Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17
GIUGNO 2025, N. 84
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «se i pagamenti sono eseguiti»
sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i pagamenti siano
eseguiti» e le parole: «n. 241."» sono sostituite dalle seguenti: «n.
241"»;
al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: «Capo» e'
sostituita dalla seguente: «capo»;
alla lettera f):
al numero 1), dopo le parole: «alla lettera c),» e'
inserita la seguente: «alinea,»;
al numero 2), dopo le parole: «alla lettera c-bis),» e'
inserita la seguente: «alinea,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il
reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione
di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce
un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul
bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai
sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle
condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia
contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene»;
al comma 3, dopo le parole: «lettera b)» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo le parole: «lettera e)» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «nonche' la disposizione
del comma 2,» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «numero 2, lettera f),» sono sostituite
dalle seguenti: «numero 2), lettera f) e».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti
variabili). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le
disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), le parole: «del codice civile."» sono
sostituite dalle seguenti: «del codice civile"».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «tutti redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «tutti i redditi»;
alla lettera b), capoverso 4-ter:
al quinto periodo, le parole: «a meno che non e' revocata»
sono sostituite dalle seguenti: «a meno che non sia revocata»;
al settimo periodo, dopo le parole: «di comunicazione
dell'esercizio e» e' inserita la seguente: «della»;
all'ottavo periodo, le parole: «che integrano» sono
sostituite dalle seguenti: «per i quali sussistono».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «di contrasto ai» sono sostituite
dalle seguenti: «per il contrasto dei».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, la parola: «inclusi» e' sostituita
dalla seguente: «compresi», le parole: «aliquote IMU» sono sostituite
dalle seguenti: «aliquote dell'IMU» e dopo le parole: «senza
l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757» sono
inserite le seguenti: «, o in difformita' da esso».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta
municipale propria per lo svolgimento di attivita' sportive). - 1. Ai
fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui
all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo
svolgimento delle attivita' sportive di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni
individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i
corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con
modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale per
verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma
6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di
cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente
e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet
istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e,
nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del
singolo comune, detto ambito puo' essere esteso fino a quello
regionale.
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1,
ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma
759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le
associazioni sportive dilettantistiche e per le societa' sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle
attivita' sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto
registro. In ogni caso, non si da' luogo al rimborso delle somme gia'
versate».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «del predetto testo unico»
sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995» e le parole: «regolamento (UE) n. 651/2014/UE» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014»;
alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole
da: «che dichiara» fino a: «dell'Unione europea,» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «in fine,» sono soppresse e le
parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono
aggiunte».
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: «o ad esso riconducibili in
qualunque forma» sono inserite le seguenti: «e le parole: "ne' alle
agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276"»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 58, le parole: «dell'articolo 17,
sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «del sesto comma
dell'articolo 17»;
alla lettera b), dopo le parole: «al comma 59,» sono inserite
le seguenti: «al primo periodo, le parole: ", come sostituita dal
comma 57 del presente articolo," sono soppresse e,»;
alla rubrica, le parole: «e movimentazione merci» sono
sostituite dalle seguenti: «e della movimentazione di merci».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla
seguente: «abrogata»;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono
fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis:
al primo periodo, la parola: «concernente» e' sostituita
dalla seguente: «concernenti», dopo le parole: «comma 1, lettera l),»
sono inserite le seguenti: «del presente decreto,», le parole: «della
Repubblica italiana» sono soppresse e le parole: «dall'articolo
33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal citato articolo 33-ter»;
al secondo periodo, le parole: «all'art. 33-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «al predetto articolo 33-ter»;
alla rubrica, le parole: «Modifiche decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «Modifiche al decreto».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo
2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 2, la parola: «non» e' soppressa;
alla rubrica, le parole: «dichiarazioni 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «dichiarazioni fiscali dell'anno 2024».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di
estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). - 1. Il
secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini
dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma
235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al
comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.
15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il
versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che
l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro
presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da
parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso
articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della
comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima
legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del
citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione
attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta
l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti
pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le
somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al
presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili.
Art. 12-ter (Imposta sostitutiva per annualita' ancora soggette
ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo
per il biennio 2025-2026). - 1. I soggetti che hanno applicato gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente
al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge
al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti
del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il
regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del
presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e'
costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro
autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, in ciascuna annualita' e il
valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o
superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o
superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o
superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o
superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a
3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta
sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia'
dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso
incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al
comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello
di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello
di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello
di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al
comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli
periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano
le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per
cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un
ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a
5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri
forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al
presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti
circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2019 e il
2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione
dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia
di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto
dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non
normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma
6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione
degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa,
non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il
30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste
dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta
sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla
differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia'
dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello
stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui
alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza
tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita'
interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25
per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui
alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono
diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma
7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da
versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere
inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e
il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo
di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi
calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso
di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si
perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di
una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento
della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della
rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme
versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla
rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata
dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero
in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli
soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il
versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o
associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica
soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo
alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto
di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del
regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate,
fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.
13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un
provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle
fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso
degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza
dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui
al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di
mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la
decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di
riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque
validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e'
possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma
17.
15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui
all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i
soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con
l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di
ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che
aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato,
per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e
2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente
articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita'
oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni
caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al
concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i
termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al
medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31
dicembre 2026.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle
opzioni di cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027,
89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e
43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate di cui al presente articolo, e, quanto a 26.931.667 euro per
l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro
per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000
euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209».
All'articolo 13:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «possibile» e'
sostituita dalla seguente: «consentito»;
al comma 2, le parole: «adottano il» sono sostituite dalle
seguenti: «si avvalgono del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Motivazione delle esigenze di indagine e
controllo nei verbali di accesso). - 1. All'articolo 12, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali
redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e
adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che
hanno giustificato l'accesso".
2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti
di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i
rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
All'articolo 15:
al comma 2, dopo le parole: «capoverso 3-ter» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «si provvede quanto»
sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto», le parole:
«numero 2, capoverso 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «numero
2), capoverso 3-ter,» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle
seguenti: «e, quanto».