Articolo 9
Commissione Mista
1. Ai fini dell'attuazione e dell'implementazione del presente
Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da
rappresentanti nominati dalle competenti Autorita'. La Commissione
Mista si riunira' tramite videoconferenza ogni volta che una delle
parti lo richieda. Oltre agli altri compiti menzionati negli articoli
precedenti, la Commissione Mista ha il compito di:
a. concordare il numero di autorizzazioni da scambiare
annualmente tra le Parti e determinare gli eventuali requisiti per
l'esenzione dall'autorizzazione;
b. predisporre il modulo di autorizzazione e determinare le
modalita' di rilascio e/o scambio delle autorizzazioni. La
Commissione Mista puo' introdurre un sistema di autorizzazioni
dematerializzate;
c. discutere delle problematiche e delle questioni che
potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
d. adottare misure adeguate per facilitare e promuovere lo
sviluppo del trasporto Ro-Ro tra i due Paesi;
e. sovrintendere su tutta l'attivita' di trasporto, con
particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, anche
adottando misure di emergenza a seguito della presentazione di un
reclamo da parte di una delle Parti.
2. La Commissione Mista puo' inoltre proporre adeguamenti alle
agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle
Parti sulla base del principio di reciprocita'.
3. Al di fuori delle riunioni ufficiali della Commissione Mista,
le Autorita' Competenti, in conformita' del ruolo della Commissione
Mista, possono discutere e adottare adeguamenti temporanei.