Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
GIUGNO 2025, N. 96
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 4,
dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «sulle aree interessate
dagli eventi» sono inserite le seguenti: «connessi ai Giochi di cui
al comma 1,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «ai fini del bilancio
triennale 2025-2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione:
«,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti:
«made in Italy»;
al terzo periodo, la parola: «necessarie» e' sostituita dalla
seguente: «necessari»;
al quarto periodo, le parole: «di parte capitale» sono
sostituite dalle seguenti: «di conto capitale», dopo le parole: «ai
fini del bilancio triennale 2025-2027» e' inserito il seguente segno
di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite
dalle seguenti: «made in Italy»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «destinate per
l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «destinate
all'assunzione» e la parola: «autorita'» e' sostituita dalla
seguente: «Autorita'»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per garantire la funzionalita' dell'opera "Arena
PalaItalia Santa Giulia" per lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", quale impianto di
interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il
comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, e' autorizzato a
riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a
disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le
convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a
copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i
costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei
lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali
relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine e' autorizzato a
favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro
per l'anno 2025.
4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione
Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto
responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione
dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto
delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del
soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di
consegna dell'opera alla Fondazione "Milano-Cortina 2026". Fatti
salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di
cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il
contributo e' rendicontato al comune di Milano e alla regione
Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i
maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano,
previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le
risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato
rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la
restituzione di quanto ricevuto.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per
l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori,
il comune di Milano e' autorizzato a modificare, previa intesa con la
regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il
soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026,
opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali "Milano-Cortina 2026", nonche' ad adottare ogni altra
iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi»;
alla rubrica, la parola: «paraolimpici» e' sostituita dalla
seguente: «paralimpici» e le parole: «Milano Cortina» sono sostituite
dalle seguenti: «Milano-Cortina».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «, nonche' del soccorso» sono sostituite
dalle seguenti: «nonche' di soccorso»;
al comma 2, le parole: «ad assicurare le esigenze» sono
sostituite dalle seguenti: «ad assicurare il soddisfacimento delle
esigenze», le parole: «dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'interno» e dopo la parola: «convertito» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2025» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «una spesa pari a» sono sostituite dalle
seguenti: «la spesa di»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte
delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato a
operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle
misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"). - 1. Per far
fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", anche
al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, e'
autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con riferimento
all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
2.800.000 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
All'articolo 4:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti
effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle
attivita' di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali 'Milano-Cortina 2026' non si
applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali";
b) al comma 3:
1) all'alinea, la parola: "quattordici" e' sostituita dalle
seguenti: "un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto";
2) alla lettera a), la parola: "sette" e' sostituita dalle
seguenti: "fino a un massimo di nove";
3) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione
Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di
Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo"»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con riferimento alla societa' di cui all'articolo 3
del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni
dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento
degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al
medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle
retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui
all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
della societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A"».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Obblighi di trasparenza per la Fondazione
"Milano-Cortina 2026"). - 1. A carico della Fondazione
"Milano-Cortina 2026" restano fermi gli obblighi di pubblicazione
stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare
la sua attivita' in base alla normativa vigente».
All'articolo 5:
al comma 1:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni
dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove
il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la
data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui
all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite
dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente»;
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «l'attivita' di appalto per» sono
sostituite dalle seguenti: «le attivita' relative agli appalti di»,
la parola: «considerare» e' sostituita dalla seguente: «adottare» e
le parole: «l'intervento di Sport e Salute» sono sostituite dalle
seguenti: «l'intervento della societa' Sport e salute»;
alla lettera c), le parole: «se diversi» sono sostituite
dalle seguenti: «se diverse»;
alla lettera d), dopo le parole: «dei lavori» e dopo le
parole: «del programma dettagliato» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,», dopo le parole: «sullo stato delle attivita',» e'
inserita la seguente: «nonche'» e la parola: «temini» e' sostituita
dalla seguente: «termini»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono
essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di
digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM),
al fine di garantire la tracciabilita', l'efficienza e la
sostenibilita' dei processi progettuali e realizzativi»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Al Commissario»
e' inserita la seguente: «straordinario»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «una spesa pari a un massimo»
sono sostituite dalle seguenti: «la spesa massima»;
al quinto periodo, le parole: «Autorita' di Governo
competente» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' politica
delegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' le
informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul
rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorita' politica delegata
in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della
relazione ai fini dell'accessibilita' e della trasparenza
amministrativa»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del
presente decreto»;
al comma 7, le parole: «di cui al presente articolo» sono
sostituite dalla seguente: «straordinario»;
al comma 8, le parole: «su cui» sono sostituite dalle seguenti:
«, in cui» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilita'
speciale e' data tempestiva e adeguata pubblicita' in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
All'articolo 6:
al comma 1:
al capoverso 3-bis, le parole: «devono darne» sono sostituite
dalle seguenti: «ne danno»;
al capoverso 3-ter, primo periodo, le parole: «conti gioco»
sono sostituite dalle seguenti: «conti di gioco»;
al capoverso 3-quater, la parola: «precedente» e' soppressa e
le parole: «previo ricevimento» sono sostituite dalle seguenti:
«previa trasmissione»;
dopo il capoverso 3-quater e' aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei
flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita'
amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di
intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e
dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale»;
alla rubrica, le parole: «contrasto al match-fixing» sono
sostituite dalle seguenti: «contrasto alle pratiche di manipolazione
fraudolenta degli eventi sportivi».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e Salute» sono
sostituite dalle seguenti: «e salute» e le parole: «e' affidata» sono
sostituite dalle seguenti: «sono affidate»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «AVA» e' sostituita dalla
seguente: «HVA» e le parole: «da Sport e Salute S.p.A.,» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla societa' Sport e salute S.p.A.»;
al terzo periodo, le parole: «o emolumenti comunque
denominati, ne' rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «con Sport e salute» sono
sostituite dalle seguenti: «con la societa' Sport e salute», dopo la
parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario» e le
parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente:
«decreto-legge»;
al secondo periodo, la parola: «indifferibilita'» e'
sostituita dalla seguente: «indifferibili»;
al terzo periodo, le parole: «ed economiche esistenti» sono
sostituite dalle seguenti: «e finanziarie disponibili»;
al comma 4, le parole: «in termini dimezzati» sono sostituite
dalle seguenti: «con la riduzione dei termini alla meta'» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
al comma 5, dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono
inserite le seguenti: «di parte corrente» e le parole: «presso il
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo la parola: «esercizi» e' inserita la
seguente: «finanziari»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente»
e' inserita la seguente: «, anche»;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La durata della concessione assentita
all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli,
in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali
sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno
definitivamente cessato la produzione nel sito, e' prorogata fino al
completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di
balneabilita' delle acque prospicienti. Per la stessa durata e'
altresi' autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte
dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli
delle aree, gia' di titolarita' della societa' Bagnoli Futura S.p.A.
e trasferite alla societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo
33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto
della concessione di cui al primo periodo del presente comma e
attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attivita'. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo,
del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree di
cui al secondo periodo del presente comma e' disciplinato mediante
apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva
dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia
Spa».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Misure urgenti per la progettazione di percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della
trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027"). - 1. In
collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima
edizione della "America's Cup - Napoli 2027", nonche' con altri
soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione
dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado,
nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno
scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni,
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO),
in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il
profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli
indirizzi di studio offerti dalle stesse.
2. La stipulazione della convenzione tra l'istituzione
scolastica e il soggetto ospitante e' vincolata alla verifica della
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO.
Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformita'
a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di
valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di
prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per
gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione
scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva
dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi.
3. I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati
nell'ambito della sperimentazione delle filiere
tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121,
afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori
(ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione
della trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027".
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7-ter (Disposizioni per la navigazione e
l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in
occasione di eventi sportivi). - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo
del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in
occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in
Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unita'
da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
"Art. 30-bis (Navigazione di prototipi a uso sportivo). - 1.
In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record,
eventi e attivita' promozionali e dimostrative, nazionali e
internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive
nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute
ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di
conformita' CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi
possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se
non iscritti nell'ATCN.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli
allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate
dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo
comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento
delle gare.
3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta
una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle
federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con
validita' di sei mesi, da cui risultino l'attivita' cui il prototipo
e' destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico,
previamente inviata all'autorita' marittima nella cui circoscrizione
territoriale si trova la sede del circolo.
4. Durante le attivita' di cui al comma 1 sono osservati, ove
previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni
sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse
riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui
al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e
39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati
dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di
sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi
di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento
delle attivita' promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti
nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attivita' agonistica. In tal
caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in
nome e per conto del proprietario, munito di procura con
sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del
diportista il titolo di proprieta', una dichiarazione attestante
l'esclusiva destinazione del prototipo all'attivita' agonistica ai
fini del presente articolo e l'attestazione di idoneita' alla
navigazione rilasciata, in conformita' al proprio regolamento
prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104. L'esclusiva destinazione
all'attivita' agonistica e' annotata sulla licenza di navigazione e
riportata nell'ATCN.
6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da
Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, e' fatto
obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di
provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo
registro.
7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN
e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono
imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 34, persone in qualita' di ospiti durante lo
svolgimento di attivita' promozionali e dimostrative, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo
quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e
alle dotazioni di sicurezza"».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2018, n. 145,» sono
inserite le seguenti: «eccedenti l'importo di cui al secondo periodo
del medesimo comma 632» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nell'anno 2025»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «legge
n. 145 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre
2018, n. 145»;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «e Salute» sono
sostituite dalle seguenti: «e salute».
All'articolo 9:
al comma 1, la parola: «competente» e' sostituita dalla
seguente: «delegata», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle
seguenti: «di concerto», dopo la parola: «finanze,» e' inserita la
seguente: «da», dopo le parole: «citta' ospitante,» e' inserita la
seguente: «da», le parole: «del Presidente» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Presidente» e le parole: «di Sport e salute» sono
sostituite dalle seguenti: «della societa' Sport e salute»;
al comma 3:
al primo e al secondo periodo, le parole: «e Sport e Salute»
sono sostituite dalle seguenti: «e la societa' Sport e salute»;
al terzo periodo, le parole: «da Sport e Salute» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla societa' Sport e salute» e le
parole: «Federazione medesima» sono sostituite dalle seguenti:
«Federazione italiana tennis e padel»;
al comma 5, le parole: «o emolumenti comunque denominati, ne'
rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati»;
al comma 6, le parole: «2026-2030, sono» sono sostituite dalle
seguenti: «2026-2030 sono»;
al comma 7, le parole: «e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle
seguenti: «e salute S.p.A.»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel
rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si
applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7».
Nel capo II, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis (Equilibrio di genere nelle strutture organizzative
degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale). - 1.
Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire la
rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture di governance e
nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale
e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la composizione degli
organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o
consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", della
"America's Cup - Napoli 2027", dei Giochi del Mediterraneo "Taranto
2026", delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di
calcio "UEFA 2032" e di ogni altro evento sportivo dichiarato di
interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi.
Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al
campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e in materia di
impianti sportivi). - 1. Al fine di assicurare la realizzazione e il
completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo
svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA
EURO 2032", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un Commissario
straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo,
coordinamento e attuazione delle attivita' e degli interventi
relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli
impianti di proprieta' pubblica. Il Commissario straordinario agisce
con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo
periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed
e' individuato tra soggetti esperti nella gestione di attivita'
complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in
materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalita' e
competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente
pubblico, il Commissario straordinario e' collocato, secondo
l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra
analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti
assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da
determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente
comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro
132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli
oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi
del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono
stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario
straordinario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e
in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal
Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare
la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con
particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a
disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football
Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in
fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del
campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", il Commissario
straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu' piani di
intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali, da approvare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo,
le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale
e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione
amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione
degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di
ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la
prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei
propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, puo'
agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 e' esteso a trenta
giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata d'intesa con la regione o la provincia
autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario
puo', mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione,
l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri
sostitutivi. Il Commissario straordinario puo' agire ai sensi del
presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei
poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da
un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del
progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario puo'
avvalersi del supporto tecnico-operativo della societa' Sport e
salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del
singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di
detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A. puo' svolgere
altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario
straordinario puo' altresi' avvalersi delle amministrazioni centrali
e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici
dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi
l'intervento, il Commissario straordinario puo' nominare come
sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione
dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario
acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita
la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale non
dirigenziale pari a dieci unita', individuate tra dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e,
in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della
programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi
opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche
nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e
del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro
analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e
conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di
appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto
e' attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il
compenso e' definito con il decreto di nomina del Commissario
straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo e sostitutivo
di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro
straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e
continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente
comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura puo'
avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica
amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui puo' essere
attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000
al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una
dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a
210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. E' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in
cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna
annualita'.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorita'
politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle
procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza,
l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai
sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare
condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e
sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi equivalenti a
quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.
5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e
l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di
ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e
dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni
economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto
indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e'
istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,
in gestione separata, un fondo rotativo denominato "Fondo italiano
per lo sport". Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario
o postale, e' composto di distinte sezioni che, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono
destinate:
a) per la "Sezione garanzie", a rilasciare garanzie, anche di
portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi
crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da
banche e intermediari finanziari;
b) per la "Sezione finanziamenti", a concedere finanziamenti
sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o
indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
c) per la "Sezione rafforzamento patrimoniale", a
sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o
di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di
investimento, anche in forma subordinata;
d) per la "Sezione contributi":
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri
e le spese di gestione del Fondo nonche' le spese di assistenza
tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al
numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per
cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per
la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro
per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a
331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e
a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente
comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale
di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta
di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione
del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
10 e 12.
7. Il Fondo italiano per lo sport puo' essere altresi'
alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo,
internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi
bilanci;
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei
rispettivi bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport e' contabilizzato
separatamente secondo i principi della contabilita'
economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di
cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili,
consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai
decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza
dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal
Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite,
irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di
vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio
e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma
5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione
alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono
assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo
ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La
garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto
dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di
eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso, e successivamente
all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle
garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in
caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia
di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla
data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento
all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie.
L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le
risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle
finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie
rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato
nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che
hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello
Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome,
per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero
mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima
istanza dello Stato di cui al presente comma e' inserita nell'elenco
di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le
garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite
massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere
dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal
bilancio di previsione dello Stato.
10. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalita' di funzionamento del
Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalita' della
surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia
concessa ai sensi del comma 5, lettera a);
b) le finalita', le condizioni e le modalita' di accesso
relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le
sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della
compatibilita' e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non e'
consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5,
lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);
d) i criteri, le condizioni e le modalita' di incremento e di
gestione della dotazione ai sensi del comma 7.
11. Il Fondo italiano per lo sport e' gestito dall'Istituto per
il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita
convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri
o con l'Autorita' politica delegata in materia di sport. La
convenzione disciplina le attivita' amministrative e istruttorie
degli interventi e di gestione del Fondo nonche' gli oneri e le spese
di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d),
nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera
d).
12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport e'
attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il
comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, o da
un suo delegato, ed e' composto da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce
l'orientamento strategico e le priorita' degli interventi del Fondo e
delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa, il piano di attivita' del Fondo. Il comitato di
indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10,
lettera c), puo' ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al
comma 5, lettere a), b) e c). Le modalita' di funzionamento del
comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e di
funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli
interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti
del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei
rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le
modalita' stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di
entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente
articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n. 289
del 2002 e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
10 e 12 del presente articolo.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a
524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e
a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000
euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e
dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74, dopo le parole: "alle amministrazioni interessate," sono inserite
le seguenti: "all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,
agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonche' a
fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi
sportivi di rilevanza internazionale,"».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 2), capoverso 4, le parole: «brevi tratti e che»
sono sostituite dalle seguenti: «brevi tratti che», le parole: «si
adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui
al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguano la segnaletica
relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: «";»;
al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «provincie
autonome» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome di
Trento e di Bolzano», le parole: «articolo 117 Costituzione» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 117 della Costituzione», le
parole: «di cui ai commi che precedono» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al presente articolo» e le parole: «plano
altimetriche» sono sostituite dalla seguente: «planoaltimetriche»;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: "ai soggetti di eta' inferiore ai
diciotto anni" sono soppresse;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica
altresi' il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli
impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni";
b-ter) all'articolo 25:
1) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di
coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su
incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di
edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati
possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori
dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa
autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile
attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalita' e le
eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo e'
tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni
eventualmente previste da norme regionali.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la
loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e
acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a
velocita' tale da non mettere in pericolo l'incolumita' altrui";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza
ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida
circolazione"».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: "agli
amministratori» sono sostituite dalle seguenti: "ai presidenti"»;
alla lettera a):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 4, lettera b), le parole: "almeno 30 giorni
prima dell'inizio" sono sostituite dalle seguenti: "con congruo
anticipo rispetto all'inizio"»;
al numero 1), dopo le parole: «e il Vicesegretario» e'
inserita la seguente: «Generale»;
al numero 2), le parole: «per un periodo massimo di 6 mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di dodici
mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di
ulteriori sei mesi», dopo le parole: «fino a un numero di 10 unita'»
sono inserite le seguenti: «per ciascuna Federazione», la parola:
«convezione» e' sostituita dalla seguente: «convenzione», dopo le
parole: «senza nuovi o maggiori» e' inserita la seguente: «oneri»,
dopo le parole: «personale dirigenziale e non dirigenziale delle
Federazioni sportive di riferimento» sono inserite le seguenti: «,
compreso il personale che svolge funzioni ispettive,», le parole: «in
quella della» sono sostituite dalla seguente: «nella», le parole:
«unita' dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «unita' di
personale di livello dirigenziale» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «La convenzione di cui al tredicesimo periodo
disciplina altresi' le modalita' di utilizzo condiviso da parte della
Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso
presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento
delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i
propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del
presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle societa'
sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione
prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la
partecipazione alle competizioni»;
al numero 3), le parole: «si fa fronte» sono sostituite
dalle seguenti: «si provvede», le parole: «del decreto legislativo 28
febbraio 2021 n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente
decreto» e dopo le parole: «a legislazione vigente» e' inserita la
seguente: «, anche»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
"Art. 26-bis (Clausole per la durata dei contratti sportivi
subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti
di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi
collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi
subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
settore dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le societa'
sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni
internazionali in materia di sostenibilita' finanziaria e, in
particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione,
che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari"».
All'articolo 12:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo comma»;
al capoverso, le parole: «e i relativi bossoli, i» sono
sostituite dalle seguenti: «, i relativi bossoli e i» e dopo le
parole: «articolo 97 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di
cui al»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo la parola: "impressa" sono
inserite le seguenti: "per una profondita' minima di almeno 0,0762
millimetri";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come
modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche alla legge
18 aprile 1975, n. 110».
All'articolo 13:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «, per il 2025,» sono soppresse,
le parole: «a studenti universitari"» sono sostituite dalle seguenti:
«per studenti universitari",» e dopo le parole: «1 milione di euro»
sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2025»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le borse di
studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla
copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari
di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68»;
al secondo periodo, le parole: «Ministero dell'Universita' e
della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
dell'universita' e della ricerca»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, cosi' come modificato
dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto
2023» sono soppresse;
al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e dopo le parole: «a
legislazione vigente» e' inserita la seguente: «, anche»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del
presente decreto».
All'articolo 15:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1398,» sono sostituite dalle seguenti: «codice penale»;
alla lettera b), le parole: «delle manifestazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «di manifestazioni» e le parole: «degli
arbitri e degli altri soggetti» sono sostituite dalle seguenti:
«degli arbitri o degli altri soggetti»;
al comma 2, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla
seguente: «abrogato».
All'articolo 16:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «3, comma 1» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «mediante corrispondente
utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e le parole:
«ai sensi ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».