Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21
MAGGIO 2025, n. 73
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), le parole: «nei limiti» sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 3-bis:
1) al comma 3-bis:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: "ovvero il
contraente generale" sono inserite le seguenti: ", in qualita' di
autorita' espropriante," e le parole: "entro trenta giorni dalla"
sono sostituite dalle seguenti: "una volta divenuta efficace la";
1.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A tale
fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente
generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure
espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima
comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del
bene o del diritto reale di cui al primo periodo";
1.3) al secondo periodo, le parole: "di cui al primo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo e al
secondo periodo";
1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001";
1.5) al quarto periodo, le parole: "trenta giorni, di cui
al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni,
di cui al secondo periodo";
2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: "che
abbiano stipulato gli atti di cessione" e' inserita la seguente:
"volontaria" e, al quarto periodo, le parole: "e' ridotta a 10.000
euro" sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotta a un valore
massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra
indicati";
3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole:
"perizia giurata" sono inserite le seguenti: ", sottoscritta
congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o
usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita' espropriante,"»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' di cui al presente decreto nonche' di quelli di cui
all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la societa'
Stretto di Messina S.p.a. e' iscritta di diritto, ai sensi
dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al
medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023"».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Interventi per l'incremento della capacita' di
stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel
territorio nazionale). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di
interventi per l'incremento della capacita' di stoccaggio di gas
naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in
particolare nel settore marittimo, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e
5 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere
strategiche e di pubblica utilita' gia' oggetto di valutazione ai
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti
requisiti:
a) abbiano ottenuto il permesso per la costruzione e
l'esercizio;
b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle
risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101;
c) prevedano l'avvio dell'intervento, a pena di revoca del
finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del
provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
d) contribuiscano al superamento dei divari
infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale,
regionale o locale.
3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'istanza di riammissione al finanziamento, allegando il progetto
corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e
della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero
valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni
dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le
modalita' di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 388 del 12 ottobre
2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il
medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle
ipotesi di cui al comma 2, lettera c), o in caso di mancato rispetto
del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revoche
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all'erario.
4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente
articolo e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027
e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027,
2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 1-ter (Disposizioni per il finanziamento di opere
indifferibili e urgenti). - 1. Al fine di addivenire alla celere
realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la
societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata a sviluppare o completare in via
prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni
relativi al contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei
seguenti interventi:
a) strada statale 700 della Reggia di Caserta;
b) raddoppio della Galleria della Guinza;
c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico
Armo-Cantarana;
d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico
funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano;
e) strada statale 7-ter Salentina, tratto
Manduria-Grottaglie.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, a valere sulle risorse gia' destinate allo sviluppo di
studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma
2021-2025.
3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Un'ulteriore quota
delle risorse di cui al quinto periodo e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20
milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno
2026. A tal fine, e' corrispondentemente autorizzata la spesa per il
completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del
collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico
integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa
idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda".
Art. 1-quater (Cruscotto informativo per la gestione dei
contratti di appalto nel settore della logistica). - 1. E' istituito
il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra
privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai
soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di
conformita' alla normativa in materia fiscale, contributiva e di
lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto,
relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere la crescita del
settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con
l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di
situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e
all'erario nonche' per programmare e valutare, anche ai fini del
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle
amministrazioni statali, regionali e locali, le attivita' di
vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni
disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di
specifici archivi e la creazione di banche di dati unificate. Gli
organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del
Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito
della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale,
contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla
genuinita' degli appalti.
2. Il CIGAL e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle
imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno, il
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere) e la societa' Sviluppo Lavoro Italia Spa
alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo
funzionamento, gia' presenti nelle loro banche di dati, sulla base di
quanto disciplinato dal comma 4.
3. L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni
occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del
CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4
nonche' delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa e' titolare
del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la
realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il
trattamento dei dati. Con il medesimo decreto e' altresi' istituito
un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento
del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennita',
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative al livello nazionale con
riferimento al settore della logistica possono partecipare al
monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica
consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in
ordine ai flussi informativi riguardanti:
a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della
logistica;
b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non
genuine negli appalti;
c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in
materia di appalti;
d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di
appalti da parte degli organi preposti;
e) il monitoraggio.
6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la
partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del
tavolo tecnico di cui al comma 4.
7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a
seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti e'
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le
attivita' dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali
informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e
pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza
alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla
base dei quali sono elaborate le informazioni.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione
del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1-quinquies (Disposizioni urgenti per il completamento
delle attivita' di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della
variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra
Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento
funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100). - 1.
Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati
uno o piu' commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55, per le attivita' connesse al completamento delle attivita' di
progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza
strategica per lo sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio
della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico
commerciale transfrontaliero, nonche' della variante alla strada
statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e
degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della
strada statale 100. Ai commissari straordinari di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita',
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo
svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari di cui
al primo periodo possono avvalersi delle strutture della societa'
ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2025";
b) al comma 3, le parole: "di novanta giorni" sono
soppresse.
Art. 1-sexies (Misure straordinarie per l'accelerazione degli
interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il
potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara). - 1. Al
fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di
Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle
relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al
potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e
all'intermodalita' nei relativi retroporti, di garantire il
potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella
tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticita' connesse
alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte
San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' nominato un Commissario
straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il
Commissario straordinario, se dipendente pubblico, e' collocato fuori
ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo
l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario e'
attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31 dicembre
2027 e si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e
composta da un contingente massimo di personale pari a 7 unita' di
livello non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari. Il
personale di cui al primo periodo e' individuato tra i dipendenti di
amministrazioni pubbliche centrali e territoriali o di societa'
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri
enti pubblici, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Tale personale e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altra analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Si
applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al
personale non dirigenziale della struttura di supporto e'
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con uno o piu'
provvedimenti del Commissario straordinario puo' essere prevista la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Possono essere altresi'
nominati esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso e'
definito con provvedimento del Commissario straordinario, a valere
sulle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo annuo di euro
50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La
struttura cessa al termine dell'incarico del Commissario
straordinario.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, con
proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, puo' nominare fino a due
sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue
funzioni. I sub-commissari, se dipendenti pubblici, sono collocati
fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo
l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata
dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
compenso dei sub-commissari e' determinato, con il provvedimento di
nomina di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. L'incarico di sub-commissario cessa al termine dell'incarico
del Commissario straordinario.
4. Per i fini di cui al presente articolo e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le risorse
di cui al presente comma e le ulteriori risorse destinate agli
interventi di cui al medesimo comma 1. Per i medesimi fini e'
autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e di 1.074.209
euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «n. 165 e il numero dei
beneficiari.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e il numero
dei beneficiari";»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole:
"sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "sulla
base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi
relativi agli interventi edilizi";
a-ter) all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i
servizi di ingegneria e architettura"»;
alla lettera c):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 1:
01.1) al primo periodo, dopo le parole: "di 500.000 euro o"
sono inserite le seguenti: ", se superiore, nel limite" e dopo le
parole: "pubblica e privata incolumita'" sono aggiunte le seguenti:
", comunque nel limite della soglia europea";
01.2) al secondo periodo, dopo le parole: "di servizi o
forniture" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi servizi tecnici
necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora
l'amministrazione competente non disponga di adeguate
professionalita',"»;
il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui
all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di
misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi
1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita'
derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore
a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore
termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di
emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile,
di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali
circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni
appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste dal presente articolo"»;
il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) il comma 8 e' abrogato»;
alla lettera d), capoverso Art. 140-bis:
al comma 1, le parole: «del codice di protezione civile» sono
sostituite dalle seguenti: «, del codice della protezione civile» e
dopo le parole: «dell'articolo 140» sono inserite le seguenti: «del
presente codice»;
al comma 2, le parole: «dei limiti di cui all'articolo 140,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del limite di 500.000 euro
di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia
europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo»,
dopo le parole: «a trenta giorni» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,», le parole: «nei limiti massimi di importo
stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «nei limiti massimi di importo stabiliti nei
provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1,
del codice della protezione civile, di cui al citato decreto
legislativo n. 1 del 2018» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'affidamento diretto di cui al primo periodo non e'
comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore
alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo
pari o superiore al triplo della soglia europea»;
al comma 3:
alla lettera b), dopo le parole: «tra soggetti idonei» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera d), le parole: «della sua tempistica» sono
sostituite dalle seguenti: «dei tempi del suo svolgimento»;
alla lettera e), la parola: «velocizzare» e' sostituita dalla
seguente: «accelerare»;
alla lettera f), le parole: «alle tempistiche» sono sostituite
dalle seguenti: «ai tempi» e le parole: «della sua tempistica» sono
sostituite dalle seguenti: «dei suoi tempi di svolgimento»;
dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di
gara puo' essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per
cento, nei limiti delle disponibilita' del quadro economico"»;
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) all'allegato V.2:
1) all'articolo 2:
1.1) al comma 1:
1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: "di
uno" sono inserite le seguenti: "o piu'";
1.1.2) alla lettera b), le parole: "ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono
sostituite dalle seguenti: "di amministrazioni pubbliche, come
definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165";
1.1.3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo
periodo dell'alinea del presente comma";
1.2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo
necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o
qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati";
2) all'articolo 6, il comma 4 e' abrogato»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del
presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a
decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai
sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei
procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata
in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalita' per la ripartizione delle risorse e i
criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento
delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attivita'
svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni
appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi
ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per
lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono
posti a valere sulle risorse gia' accantonate nei quadri economici
relativi alle singole procedure di affidamento»;
al comma 2, capoverso Art. 46-bis:
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «utilita' conseguite»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 76 del medesimo
codice» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo n.
36 del 2023».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Misure urgenti per l'incremento dell'efficienza
del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari). - 1.
All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per le medesime
finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per
l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i
necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2026".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.170.000 euro
per l'anno 2025 e a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 3274 del 20 marzo
2003,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003,».
Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il completamento degli
interventi infrastrutturali). - 1. All'articolo 19 del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e 12 milioni di euro
per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", 12 milioni di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026";
b) al comma 5, le parole: "novanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "centoventi giorni" e le parole: "centoventi giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";
c) al comma 7, le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle
seguenti: "2024, 2025 e 2026" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo si
provvede alla ricognizione dello stato di attuazione degli
interventi, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di
revoca dei finanziamenti ai sensi del comma 5".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 3-ter (Disposizioni urgenti per il completamento degli
interventi infrastrutturali relativi all'autostrada Salerno-Reggio
Calabria). - 1. Al fine di procedere celermente al completamento dei
lotti gia' finanziati compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia
dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, l'amministratore delegato
pro tempore della societa' ANAS S.p.A. e' nominato Commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario
straordinario di cui al primo periodo puo' nominare un
sub-commissario, scelto tra il personale della societa' ANAS S.p.A.,
dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo e
all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni
di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Al Commissario straordinario di cui al primo
periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS S.p.A. puo'
avvalersi delle strutture della medesima societa' e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti
territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di messa in
sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli
interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi
all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui
all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo
4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione
vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma
nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al
Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32
del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020
cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attivita' aventi ad
oggetto gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo
periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario
di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni
finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonche' la
ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini
dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 15
settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi
procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui
al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del
decreto-legge n. 59 del 2021.
2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attivita' e alla
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 3-quinquies (Tavolo tecnico per le opere pubbliche
incompiute). - 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di monitoraggio
delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico composto da
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico ha
il compito di fissare i criteri per l'individuazione delle opere
incompiute da avviare prioritariamente a realizzazione nonche' di
definire percorsi per il miglioramento dei processi di monitoraggio
delle opere incompiute e di identificare le principali criticita' che
ne impediscono il completamento. Le amministrazioni competenti
provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Art. 3-sexies (Risorse straordinarie per l'adeguamento
infrastrutturale delle capitanerie di porto - Guardia costiera). - 1.
Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto
2022, n. 108, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e
di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025,
mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9,
comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e, quanto a 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 3-septies (Disposizioni urgenti in materia di valutazione di
impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi
quale unico obiettivo la difesa nazionale). - 1. All'articolo 6,
comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti o parti di
progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi
dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli
articoli 23 e 25 del presente decreto"».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso Art. 6-bis:
al comma 1:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei tempi di
attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i
periodi di attesa del vettore dovuti all'inattivita' del committente,
del caricatore o del destinatario della merce»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di tali operazioni,
nonche'» e' inserita la seguente: «circa»;
al comma 2, quinto periodo, la parola: «ISTAT» e' soppressa e
dopo le parole: «(Indice FOI)» sono inserite le seguenti: «, rilevato
dall'Istituto nazionale di statistica»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, dopo le parole: «articoli 164 e 167 del» sono
inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, le parole: ", il vettore" sono sostituite
dalle seguenti: "per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che,
nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle
loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, e' inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento
e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di
eccezionalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP e'
integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio
dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale
per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e
infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilita' con
sistemi informativi geografici (GIS) gia' in uso da parte di societa'
concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti
proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e di enti
regionali di gestione della rete stradale locale, nonche' con i
sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con
la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e
di proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di
tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e
dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo
periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei
transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalita' tracciati e di
garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della
circolazione. Le modalita' operative e tecniche per l'attuazione
dell'interoperabilita' dei sistemi di cui al presente comma, ivi
comprese le modalita' per l'avvio della fase sperimentale, sono
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto
sono definite le modalita' di classificazione in termini di
percorribilita' dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione
e autorizzazione, che rimangono attribuiti agli enti proprietari o
gestori dei tratti stradali o autostradali interessati, e sono
altresi' definite le modalita' di rappresentazione dei tracciamenti,
acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico
sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini delle verifiche da
parte delle autorita' competenti per il controllo del traffico e
dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati".
3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
3-bis sono autorizzate la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, di
3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro per
l'anno 2027 nonche' la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027 per l'attivita' di avvio, gestione, manutenzione e
conduzione del sistema di cui al medesimo comma 3-bis nonche' per
l'attivita' di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto
eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture
stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di
euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «PatentiViaPoste S.c.p.A., sono» sono
sostituite dalle seguenti: «PatentiViaPoste S.c.p.A. sono»;
al comma 3:
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Alle imprese
autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e sbarco da e su nave
e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei
porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle
aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla
destinazione finale, puo' comunque essere rilasciato un numero
massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero
dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei dipendenti e
soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale
temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come
attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale»;
al terzo periodo, dopo le parole: «di un solo passeggero,» sono
inserite le seguenti: «individuato nella persona del titolare
dell'autorizzazione ovvero»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque circola in
violazione delle disposizioni del quarto periodo e' soggetto alla
sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico
istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle
apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di
velocita' utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per
ciascun dispositivo la conformita' ad un tipo, marca e modello
approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' definito il modello
informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al
primo periodo e sono indicate le relative modalita' di comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i
requisiti di collocazione e uso nonche' di approvazione e
omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a
legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo e'
condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle
apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La
disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta
giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.
3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre
2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, la parola: "30.000" e' sostituita dalla
seguente: "100.000";
b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole:
"Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo," e le parole: "dal
1° ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre
2026";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Decorso il
termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere
dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3
ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualita'
dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani,
di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione
delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facolta' per le
regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3
ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine di
cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma
1, dei rispettivi piani di qualita' dell'aria e la modifica dei
relativi provvedimenti attuativi"».
All'articolo 6:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della
determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi
alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il
mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione
dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei
prodotti industriali»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Allo
scopo di garantire omogeneita' operativa e uniformita' gestionale
alle previsioni di cui ai PRP, nelle more della revisione organica
della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree
di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli
PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente
considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole
porzioni dei medesimi ne' ai singoli compendi affidati in
concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si
applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione"»;
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: « della stagione balneare di una
settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo
periodo » sono sostituite dalle seguenti: «e la fine della stagione
balneare di una settimana»;
al terzo periodo, le parole: «assistenza bagnanti» sono
sostituite dalle seguenti: «assistenza ai bagnanti»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del termine di cui al
comma 1" e dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo'" sono inserite le seguenti: "in ogni caso".
2-ter. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16
del codice della navigazione e' soppresso.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter,
pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 7:
la parola: «laguna», ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: «Laguna»;
al comma 1, lettera b), le parole: «il Trentino-Alto Adige» sono
sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «del settore» sono sostituite dalle
seguenti: «dei settori» e le parole: «, assistenza» sono sostituite
dalle seguenti: «e di assistenza»;
al comma 2, le parole: «contratto collettivo nazionale del
lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo
nazionale di lavoro»;
al comma 3, le parole: «si provvede, quanto» sono sostituite
dalla seguente: «pari» e dopo le parole: «per l'anno 2027,» sono
inserite le seguenti: «si provvede».
Nel capo III, dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.). - 1. In deroga
alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di
amministratore unico della societa' ENAC Servizi S.r.l., societa' in
house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), puo' essere
conferito anche a dipendenti dell'ENAC. In tal caso il dipendente e'
collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di
appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facolta'
assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso
dell'amministratore unico e' determinato ai sensi delle disposizioni
vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente
a carico dell'ENAC Servizi S.r.l.».
All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «che non abbiano avuto accesso ai Fondi
di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e
comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «che non rientrino in
alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26» e le parole:
«revisione prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «revisione dei
prezzi»;
alla lettera b), le parole: «gia' assunti, e» sono sostituite
dalle seguenti: «gia' assunti e»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in
aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti:
«applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o
contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione»;
alla rubrica, le parole: «revisione prezzi» sono sostituite
dalle seguenti: «revisione dei prezzi».
All'articolo 10:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 20, comma 2-ter, primo periodo, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo la parola: "interregionali"
sono inserite le seguenti: "o regionali"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per
la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
ferroviarie e strategiche). - 1. L'apposizione delle protezioni di
cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, puo' essere effettuata, oltre che dall'addetto alla
custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore
dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione
della circolazione ferroviaria o alla manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone
l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 112 del
2015 nonche' da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione,
incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione
della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui
al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, puo' essere effettuata anche dal personale
delle imprese affidatarie delle attivita' di manutenzione o di
costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti
incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attivita' di
cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata
formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2024, per
gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui
all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".
Art. 10-ter (Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia
di sicurezza e regolarita' della circolazione ferroviaria). - 1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al terzo comma, le parole: "da L. 100.000 a L. 500.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.000 a euro 15.000";
b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: "da L. 7.000 a L.
21.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 600";
c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: "da L. 10.000 a
L. 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 900";
d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: "da lire 50.000
a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro
15.000";
e) all'articolo 38:
1) al primo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al secondo comma, le parole: "da L. 50.000 a L. 500.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 10.000";
f) all'articolo 41:
1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al terzo comma, le parole: "da L. 150.000 a L. 450.000"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 4.500 a euro 10.000";
g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: "da L. 30.000 a
L. 90.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 900 a euro
3.000"».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Disposizioni relative alla convenzione unica tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS
S.p.A.). - 1. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 11-ter (Disposizioni urgenti per l'avvio delle attivita'
della societa' Autostrade dello Stato Spa). - 1. Al fine di
consentire l'avvio delle attivita' della societa' Autostrade dello
Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-decies, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzato
il trasferimento alla medesima societa' di un contributo in conto
esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di
euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione
delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-decies, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzato
il trasferimento alla societa' Autostrade dello Stato Spa di un
contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025,
di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per
l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi
di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti da
finanziare con le risorse di cui al primo periodo sono individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo
programma di interventi predisposto dalla societa' Autostrade dello
Stato Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «del comma 7-bis»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole:
«rinnovabili, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili
nonche'»;
alla lettera c), capoverso 7-bis:
al primo periodo, la parola: «ricadenti» e' sostituita dalla
seguente: « situate »;
al terzo periodo, le parole: «insistenti sui» sono sostituite
dalle seguenti: «esistenti nei».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei
luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione
Toscana). - 1. Al fine di valorizzare i luoghi della memoria di
Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonche' il Parco nazionale
della Pace, per la realizzazione del collegamento stradale diretto
tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio del comune
di Stazzema e' assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo
straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse di
cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento
entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle verifiche sul
relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili nei sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto
di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano
definitivamente acquisite all'erario. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno
2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3
giugno 2023»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: "a valere sul
medesimo Piano" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per ulteriori
attivita' funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e
monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti
attuatori".
1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti incaricati
dalle Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e
resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere
prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
attivita' di verifica e monitoraggio svolte dalle Unita' di missione
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza».
All'articolo 15:
al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter.2, quarto
periodo, le parole: «, dalle province autonome o» sono sostituite
dalle seguenti: «o dalle province autonome e»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Federazione sportiva
nazionale-ACI» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione sportiva
nazionale-Automobile Club d'Italia»;
al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del primo
periodo» e dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono
inserite le seguenti: «dello stanziamento»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 16:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «Gestione governativa» e'
inserita la seguente: «della»;
al secondo periodo, le parole: «dal presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «dal primo periodo» e dopo le parole:
«mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello
stanziamento»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di
programma, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in favore della
societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo
1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' destinato
anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla
linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina al fine di
incrementare la capacita' e la frequenza del servizio per un importo
pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;
alla rubrica, dopo le parole: «Gestione governativa» e' inserita
la seguente: «della» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
per il potenziamento della linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta
Fiorentina».
Nel capo VI, dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione
e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea
ferroviaria ad alta velocita' Salerno-Reggio Calabria). - 1. Al fine
di procedere all'attuazione coordinata dei programmi e dei progetti
di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla
realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea
ferroviaria ad alta velocita' Salerno-Reggio Calabria, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la societa' Rete ferroviaria
italiana - RFI S.p.A., la regione Campania e i comuni interessati,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stipulano un protocollo d'intesa
recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse
di cui al comma 2 e i relativi cronoprogrammi procedurali e
finanziari.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In aggiunta alle
risorse individuate dal primo periodo, la regione Campania puo'
concorrere al finanziamento dei programmi e dei progetti di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al comma 1 mediante
risorse proprie, ai fini della sottoscrizione del protocollo d'intesa
di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
All'allegato C:
al titolo della tabella, le parole: «allo svolgimento allo
svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «allo svolgimento» e le
parole: «"Milano Cortina 2026,» sono sostituite dalle seguenti:
«"Milano Cortina 2026",».