(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  17
  GIUGNO 2025, N. 84 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera e): 
          al numero 1), le parole: «se  i  pagamenti  sono  eseguiti»
sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i  pagamenti  siano
eseguiti» e le parole: «n. 241."» sono sostituite dalle seguenti: «n.
241"»; 
          al  numero  2),  capoverso  6-bis,  la  parola:  «Capo»  e'
sostituita dalla seguente: «capo»; 
        alla lettera f): 
          al numero  1),  dopo  le  parole:  «alla  lettera  c),»  e'
inserita la seguente: «alinea,»; 
          al numero 2), dopo le parole:  «alla  lettera  c-bis),»  e'
inserita la seguente: «alinea,»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, il comma 1  dell'articolo  67  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso  che  il
reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione
di altri diritti reali di godimento su un bene  immobile  costituisce
un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello  stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto  reale  sul
bene immobile, mentre si qualifica  come  plusvalenza,  tassabile  ai
sensi delle lettere b) e  b-bis)  del  comma  1  al  ricorrere  delle
condizioni temporali  ivi  previste,  se  il  disponente  si  spoglia
contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene»; 
      al comma 3,  dopo  le  parole:  «lettera  b)»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 4,  dopo  le  parole:  «lettera  e)»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 5, primo periodo, le parole: «nonche' la  disposizione
del comma 2,» sono soppresse; 
      al comma 6, le parole: «numero 2, lettera f),» sono  sostituite
dalle seguenti: «numero 2), lettera f) e». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed  emolumenti
variabili).  -  1.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  2025,   le
disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, si applicano ai soggetti indicati nelle  lettere  a)  e  b)  del
comma 1 dell'articolo 162-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1,04  milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,  comma  1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, lettera b), le parole: «del codice  civile."»  sono
sostituite dalle seguenti: «del codice civile"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «tutti redditi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tutti i redditi»; 
        alla lettera b), capoverso 4-ter: 
        al quinto periodo, le parole: «a meno che  non  e'  revocata»
sono sostituite dalle seguenti: «a meno che non sia revocata»; 
        al  settimo  periodo,  dopo  le  parole:  «di   comunicazione
dell'esercizio e» e' inserita la seguente: «della»; 
        all'ottavo  periodo,  le   parole:   «che   integrano»   sono
sostituite dalle seguenti: «per i quali sussistono». 
    All'articolo 5: 
      alla rubrica, le parole:  «di  contrasto  ai»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il contrasto dei». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, primo periodo, la parola: «inclusi»  e'  sostituita
dalla seguente: «compresi», le parole: «aliquote IMU» sono sostituite
dalle  seguenti:  «aliquote  dell'IMU»  e  dopo  le  parole:   «senza
l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma  757»  sono
inserite le seguenti: «, o in difformita' da esso». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di esenzione  dall'imposta
municipale propria per lo svolgimento di attivita' sportive). - 1. Ai
fini  dell'esenzione   dall'imposta   municipale   propria   di   cui
all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre  2019,
n.  160,  per  l'applicazione  delle   disposizioni   riferite   allo
svolgimento delle attivita' sportive di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera  m),  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012,  n.  200,  i  comuni
individuano,   sentite   le   rappresentanze   sportive   locali,   i
corrispettivi  medi  previsti  per  analoghe  attivita'  svolte   con
modalita'  concorrenziali  nello  stesso  ambito   territoriale   per
verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4,  comma
6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi  di
cui al primo periodo del presente comma sono individuati  annualmente
e sono  pubblicati  da  ciascun  comune  nel  proprio  sito  internet
istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale  e,
nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del
singolo comune,  detto  ambito  puo'  essere  esteso  fino  a  quello
regionale. 
      2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del  comma  1,
ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma
759, lettera g), della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  per  le
associazioni sportive dilettantistiche e  per  le  societa'  sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, rileva  la  sola  iscrizione  nel  registro  nazionale  delle
attivita' sportive di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione  nel  predetto
registro. In ogni caso, non si da' luogo al rimborso delle somme gia'
versate». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo le parole: «del predetto  testo  unico»
sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 504  del
1995» e le parole: «regolamento (UE) n. 651/2014/UE» sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014»; 
        alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le  parole
da: «che dichiara» fino a: «dell'Unione europea,» sono soppresse; 
        alla lettera c), le parole: «in fine,» sono  soppresse  e  le
parole:  «sono  inserite»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sono
aggiunte». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1,  dopo  le  parole:  «o  ad  esso  riconducibili  in
qualunque forma» sono inserite le seguenti: «e le parole:  "ne'  alle
agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276"»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a), capoverso 58, le parole: «dell'articolo  17,
sesto comma,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  sesto  comma
dell'articolo 17»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «al comma 59,» sono inserite
le seguenti: «al primo periodo, le parole:  ",  come  sostituita  dal
comma 57 del presente articolo," sono soppresse e,»; 
        alla  rubrica,  le  parole:  «e  movimentazione  merci»  sono
sostituite dalle seguenti: «e della movimentazione di merci». 
    All'articolo 10: 
      al  comma  1,  la  parola:  «soppressa»  e'  sostituita   dalla
seguente: «abrogata»; 
      al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
fatti salvi i comportamenti adottati dai  contribuenti  anteriormente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis: 
        al primo periodo,  la  parola:  «concernente»  e'  sostituita
dalla seguente: «concernenti», dopo le parole: «comma 1, lettera l),»
sono inserite le seguenti: «del presente decreto,», le parole: «della
Repubblica italiana»  sono  soppresse  e  le  parole:  «dall'articolo
33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal citato articolo 33-ter»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «all'art.  33-ter»   sono
sostituite dalle seguenti: «al predetto articolo 33-ter»; 
        alla rubrica, le parole: «Modifiche decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «Modifiche al decreto». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo
2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 2, la parola: «non» e' soppressa; 
      alla rubrica, le parole: «dichiarazioni 2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dichiarazioni fiscali dell'anno 2024». 
    Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia  di
estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). -  1.  Il
secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022,  n.  197,  si  interpreta  nel  senso   che,   ai   soli   fini
dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi  nella
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al  comma
235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di  cui  al
comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27  dicembre  2024,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,  n.
15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con  il
versamento della  prima  o  unica  rata  delle  somme  dovute  e  che
l'estinzione   e'   dichiarata   dal   giudice    d'ufficio    dietro
presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle  entrate  -
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero,  in  sua  assenza,  da
parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso
articolo  1,  comma  235,  della  legge  n.  197  del  2022  e  della
comunicazione prevista dall'articolo 1,  comma  241,  della  medesima
legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del
citato  decreto-legge  n.  202  del  2024  e   della   documentazione
attestante il versamento della prima o unica rata. 
      2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma  236
dell'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  comporta
l'inefficacia  delle  sentenze  di   merito   e   dei   provvedimenti
pronunciati nel corso del processo e non  passati  in  giudicato.  Le
somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui  al
presente  comma,  restano  definitivamente  acquisite  e   non   sono
rimborsabili. 
      Art. 12-ter (Imposta sostitutiva per annualita' ancora soggette
ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato  preventivo
per il biennio 2025-2026). - 1. I soggetti che  hanno  applicato  gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che,  relativamente
al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini  di  legge
al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6  e  seguenti
del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare  il
regime  di  ravvedimento  di  cui  al  presente  articolo,   versando
l'imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi  e  delle  relative
addizionali,   nonche'   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, come determinata ai  sensi  dei  commi  da  2  a  10  del
presente articolo. 
      2. Ai  fini  del  comma  1,  la  base  imponibile  dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e'
costituita dalla differenza tra il  reddito  d'impresa  o  di  lavoro
autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto,  in  ciascuna  annualita'  e  il
valore dello stesso incrementato nella misura del: 
        a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; 
        b) 10 per cento per i  soggetti  con  punteggio  ISA  pari  o
superiore a 8 e inferiore a 10; 
        c) 20 per cento per i  soggetti  con  punteggio  ISA  pari  o
superiore a 6 e inferiore a 8; 
        d) 30 per cento per i  soggetti  con  punteggio  ISA  pari  o
superiore a 4 e inferiore a 6; 
        e) 40 per cento per i  soggetti  con  punteggio  ISA  pari  o
superiore a 3 e inferiore a 4; 
        f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore  a
3. 
      3. Ai  fini  del  comma  1,  la  base  imponibile  dell'imposta
sostitutiva dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e'
costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia'
dichiarato  in  ciascuna  annualita'  e  il   valore   dello   stesso
incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 
      4. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti  di  cui  al
comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e
delle relative addizionali con l'aliquota del: 
        a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il  livello
di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; 
        b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il  livello
di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 
        c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il  livello
di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 
      5. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti  di  cui  al
comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 
      6. In considerazione della pandemia di  COVID-19,  per  i  soli
periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano
le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5  diminuite  del  30  per
cento. 
      7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo,  con  un
ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,  esclusi  quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo  54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  fino  a
5.164.569  euro  e  che  non  determinano  il  reddito  con   criteri
forfetari, possono accedere al  regime  di  ravvedimento  di  cui  al
presente articolo  nel  caso  in  cui  sussista  una  delle  seguenti
circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2019 e  il
2023: 
        a)  hanno  dichiarato   una   delle   cause   di   esclusione
dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della  pandemia
di COVID-19, introdotte con i decreti del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  adottati  in  attuazione   del   combinato   disposto
dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e  dell'articolo  148  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
        b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione  di  non
normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo  9-bis,  comma
6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
        c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione
degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa,
non  rientranti  nel  medesimo  ISA,  qualora  l'importo  dei  ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente  superi  il
30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 
      8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze  previste
dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini  del  calcolo  dell'imposta
sostitutiva da versare per il ravvedimento: 
        a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle  imposte
sui  redditi  e  delle  relative  addizionali  e'  costituita   dalla
differenza tra  il  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  gia'
dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore  dello
stesso incrementato nella misura del 25 per cento; 
        b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e  delle
relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di  cui
alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento; 
        c) la base imponibile dell'imposta  sostitutiva  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e' costituita  dalla  differenza
tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita'
interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25
per cento; 
        d)  l'imposta  sostitutiva   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di  cui
alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento. 
      9. Le imposte sostitutive delle imposte  sui  redditi  e  delle
relative  addizionali  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, determinate con le modalita' di  cui  al  comma  8,  sono
diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma
7, lettera c). 
      10.  In  ogni  caso,   il   valore   complessivo   dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da
versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo'  essere
inferiore a 1.000 euro. 
      11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui  al  presente
articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e
il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo
di dieci rate  mensili  di  pari  importo,  maggiorate  di  interessi
calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.  In  caso
di  pagamento  rateale,  l'opzione,  per  ciascuna   annualita',   si
perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.  Il  pagamento  di
una delle rate, diverse dalla prima, entro il  termine  di  pagamento
della rata successiva non comporta la decadenza dal  beneficio  della
rateizzazione. Non si fa  comunque  luogo  al  rimborso  delle  somme
versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla
rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti  in  forma  associata
dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o  associati,  ovvero
in caso di redditi prodotti dai  soggetti  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera a), del medesimo testo unico,  imputati  ai  singoli
soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo  unico,  il
versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative  addizionali  puo'  essere   eseguito   dalla   societa'   o
associazione in luogo dei singoli soci o associati. 
      12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica
soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo
alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi  di  atto
di accertamento, di cui all'articolo  6-bis  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 
      13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel  corso  del
regolare pagamento rateale di cui al  comma  11,  nei  confronti  dei
soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  600,  nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  54,
secondo comma, secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non  possono  essere  effettuate,
fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: 
        a) intervenuta decadenza dal concordato  preventivo  biennale
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio  2024,  n.
13; 
        b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma  1
di una misura cautelare, personale o reale,  ovvero  notifica  di  un
provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti  previsti  dal
decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  ad  eccezione  delle
fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, nonche' dell'articolo 2621 del  codice  civile  e  degli  articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,  commessi  nel  corso
degli anni d'imposta dal 2019 al 2023; 
        c) mancato perfezionamento  del  ravvedimento  per  decadenza
dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo; 
        d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione  di  cui
al comma 7 del presente articolo. 
      14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in  caso  di
mancato pagamento di  una  delle  rate  previste  dal  comma  11,  la
decadenza   intervenuta   riguarda   unicamente    l'annualita'    di
riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque
validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e'
possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma
17. 
      15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui  all'articolo
13 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  e  di  cui
all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso. 
      16. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  per  i
soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide  con
l'anno solare, al periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  di
ciascun anno di riferimento. 
      17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della  legge  27  luglio
2000, n. 212,  per  i  soggetti  a  cui  si  applicano  gli  ISA  che
aderiscono al concordato preventivo biennale e  che  hanno  adottato,
per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021  e
2022, il regime di ravvedimento  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo,  i  termini  di  decadenza  per  l'accertamento,   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  relativi  alle  annualita'
oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.  In  ogni
caso, per i soggetti a cui si applicano gli  ISA  che  aderiscono  al
concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026,  i
termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo  articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973  e  al
medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati  al  31
dicembre 2026. 
      18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  di  comunicazione  delle
opzioni di cui al presente articolo. 
      19. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in
84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro  per  l'anno  2027,
89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per  l'anno  2029  e
43.350.000 euro per l'anno 2030, si  provvede,  quanto  a  57.933.333
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate di cui al presente articolo, e, quanto a 26.931.667 euro  per
l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027,  a  89.235.000  euro
per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno  2029  e  a  43.350.000
euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo  di
cui all'articolo 62, comma 1, del  decreto  legislativo  27  dicembre
2023, n. 209». 
    All'articolo 13: 
      al  comma  1,  secondo  periodo,  la  parola:  «possibile»   e'
sostituita dalla seguente: «consentito»; 
      al comma 2, le parole:  «adottano  il»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «si avvalgono del» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «del presente articolo». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art.  13-bis  (Motivazione  delle  esigenze  di   indagine   e
controllo nei verbali di accesso). - 1.  All'articolo  12,  comma  1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: "Negli atti di autorizzazione  e  nei  processi  verbali
redatti  ai  sensi  del  comma  4  devono  essere   espressamente   e
adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni  che
hanno giustificato l'accesso". 
      2.  Le  disposizioni  del   secondo   periodo   del   comma   1
dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  introdotto  dal
comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti
di  autorizzazione  e  ai  processi  verbali   di   accesso   redatti
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti  e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e  i
rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto». 
    All'articolo 15: 
      al comma 2, dopo le parole: «capoverso 3-ter»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «si provvede  quanto»
sono sostituite dalle seguenti: «si  provvede,  quanto»,  le  parole:
«numero 2, capoverso 3-ter» sono sostituite dalle  seguenti:  «numero
2), capoverso 3-ter,» e le parole: «e quanto» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e, quanto».