(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21
                         MAGGIO 2025, n. 73 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      alla lettera a),  numero  1),  le  parole:  «nei  limiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) all'articolo 3-bis: 
          1) al comma 3-bis: 
          1.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "ovvero   il
contraente generale" sono inserite le seguenti:  ",  in  qualita'  di
autorita' espropriante," e le parole:  "entro  trenta  giorni  dalla"
sono sostituite dalle seguenti: "una volta divenuta efficace la"; 
          1.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A tale
fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa il  contraente
generale   comunica   ai   soggetti   interessati   dalle   procedure
espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla  medesima
comunicazione possono accedere all'atto di  cessione  volontaria  del
bene o del diritto reale di cui al primo periodo"; 
          1.3) al secondo  periodo,  le  parole:  "di  cui  al  primo
periodo" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui  al  primo  e  al
secondo periodo"; 
          1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma  2,
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  327 del 2001"; 
          1.5) al quarto periodo, le parole: "trenta giorni,  di  cui
al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti:  "sessanta  giorni,
di cui al secondo periodo"; 
          2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le  parole:  "che
abbiano stipulato gli atti di  cessione"  e'  inserita  la  seguente:
"volontaria"  e, al quarto periodo, le parole: "e' ridotta  a  10.000
euro"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "e'  ridotta  a  un  valore
massimo di 10.000 euro da  quantificare  in  base  ai  criteri  sopra
indicati"; 
          3) al comma 3-quinquies, quarto periodo,  dopo  le  parole:
"perizia  giurata"  sono  inserite  le  seguenti:   ",   sottoscritta
congiuntamente   dal   tecnico   incaricato   dal   proprietario    o
usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita' espropriante,"»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) all'articolo 4 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
          "9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei  compiti  e  delle
attivita' di cui  al  presente  decreto  nonche'  di  quelli  di  cui
all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n.   1158,  la  societa'
Stretto  di  Messina  S.p.a.  e'  iscritta  di  diritto,   ai   sensi
dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36, nell'elenco di  cui  al
medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di  cui  al  decreto
legislativo n.  36 del 2023"». 
      Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
        «Art. 1-bis (Interventi per l'incremento della  capacita'  di
stoccaggio  di  gas  naturale  liquido  e  di  rigassificazione   nel
territorio nazionale). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di
interventi per l'incremento della  capacita'  di  stoccaggio  di  gas
naturale liquido e di rigassificazione nel territorio  nazionale,  in
particolare nel settore marittimo, e'  autorizzata  la  spesa  di  15
milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e
5 milioni di euro per l'anno 2029. 
        2.  Le  risorse  di   cui   al   comma   1   sono   destinate
prioritariamente alla realizzazione dei  progetti  relativi  a  opere
strategiche e di pubblica utilita' gia'  oggetto  di  valutazione  ai
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili n.  388 del  12  ottobre  2021  che  abbiano  i  seguenti
requisiti: 
          a) abbiano  ottenuto  il  permesso  per  la  costruzione  e
l'esercizio; 
          b) non abbiano ricevuto un  finanziamento  a  carico  delle
risorse del Piano nazionale per  gli  investimenti  complementari  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del  decreto-legge  6
maggio 2021, n.  59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n.  101; 
          c) prevedano l'avvio dell'intervento, a pena di revoca  del
finanziamento,  entro  sei  mesi   dalla   data   di   adozione   del
provvedimento di assegnazione del contributo da parte  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
          d)    contribuiscano    al    superamento    dei     divari
infrastrutturali, di servizio e occupazionali  a  livello  nazionale,
regionale o locale. 
        3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
presentano  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
l'istanza di riammissione al  finanziamento,  allegando  il  progetto
corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali  e  finanziari  e
della documentazione di cui al comma  2,  lettera  a).  Il  Ministero
valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro  trenta  giorni
dalla ricezione delle  medesime  assegna  il  contributo  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n.  388 del  12  ottobre
2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma  1.  Il
medesimo Ministero provvede  alla  revoca  delle  assegnazioni  nelle
ipotesi di cui al comma 2, lettera c), o in caso di mancato  rispetto
del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti  dalle  revoche
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all'erario. 
        4. Il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo e' effettuato ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre
2011, n.  229. 
        5.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del   presente
articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2027  e
2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede: 
          a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027
e  2028,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n.  234; 
          b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027,
2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
        Art.  1-ter  (Disposizioni  per  il  finanziamento  di  opere
indifferibili e urgenti). - 1. Al  fine  di  addivenire  alla  celere
realizzazione  di  interventi  infrastrutturali   indifferibili,   la
societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata a sviluppare o completare in  via
prioritaria, nell'ambito dello  sviluppo  di  studi  e  progettazioni
relativi al contratto di programma 2021-2025,  la  progettazione  dei
seguenti interventi: 
          a) strada statale 700 della Reggia di Caserta; 
          b) raddoppio della Galleria della Guinza; 
          c) variante di Pieve di Teco-Ormea con  traforo  di  valico
Armo-Cantarana; 
          d)  interventi  di  adeguamento  e  miglioramento   tecnico
funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano; 
          e)    strada    statale     7-ter     Salentina,     tratto
Manduria-Grottaglie. 
        2. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, a valere sulle risorse  gia'  destinate  allo  sviluppo  di
studi  e  progettazioni  nell'ambito  del  contratto   di   programma
2021-2025. 
        3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Un'ulteriore quota
delle risorse di cui al quinto periodo  e'  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20
milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2026. A tal fine, e' corrispondentemente autorizzata la spesa per  il
completamento dei lavori inerenti  all'impianto  idrico-fognario  del
collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema  idrico
integrato, in modo da  garantire  un'adeguata  tutela  della  risorsa
idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda". 
        Art. 1-quater (Cruscotto  informativo  per  la  gestione  dei
contratti di appalto nel settore della logistica). - 1. E'  istituito
il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra
privati nel settore della logistica (CIGAL) al  fine  di  fornire  ai
soggetti  interessati  informazioni  funzionali  alla   verifica   di
conformita' alla normativa in  materia  fiscale,  contributiva  e  di
lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore  aggiunto,
relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere la crescita del
settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo  compatibile  con
l'ambiente, sostenibile e  finalizzato  a  prevenire  l'insorgere  di
situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai  lavoratori  e
all'erario nonche' per programmare e  valutare,  anche  ai  fini  del
coordinamento informativo, statistico e informatico  dei  dati  delle
amministrazioni  statali,  regionali  e  locali,  le   attivita'   di
vigilanza,  attraverso  l'utilizzo   integrato   delle   informazioni
disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione  di
specifici archivi e la creazione di banche  di  dati  unificate.  Gli
organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del
Cruscotto informativo dedicata  alle  sanzioni  irrogate  nell'ambito
della  vigilanza  sull'applicazione   della   legislazione   fiscale,
contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla
genuinita' degli appalti. 
        2. Il CIGAL e' istituito presso il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  il  Ministero   dell'interno,   il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione
italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura (Unioncamere) e la societa' Sviluppo  Lavoro  Italia  Spa
alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari  al  suo
funzionamento, gia' presenti nelle loro banche di dati, sulla base di
quanto disciplinato dal comma 4. 
        3. L'Unioncamere garantisce  lo  svolgimento  delle  funzioni
occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica  e  informatica  del
CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma  4
nonche'  delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n.  101. A tale fine,  essa  e'  titolare
del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
 196. 
        4. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono  definiti  i  criteri  e  le  regole  tecniche  per  la
realizzazione e il  funzionamento  del  CIGAL  e  le  regole  per  il
trattamento dei dati. Con il medesimo decreto e'  altresi'  istituito
un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento
del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano  indennita',
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
        5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative al livello nazionale con
riferimento  al  settore  della  logistica  possono  partecipare   al
monitoraggio del funzionamento  del  CIGAL  attraverso  la  periodica
consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma  4,  in
ordine ai flussi informativi riguardanti: 
          a) il quadro produttivo e occupazionale nel  settore  della
logistica; 
          b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso  a  prassi  non
genuine negli appalti; 
          c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in
materia di appalti; 
          d) il quadro degli interventi di vigilanza  in  materia  di
appalti da parte degli organi preposti; 
          e) il monitoraggio. 
        6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere  la
partecipazione di  ulteriori  soggetti  interessati  nell'ambito  del
tavolo tecnico di cui al comma 4. 
        7. La diffusione delle informazioni  specifiche  elaborate  a
seguito della raccolta e della  comparazione  dei  dati  raccolti  e'
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le
attivita' dei soggetti destinatari e degli  enti  utilizzatori.  Tali
informazioni  sono  rese  disponibili  ai   diversi   destinatari   e
pubblicate, a fini statistici, nel rispetto  delle  disposizioni  del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.   196,  senza
alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati  dal  CIGAL,  sulla
base dei quali sono elaborate le informazioni. 
        8. Le amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione
del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
        Art. 1-quinquies (Disposizioni urgenti per  il  completamento
delle attivita' di progettazione del  nuovo  Ponte  dell'Olla,  della
variante  alla  strada   statale   16   nel   tratto   compreso   tra
Bari-Mungivacca e Mola di Bari  e  degli  interventi  di  adeguamento
funzionale e messa in sicurezza  della  strada  statale  100).  -  1.
Nell'ambito del piano di razionalizzazione  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n.   89,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.  120,  sono  individuati
uno o piu' commissari straordinari con i poteri e le funzioni di  cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge  18  aprile  2019,  n.
 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.
 55, per le attivita' connesse al completamento  delle  attivita'  di
progettazione del nuovo Ponte dell'Olla,  quale  opera  di  rilevanza
strategica per lo sviluppo delle  infrastrutture  viarie  a  servizio
della provincia di Cuneo e  della  Valle  Stura  e  per  il  traffico
commerciale transfrontaliero,  nonche'  della  variante  alla  strada
statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di  Bari  e
degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della
strada statale 100.  Ai  commissari  straordinari  di  cui  al  primo
periodo non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  indennita',
rimborsi di spese o altri  emolumenti  comunque  denominati.  Per  lo
svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari  di  cui
al primo periodo possono avvalersi  delle  strutture  della  societa'
ANAS S.p.A. senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
        2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024,  n.   89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2024,  n.   120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, le parole: "entro novanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto"   sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2025"; 
          b)  al  comma  3,  le  parole:  "di  novanta  giorni"  sono
soppresse. 
        Art. 1-sexies (Misure straordinarie per l'accelerazione degli
interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il
potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara). -  1.  Al
fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico  di
Alessandria  Smistamento,  comprensivo  dello  scalo  merci  e  delle
relative infrastrutture nodali, quale opera  strategica  connessa  al
potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona  e  Genova  e
all'intermodalita'  nei  relativi   retroporti,   di   garantire   il
potenziamento  della  direttrice  ferroviaria  Milano-Mortara,  nella
tratta Albairate-Mortara, e di far fronte  alle  criticita'  connesse
alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale  del  ponte
San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   e'   nominato   un   Commissario
straordinario con i poteri di  cui  all'articolo  13,  comma  4,  del
decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n.  136.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n.  104 del 2023. Il
Commissario straordinario, se dipendente pubblico, e' collocato fuori
ruolo,  in  aspettativa  o  in  altra  analoga   posizione,   secondo
l'ordinamento di appartenenza, per  tutta  la  durata  dell'incarico.
All'atto del collocamento fuori ruolo  e'  reso  indisponibile  nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta  la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di  posti  equivalente
dal punto di  vista  finanziario.  Al  Commissario  straordinario  e'
attribuito un compenso, da determinare con il decreto di  nomina,  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. 
        2. Per l'esercizio  dei  compiti  assegnati,  il  Commissario
straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31  dicembre
2027 e si avvale di una struttura di supporto  tecnico-amministrativo
posta alle sue dirette dipendenze,  costituita  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo  comma  1  e
composta da un contingente massimo di personale pari a  7  unita'  di
livello non dirigenziale appartenente  all'Area  dei  funzionari.  Il
personale di cui al primo periodo e' individuato tra i dipendenti  di
amministrazioni pubbliche  centrali  e  territoriali  o  di  societa'
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato  o  da  altri
enti pubblici,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Tale personale e' collocato fuori ruolo o in  posizione  di  comando,
distacco  o  altra  analoga   posizione   prevista   dai   rispettivi
ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento  economico
fondamentale dell'amministrazione o  dell'ente  di  appartenenza.  Si
applica l'articolo 70, comma 12, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.   165.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Al
personale  non  dirigenziale   della   struttura   di   supporto   e'
riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio,  ivi   compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non  dirigenziale  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  uno  o  piu'
provvedimenti del Commissario straordinario puo' essere  prevista  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia'  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.  Possono  essere  altresi'
nominati  esperti  o  consulenti,  anche   estranei   alla   pubblica
amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso e'
definito con provvedimento del Commissario  straordinario,  a  valere
sulle risorse di cui al comma 4, nel limite  massimo  annuo  di  euro
50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.  La
struttura   cessa   al   termine   dell'incarico   del    Commissario
straordinario. 
        3. Il Commissario  straordinario  di  cui  al  comma  1,  con
proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  nominare  fino  a  due
sub-commissari,  i  quali  lo  coadiuvano  nell'esercizio  delle  sue
funzioni. I sub-commissari, se dipendenti  pubblici,  sono  collocati
fuori ruolo, in aspettativa o in  altra  analoga  posizione,  secondo
l'ordinamento di appartenenza, in  ogni  caso  per  tutta  la  durata
dell'incarico.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo   e'   reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Il
compenso dei sub-commissari e' determinato, con il  provvedimento  di
nomina di cui al primo periodo, in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
 111. L'incarico di sub-commissario cessa  al  termine  dell'incarico
del Commissario straordinario. 
        4. Per i fini di cui  al  presente  articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le  risorse
di cui al presente  comma  e  le  ulteriori  risorse  destinate  agli
interventi di cui al  medesimo  comma  1.  Per  i  medesimi  fini  e'
autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e  di  1.074.209
euro per ciascuno degli anni  2026  e  2027.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1: 
      alla  lettera  a),  le  parole:  «n.  165  e  il   numero   dei
beneficiari.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165,  e  il  numero
dei beneficiari";»; 
      dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
        «a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le  parole:
"sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica" sono sostituite dalle seguenti:  "sulla
base di quanto stabilito nei  pertinenti  criteri  ambientali  minimi
relativi agli interventi edilizi"; 
        a-ter)  all'articolo  125,  comma  1,  sesto  periodo,   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 33, comma 1-bis, del  medesimo  allegato  II.14  per  i
servizi di ingegneria e architettura"»; 
      alla lettera c): 
        al numero 1) e' premesso il seguente: 
          «01) al comma 1: 
          01.1) al primo periodo, dopo le parole: "di 500.000 euro o"
sono inserite le seguenti: ", se superiore, nel  limite"  e  dopo  le
parole: "pubblica e privata incolumita'" sono aggiunte  le  seguenti:
", comunque nel limite della soglia europea"; 
          01.2) al secondo periodo, dopo le  parole:  "di  servizi  o
forniture" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi servizi tecnici
necessari per la realizzazione di lavori  di  somma  urgenza  qualora
l'amministrazione    competente    non    disponga    di     adeguate
professionalita',"»; 
        il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
          «1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          "1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza,  ai  fini
del presente articolo, anche  il  verificarsi  degli  eventi  di  cui
all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, ovvero la  ragionevole  previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede  l'adozione  di
misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. 
          1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei  commi
1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita'
derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore
a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore
termine  stabilito  dall'eventuale  deliberazione  dello   stato   di
emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione  civile,
di cui al  citato  decreto  legislativo  n.   1  del  2018;  in  tali
circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti  temporali  le   stazioni
appaltanti possono affidare appalti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture con le procedure previste dal presente articolo"»; 
        il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
          «4) il comma 8 e' abrogato»; 
      alla lettera d), capoverso Art. 140-bis: 
        al comma 1, le parole: «del codice di protezione civile» sono
sostituite dalle seguenti: «, del codice della protezione  civile»  e
dopo le parole: «dell'articolo 140» sono inserite le  seguenti:  «del
presente codice»; 
        al comma 2, le parole: «dei limiti di cui  all'articolo  140,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del limite di 500.000  euro
di cui all'articolo 140, comma  1,  primo  periodo,  e  della  soglia
europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1,  secondo  periodo»,
dopo le parole: «a trenta  giorni»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,», le  parole:  «nei  limiti  massimi  di  importo
stabiliti nei provvedimenti di cui  all'articolo  24,  comma  2,  del
codice di cui al decreto legislativo n.  1 del 2018» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «nei  limiti  massimi  di  importo  stabiliti   nei
provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e  25,  comma  1,
del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n.  1 del 2018» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'affidamento diretto  di  cui  al  primo  periodo  non  e'
comunque ammesso per appalti di lavori di importo  pari  o  superiore
alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture  di  importo
pari o superiore al triplo della soglia europea»; 
    al comma 3: 
      alla lettera b), dopo  le  parole:  «tra  soggetti  idonei»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla  lettera  d),  le  parole:  «della  sua  tempistica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei tempi del suo svolgimento»; 
      alla lettera e), la parola: «velocizzare» e'  sostituita  dalla
seguente: «accelerare»; 
      alla lettera f), le parole: «alle tempistiche» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai tempi» e le parole: «della sua  tempistica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei suoi tempi di svolgimento»; 
      dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
        «f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma  1
e' aggiunto il seguente: 
          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di
gara puo' essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10  per
cento, nei limiti delle disponibilita' del quadro economico"»; 
      dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
        «g-bis) all'allegato V.2: 
          1) all'articolo 2: 
          1.1) al comma 1: 
          1.1.1) all'alinea, secondo periodo,  dopo  le  parole:  "di
uno" sono inserite le seguenti: "o piu'"; 
          1.1.2) alla lettera b), le parole: "ai sensi  dell'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.   165"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  amministrazioni  pubbliche,   come
definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n.  165"; 
          1.1.3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
          "e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al  primo
periodo dell'alinea del presente comma"; 
          1.2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Ai fini del  computo  del  periodo  minimo  si  considera  il  tempo
necessario  per  l'acquisizione  dei  requisiti   di   esperienza   o
qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati"; 
          2) all'articolo 6, il comma 4 e' abrogato»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31
marzo 2023, n.  36, come  modificati  dagli  articoli  16  e  81  del
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.  209,  e  dal  comma  1  del
presente articolo, si  applicano  alle  funzioni  tecniche  svolte  a
decorrere dal 31 dicembre 2024,  riferite  a  procedure  affidate  ai
sensi  del  predetto  codice  dei  contratti  pubblici,   anche   nei
procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata
in vigore della disposizione. 
        1-ter. Le modalita' per la ripartizione  delle  risorse  e  i
criteri per la corresponsione  degli  incentivi  per  lo  svolgimento
delle funzioni tecniche al personale dirigenziale  per  le  attivita'
svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni
appaltanti  e  dagli  enti  concedenti,   in   base   ai   rispettivi
ordinamenti. 
        1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per
lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui  al  comma  1-bis  sono
posti a valere sulle risorse gia' accantonate  nei  quadri  economici
relativi alle singole procedure di affidamento»; 
    al comma 2, capoverso Art. 46-bis: 
    al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «utilita'  conseguite»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 3,  dopo  le  parole:  «dell'articolo  76  del  medesimo
codice» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo  n.
 36 del 2023». 
       Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
        «Art. 2-bis (Misure urgenti per l'incremento  dell'efficienza
del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  a
infrastrutture   strategiche   e   insediamenti   prioritari). -   1.
All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.   114,
dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "Per  le  medesime
finalita' e' altresi' autorizzata la  spesa  di  1.170.000  euro  per
l'anno 2025, comprensiva delle  spese  per  la  conduzione  e  per  i
necessari interventi di manutenzione evolutiva,  e  di  480.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2026". 
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  1.170.000  euro
per l'anno 2025 e a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
   All'articolo 3: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 3274 del 20  marzo
2003,»  sono  inserite  le  seguenti:  «pubblicata  nel   supplemento
ordinario n.  72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.   105  dell'8  maggio
2003,». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 3-bis (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  degli
interventi infrastrutturali). - 1. All'articolo 19 del  decreto-legge
10 agosto 2023, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n.  136, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e 12 milioni di  euro
per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti:  ",  12  milioni  di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026"; 
      b) al comma 5, le  parole:  "novanta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "centoventi giorni" e le parole: "centoventi  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni"; 
      c) al comma 7, le parole: "2024 e 2025" sono  sostituite  dalle
seguenti: "2024, 2025 e 2026" ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Con il medesimo provvedimento di cui al  primo  periodo  si
provvede  alla  ricognizione  dello   stato   di   attuazione   degli
interventi, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di
revoca dei finanziamenti ai sensi del comma 5". 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2026,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Art. 3-ter  (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  degli
interventi infrastrutturali  relativi  all'autostrada  Salerno-Reggio
Calabria). - 1. Al fine di procedere celermente al completamento  dei
lotti gia' finanziati compresi  nel  tratto  tra  Cosenza  e  Altilia
dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, l'amministratore delegato
pro tempore  della  societa'  ANAS  S.p.A.  e'  nominato  Commissario
straordinario, con i poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.   32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55. Il Commissario
straordinario  di   cui   al   primo   periodo   puo'   nominare   un
sub-commissario, scelto tra il personale della societa' ANAS  S.p.A.,
dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo e
all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni
di  presenza,  indennita',  rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. Al Commissario straordinario  di  cui  al  primo
periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio
2020, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n.  120.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  commissariali,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS S.p.A. puo'
avvalersi  delle  strutture   della   medesima   societa'   e   delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti
territoriali, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
    Art. 3-quater  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  messa  in
sicurezza e di adeguamento  del  traforo  del  Gran  Sasso). -  1.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  i  compiti  e  le  funzioni  relativi   agli
interventi  di  adeguamento  del  traforo  del  Gran  Sasso  connessi
all'attuazione degli obblighi derivanti  dal  decreto  legislativo  5
ottobre 2006, n.  264, attribuiti al Commissario straordinario di cui
all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.   77,
sono trasferiti al  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo
4-ter del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.   32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55. A tale  fine,  con
decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
individuate  le  risorse  disponibili  finalizzate,  a   legislazione
vigente, agli interventi di cui al primo periodo del  presente  comma
nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.   59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101, da trasferire  al
Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n.  32
del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,   il   Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n.  34  del  2020
cessa dalle proprie funzioni in relazione alle  attivita'  aventi  ad
oggetto gli interventi di cui al primo periodo  del  presente  comma.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti  antecedentemente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto  in  relazione  agli  interventi  di  cui  al  primo
periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione   del   presente   decreto,   il   Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  206,  comma  1,  del   medesimo
decreto-legge n.  34 del 2020 trasmette al Commissario  straordinario
di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n.  32  del  2019,
al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  una  relazione  circa  lo  stato  di
attuazione degli interventi di cui  al  primo  periodo,  gli  impegni
finanziari   assunti   nell'esecuzione   dell'incarico   nonche'   la
ricognizione   delle   relative   risorse   disponibili.   Ai    fini
dell'applicazione della procedura di cui all'articolo  1,  comma  11,
del  decreto-legge  2   marzo   2024,   n.    19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.   56,  entro  il  15
settembre 2025, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi
procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui
al  citato  articolo  1,  comma  2,  lettera  c),   numero   5,   del
decreto-legge n.  59 del 2021. 
    2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1,  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge
18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n.  55, provvede allo svolgimento delle attivita' e alla
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel  limite
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
    Art.  3-quinquies  (Tavolo  tecnico  per   le   opere   pubbliche
incompiute). - 1. Al fine di rafforzare l'attivita'  di  monitoraggio
delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.  214, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico  della   finanza   pubblica,   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  un  tavolo  tecnico  composto  da
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico  ha
il compito di fissare i  criteri  per  l'individuazione  delle  opere
incompiute da avviare prioritariamente  a  realizzazione  nonche'  di
definire percorsi per il miglioramento dei processi  di  monitoraggio
delle opere incompiute e di identificare le principali criticita' che
ne  impediscono  il  completamento.  Le  amministrazioni   competenti
provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito   delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. Ai componenti del  tavolo  tecnico  non  spettano  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. 
    Art.   3-sexies    (Risorse   straordinarie   per   l'adeguamento
infrastrutturale delle capitanerie di porto - Guardia costiera). - 1.
Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  giugno
2022, n.  68, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n.  108, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e
di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2026  e
2027, si provvede, quanto a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2025,
mediante utilizzo delle risorse disponibili di  cui  all'articolo  9,
comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n.  211, e, quanto a 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
    Art. 3-septies (Disposizioni urgenti in materia di valutazione di
impatto ambientale relativa a progetti o  parti  di  progetti  aventi
quale unico obiettivo la  difesa  nazionale). -  1.  All'articolo  6,
comma 10,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti  o  parti  di
progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di competenza del Ministro della difesa,  ai  sensi
dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.   66,  e  dell'articolo  4  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 2012, n.  236,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  degli
articoli 23 e 25 del presente decreto"». 
   All'articolo 4: 
    al comma 1, capoverso Art. 6-bis: 
      al comma 1: 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei tempi  di
attesa dei veicoli di cui al primo  periodo  sono  compresi  anche  i
periodi di attesa del vettore dovuti all'inattivita' del committente,
del caricatore o del destinatario della merce»; 
        al secondo periodo, dopo  le  parole:  «di  tali  operazioni,
nonche'» e' inserita la seguente: «circa»; 
      al comma 2, quinto periodo, la parola: «ISTAT» e'  soppressa  e
dopo le parole: «(Indice FOI)» sono inserite le seguenti: «, rilevato
dall'Istituto nazionale di statistica»; 
      al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2»  sono  inserite
le seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 4, dopo le parole:  «articoli  164  e  167  del»  sono
inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n.  286, le parole: ", il vettore" sono  sostituite
dalle seguenti: "per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che,
nell'esecuzione del trasporto,  abbiano  agito  nell'esercizio  delle
loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo"»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28
settembre 2018, n.  109, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
16 novembre 2018, n.  130, e' inserito il seguente: 
        "9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento
e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni  di
eccezionalita'  di  cui  all'articolo   7-bis,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   21   ottobre   2021,   n.    146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,  n.   215,  l'AINOP  e'
integrato con funzioni specifiche di  pianificazione  e  monitoraggio
dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento  nazionale
per  la  condivisione  e  l'aggiornamento  dei  dati  territoriali  e
infrastrutturali rilevanti,  anche  tramite  l'interoperabilita'  con
sistemi informativi geografici (GIS) gia' in uso da parte di societa'
concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di  enti
proprietari della rete stradale  nazionale,  di  regioni  e  di  enti
regionali di gestione della  rete  stradale  locale,  nonche'  con  i
sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e  con
la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e
di proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio
2017,  n.   98.  L'AINOP  interopera  con  i  sistemi  telematici  di
tracciamento dei mezzi e di gestione della  rete  infrastrutturale  e
dei flussi di traffico  utilizzati  dai  soggetti  di  cui  al  primo
periodo, al fine di fornire una  rappresentazione  centralizzata  dei
transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalita' tracciati e di
garantire  l'ottimizzazione  dei  percorsi  e  la   sicurezza   della
circolazione. Le modalita'  operative  e  tecniche  per  l'attuazione
dell'interoperabilita' dei sistemi di  cui  al  presente  comma,  ivi
comprese le modalita'  per  l'avvio  della  fase  sperimentale,  sono
definite  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sentito il Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo  decreto
sono  definite  le  modalita'  di  classificazione  in   termini   di
percorribilita' dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione
e autorizzazione, che rimangono attribuiti agli  enti  proprietari  o
gestori dei  tratti  stradali  o  autostradali  interessati,  e  sono
altresi' definite le modalita' di rappresentazione dei  tracciamenti,
acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un  unico
sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini delle verifiche  da
parte delle autorita' competenti per  il  controllo  del  traffico  e
dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati". 
        3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma
3-bis sono autorizzate la spesa di 500.000 euro per l'anno  2025,  di
3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di  1,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 nonche' la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027 per l'attivita' di  avvio,  gestione,  manutenzione  e
conduzione del sistema di cui al medesimo  comma  3-bis  nonche'  per
l'attivita' di supporto operativo agli utenti operatori di  trasporto
eccezionale e agli  enti  proprietari  o  gestori  di  infrastrutture
stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede: 
          a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni  di
euro per l'anno 2026 e  a  1,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
          b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2027, mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, le  parole:  «PatentiViaPoste  S.c.p.A.,  sono»  sono
sostituite dalle seguenti: «PatentiViaPoste S.c.p.A. sono»; 
    al comma 3: 
      dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Alle  imprese
autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e sbarco da e su  nave
e quelle di movimentazione di veicoli non  ancora  immatricolati  nei
porti e tra le aree portuali e le  zone  retroportuali  esterne  alle
aree operative portuali, in  attesa  del  successivo  trasporto  alla
destinazione  finale,  puo'  comunque  essere  rilasciato  un  numero
massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari  al  numero
dei dipendenti addetti alle attivita' operative e  dei  dipendenti  e
soci del soggetto  autorizzato  alla  fornitura  di  lavoro  portuale
temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,  n.
 84, di cui ordinariamente  l'impresa  autorizzata  si  avvale,  come
attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «di un solo passeggero,» sono
inserite  le  seguenti:  «individuato  nella  persona  del   titolare
dell'autorizzazione ovvero»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque circola in
violazione delle disposizioni del quarto  periodo  e'  soggetto  alla
sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Le amministrazioni e gli  enti  da  cui  dipendono  gli
organi di polizia stradale di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
per la pubblicazione nell'apposita  sezione  del  portale  telematico
istituzionale  del  medesimo  Ministero,   i   dati   relativi   alle
apparecchiature per l'accertamento della  violazione  dei  limiti  di
velocita' utilizzate ai fini di cui  all'articolo  142  del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo n.  285 del 1992, indicando  per
ciascun dispositivo la  conformita'  ad  un  tipo,  marca  e  modello
approvato   od   omologato.   Con   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  e'  definito  il  modello
informatico da utilizzare per la trasmissione  dei  dati  di  cui  al
primo periodo e sono indicate le relative modalita' di  comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi  restando  i
requisiti  di  collocazione  e  uso   nonche'   di   approvazione   e
omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a
legislazione vigente, la comunicazione di cui  al  primo  periodo  e'
condizione  necessaria  ai  fini   del   legittimo   utilizzo   delle
apparecchiature  cui  si  riferisce  la  comunicazione  medesima.  La
disposizione del terzo periodo acquista  efficacia  decorsi  sessanta
giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo. 
      3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12  settembre
2023, n.  121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  novembre
2023, n.  155, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al terzo periodo, la parola: "30.000" e' sostituita  dalla
seguente: "100.000"; 
        b) al quarto  periodo,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
"Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo," e le  parole:  "dal
1° ottobre 2025" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°  ottobre
2026"; 
        c) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Decorso  il
termine di cui al quarto  periodo,  le  regioni  possono  prescindere
dall'inserimento  della  limitazione  strutturale  alla  circolazione
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e  N3
ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani  di  qualita'
dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti  piani,
di misure compensative idonee  a  raggiungere  livelli  di  riduzione
delle  emissioni  inquinanti  coerenti  con   i   vincoli   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facolta' per  le
regioni di introdurre la limitazione  strutturale  alla  circolazione
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e  N3
ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima  del  termine  di
cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi  del  comma
1, dei rispettivi piani di  qualita'  dell'aria  e  la  modifica  dei
relativi provvedimenti attuativi"». 
   All'articolo 6: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il comma 1 dell'articolo 04  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
1993,  n.   494,  si  interpreta  nel  senso  che,  ai   fini   della
determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui  relativi
alle concessioni demaniali marittime,  l'indice  dei  valori  per  il
mercato  all'ingrosso,  in  assenza  della  produzione  e  diffusione
dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),
si intende sostituito dall'indice  dei  prezzi  alla  produzione  dei
prodotti industriali»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter,  della  legge  28  gennaio
1994, n.  84, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:  "Allo
scopo di garantire omogeneita'  operativa  e  uniformita'  gestionale
alle previsioni di cui ai PRP, nelle more  della  revisione  organica
della disciplina di settore, la funzione caratterizzante  delle  aree
di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei  singoli
PRP, si intende riferita alle aree  o  agli  ambiti  complessivamente
considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole
porzioni  dei  medesimi  ne'  ai   singoli   compendi   affidati   in
concessione. Le disposizioni di cui  al  precedente  periodo  non  si
applicano nei procedimenti pendenti alla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione"»; 
    al comma 2: 
      al secondo periodo, le parole: « della stagione balneare di una
settimana, ferma restando la  durata  complessiva  di  cui  al  primo
periodo » sono sostituite dalle seguenti: «e la fine  della  stagione
balneare di una settimana»; 
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «assistenza  bagnanti»   sono
sostituite dalle seguenti: «assistenza ai bagnanti»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29  dicembre
2016, n.  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n.  18, le parole: "Alla  scadenza  dei  trentasei  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del termine di cui  al
comma 1" e dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti puo'" sono inserite le seguenti: "in ogni caso". 
      2-ter. Il secondo periodo del secondo  comma  dell'articolo  16
del codice della navigazione e' soppresso. 
      2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter,
pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a  decorrere
dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
   All'articolo 7: 
    la  parola:  «laguna»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita   dalla
seguente: «Laguna»; 
    al comma 1, lettera b), le parole: «il Trentino-Alto Adige»  sono
sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1,  le  parole:  «del  settore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei settori» e le parole: «, assistenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e di assistenza»; 
    al comma  2,  le  parole:  «contratto  collettivo  nazionale  del
lavoro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «contratto   collettivo
nazionale di lavoro»; 
    al comma 3, le parole:  «si  provvede,  quanto»  sono  sostituite
dalla seguente: «pari» e dopo le  parole:  «per  l'anno  2027,»  sono
inserite le seguenti: «si provvede». 
  Nel capo III, dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 8-bis (Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.). - 1. In  deroga
alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.    175,   l'incarico   di
amministratore unico della societa' ENAC Servizi S.r.l., societa'  in
house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), puo'  essere
conferito anche a dipendenti dell'ENAC. In tal caso il dipendente  e'
collocato  in  aspettativa  non  retribuita  dall'amministrazione  di
appartenenza,   con   sospensione   delle   corrispondenti   facolta'
assunzionali   per   la    durata    dell'incarico.    Il    compenso
dell'amministratore unico e' determinato ai sensi delle  disposizioni
vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente
a carico dell'ENAC Servizi S.r.l.». 
   All'articolo 9: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «che non abbiano avuto accesso ai  Fondi
di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b),  comma  6-quater  e
comma 7,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  non  rientrino  in
alcuna delle fattispecie previste  dall'articolo  26»  e  le  parole:
«revisione prezzi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «revisione  dei
prezzi»; 
      alla lettera b), le parole: «gia' assunti, e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «gia' assunti e»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  All'articolo  26,  comma  6-bis,  primo  periodo,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2022,  n.   91,  le  parole:  «applicando,  in
aumento  o  in   diminuzione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«applicando, in  aumento  o,  per  le  sole  lavorazioni  eseguite  o
contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione»; 
      alla rubrica, le parole:  «revisione  prezzi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «revisione dei prezzi». 
   All'articolo 10: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  All'articolo  20,  comma  2-ter,  primo  periodo,  del
decreto-legge 14 marzo 2025, n.  25, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 maggio 2025, n.  69, dopo la  parola:  "interregionali"
sono inserite le seguenti: "o regionali"»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  per
la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 10-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
ferroviarie e strategiche). - 1. L'apposizione  delle  protezioni  di
cui  all'articolo  184,  comma  1,  primo  e  secondo  periodo,   del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n.  495, puo' essere effettuata, oltre  che  dall'addetto  alla
custodia del passaggio a livello, anche  dal  personale  del  gestore
dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  b),  del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  addetto  alla  gestione
della    circolazione     ferroviaria     o     alla     manutenzione
dell'infrastruttura   ferroviaria,   dal   personale   che    compone
l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n.  112  del
2015 nonche' da soggetti terzi, in possesso di  adeguata  formazione,
incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso  di  interruzione
della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui
al medesimo articolo 184, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
16 dicembre 1992, n.  495, puo' essere effettuata anche dal personale
delle imprese  affidatarie  delle  attivita'  di  manutenzione  o  di
costruzione  dell'infrastruttura  ferroviaria  ovvero   da   soggetti
incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attivita'  di
cui  al  secondo  periodo  deve  essere  in  possesso   di   adeguata
formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente  comma  si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo,  del  decreto-legge
18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n.  55, le parole: "Per gli anni dal 2019 al  2024,  per
gli interventi di cui all'articolo  216,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per  gli  anni  dal  2019  al  2025,  per  gli  interventi  di   cui
all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36". 
      Art. 10-ter (Adeguamento di sanzioni per violazioni in  materia
di sicurezza e regolarita' della circolazione ferroviaria). -  1.  Al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  753, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 19: 
          1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L.  60.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 
          2) al terzo comma, le parole: "da L. 100.000 a L.  500.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.000 a euro 15.000"; 
        b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: "da L. 7.000 a L.
21.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 600"; 
        c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: "da L.  10.000  a
L. 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 900"; 
        d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: "da lire 50.000
a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500  a  euro
15.000"; 
        e) all'articolo 38: 
          1) al primo comma, le parole: "da L. 20.000  a  L.  60.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 
          2) al secondo comma, le parole: "da L. 50.000 a L. 500.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 10.000"; 
        f) all'articolo 41: 
          1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L.  60.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 
          2) al terzo comma, le parole: "da L. 150.000 a L.  450.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 4.500 a euro 10.000"; 
        g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: "da L.  30.000  a
L. 90.000" sono sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  900  a  euro
3.000"». 
     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 11-bis (Disposizioni relative alla convenzione unica  tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa'  ANAS
S.p.A.). - 1. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge  10
settembre 2021, n.  121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n.  156, l'ultimo periodo e' soppresso. 
      Art. 11-ter (Disposizioni urgenti per l'avvio  delle  attivita'
della  societa'  Autostrade  dello  Stato  Spa).  -  1.  Al  fine  di
consentire l'avvio delle attivita' della  societa'  Autostrade  dello
Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a  2-decies,  del
decreto-legge  10  settembre   2021,   n.    121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  e'  autorizzato
il trasferimento alla medesima societa' di  un  contributo  in  conto
esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5  milioni  di
euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno  2027.  Agli
oneri   derivanti   dal   presente   comma   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
      2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza  e  innovazione
delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma  2-decies,  del
decreto-legge  10  settembre   2021,   n.    121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  e'  autorizzato
il trasferimento alla societa'  Autostrade  dello  Stato  Spa  di  un
contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno  2025,
di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di  euro  per
l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di  progetti  innovativi
di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture.  I  progetti  da
finanziare con le risorse di cui al primo  periodo  sono  individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo
programma di interventi predisposto dalla societa'  Autostrade  dello
Stato Spa. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti». 
   All'articolo 13: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «del  comma  7-bis»
sono inserite le seguenti:  «del  presente  articolo»  e  le  parole:
«rinnovabili, nonche'» sono sostituite dalle  seguenti:  «rinnovabili
nonche'»; 
      alla lettera c), capoverso 7-bis: 
        al primo periodo, la parola: «ricadenti» e' sostituita  dalla
seguente: « situate »; 
        al terzo periodo, le parole: «insistenti sui» sono sostituite
dalle seguenti: «esistenti nei». 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis (Disposizioni  urgenti  per  la  valorizzazione  dei
luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace  nella  regione
Toscana). - 1. Al fine di  valorizzare  i  luoghi  della  memoria  di
Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonche'  il  Parco  nazionale
della Pace, per la realizzazione del  collegamento  stradale  diretto
tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio  del  comune
di Stazzema e' assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo
straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di  euro
per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse  di
cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento
entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle  verifiche  sul
relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili  nei  sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto
di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano
definitivamente   acquisite   all'erario.   Agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000  euro  per  l'anno
2025 e a 2 milioni di euro per  l'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta  Ufficiale  n.
 118 del 22 maggio 2023, n.  125 del 30 maggio 2023 e n.  128  del  3
giugno 2023»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  All'articolo  18,  comma   3,   primo   periodo,   del
decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n.  136, dopo le parole:  "a  valere  sul
medesimo Piano" sono aggiunte le seguenti: ", nonche'  per  ulteriori
attivita' funzionali allo  svolgimento  dei  compiti  di  verifica  e
monitoraggio,  ivi  compreso  il   supporto   tecnico   ai   soggetti
attuatori". 
      1-ter. I contratti  sottoscritti  con  gli  esperti  incaricati
dalle Unita'  di  missione  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
presso le altre amministrazioni centrali ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.   80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.   113,  possono  essere
prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma
si provvede nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
attivita' di verifica e monitoraggio svolte dalle Unita' di  missione
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, lettera a),  numero  2),  capoverso  5-ter.2,  quarto
periodo, le parole: «, dalle province  autonome  o»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o dalle province autonome e»; 
    al comma 2: 
      al   primo   periodo,   le   parole:   «Federazione    sportiva
nazionale-ACI» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione  sportiva
nazionale-Automobile Club d'Italia»; 
      al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «derivanti  dall'attuazione  del  primo
periodo» e dopo le parole: «mediante corrispondente  riduzione»  sono
inserite le seguenti: «dello stanziamento»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Le  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per  l'anno  2025.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
   All'articolo 16: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, dopo le  parole:  «Gestione  governativa»  e'
inserita la seguente: «della»; 
      al secondo  periodo,  le  parole:  «dal  presente  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal primo  periodo»  e  dopo  le  parole:
«mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello
stanziamento»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  Nell'ambito  dell'aggiornamento   del   contratto   di
programma, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in favore  della
societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui  all'articolo
1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024,  n.   207,  e'  destinato
anche al finanziamento di binari  di  precedenza  in  stazione  sulla
linea  FL3  Roma  Tiburtina-Viterbo  Porta  Fiorentina  al  fine   di
incrementare la capacita' e la frequenza del servizio per un  importo
pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»; 
    alla rubrica, dopo le parole: «Gestione governativa» e'  inserita
la seguente: «della» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
per il potenziamento della linea  FL3  Roma  Tiburtina-Viterbo  Porta
Fiorentina». 
  Nel capo VI, dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 16-bis (Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione
e  mitigazione  urbanistica  connesse   al   progetto   della   linea
ferroviaria ad alta velocita' Salerno-Reggio Calabria). - 1. Al  fine
di procedere all'attuazione coordinata dei programmi e  dei  progetti
di  riqualificazione  e   mitigazione   urbanistica   connessi   alla
realizzazione  del  lotto  1a   Battipaglia-Romagnano   della   linea
ferroviaria ad alta velocita' Salerno-Reggio Calabria,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la  societa'  Rete  ferroviaria
italiana - RFI S.p.A., la regione Campania e  i  comuni  interessati,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, stipulano  un  protocollo  d'intesa
recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse
di  cui  al  comma  2  e  i  relativi  cronoprogrammi  procedurali  e
finanziari. 
    2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In  aggiunta  alle
risorse individuate dal  primo  periodo,  la  regione  Campania  puo'
concorrere  al  finanziamento  dei  programmi  e  dei   progetti   di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al comma 1 mediante
risorse proprie, ai fini della sottoscrizione del protocollo d'intesa
di cui al medesimo comma 1. 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 2,  primo  periodo,  pari  a  5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2026,  2027  e  2028,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
  All'allegato C: 
    al titolo  della  tabella,  le  parole:  «allo  svolgimento  allo
svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «allo svolgimento» e  le
parole: «"Milano  Cortina  2026,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«"Milano Cortina 2026",».