(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                          Commissione Mista 
 
    1. Ai fini dell'attuazione e  dell'implementazione  del  presente
Accordo, le Parti istituiscono  una  Commissione  Mista  composta  da
rappresentanti nominati dalle competenti  Autorita'.  La  Commissione
Mista si riunira' tramite videoconferenza ogni volta  che  una  delle
parti lo richieda. Oltre agli altri compiti menzionati negli articoli
precedenti, la Commissione Mista ha il compito di: 
      a.  concordare  il  numero  di  autorizzazioni   da   scambiare
annualmente tra le Parti e determinare gli  eventuali  requisiti  per
l'esenzione dall'autorizzazione; 
      b. predisporre il modulo di  autorizzazione  e  determinare  le
modalita'  di  rilascio  e/o   scambio   delle   autorizzazioni.   La
Commissione  Mista  puo'  introdurre  un  sistema  di  autorizzazioni
dematerializzate; 
      c.  discutere  delle  problematiche  e  delle   questioni   che
potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 
      d. adottare misure adeguate  per  facilitare  e  promuovere  lo
sviluppo del trasporto Ro-Ro tra i due Paesi; 
      e.  sovrintendere  su  tutta  l'attivita'  di  trasporto,   con
particolare attenzione al rispetto delle norme  di  sicurezza,  anche
adottando misure di emergenza a seguito  della  presentazione  di  un
reclamo da parte di una delle Parti. 
    2. La Commissione Mista puo' inoltre  proporre  adeguamenti  alle
agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali  delle
Parti sulla base del principio di reciprocita'. 
    3. Al di fuori delle riunioni ufficiali della Commissione  Mista,
le Autorita' Competenti, in conformita' del ruolo  della  Commissione
Mista, possono discutere e adottare adeguamenti temporanei.