondo le leggi in  vigore  nel  territorio  di
ciascuna Parte e a condizione di reciprocita'.