(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
  GIUGNO 2025, N. 96 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine  del
comma sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  2,  comma  4,
dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni  elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, dopo le  parole:  «sulle  aree  interessate
dagli eventi» sono inserite le seguenti: «connessi ai Giochi  di  cui
al comma 1,»; 
        al secondo periodo, dopo le parole:  «ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027» e' inserito il seguente segno di  interpunzione:
«,» e le parole: «Made in  Italy»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«made in Italy»; 
        al terzo periodo, la parola: «necessarie» e' sostituita dalla
seguente: «necessari»; 
        al quarto  periodo,  le  parole:  «di  parte  capitale»  sono
sostituite dalle seguenti: «di conto capitale», dopo le  parole:  «ai
fini del bilancio triennale 2025-2027» e' inserito il seguente  segno
di interpunzione: «,» e le parole: «Made in  Italy»  sono  sostituite
dalle seguenti: «made in Italy»; 
      al  comma  4,  primo  periodo,  le   parole:   «destinate   per
l'assunzione»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «destinate
all'assunzione»  e  la  parola:  «autorita'»  e'   sostituita   dalla
seguente: «Autorita'»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Per  garantire  la  funzionalita'  dell'opera  "Arena
PalaItalia Santa Giulia" per lo svolgimento  dei  Giochi  olimpici  e
paralimpici  invernali  "Milano-Cortina  2026",  quale  impianto   di
interesse pubblico di rilevanza statale necessario per  l'evento,  il
comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, e' autorizzato a
riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa  a
disposizione  dell'opera,   anche   integrando   e   modificando   le
convenzioni in  essere  con  lo  stesso,  i  contributi  economici  a
copertura dei costi per gli oneri di servizio  pubblico,  compresi  i
costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei
lavori  e  quelli  per  le  particolari  esigenze  tecnico-funzionali
relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine  e'  autorizzato  a
favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni  di  euro
per l'anno 2025. 
        4-ter.  Il  comune  di  Milano,  d'intesa  con   la   regione
Lombardia, eroga le  risorse  di  cui  al  comma  4-bis  al  soggetto
responsabile  per  la  realizzazione  e  la  messa   a   disposizione
dell'opera, previo rilascio di  adeguate  garanzie  per  il  rispetto
delle obbligazioni di cui  al  medesimo  comma  4-bis  da  parte  del
soggetto stesso, relative anche  a  specifici  termini  temporali  di
consegna dell'opera  alla  Fondazione  "Milano-Cortina  2026".  Fatti
salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto  dei  termini  di
cui al primo periodo determina  l'incameramento  della  garanzia.  Il
contributo e'  rendicontato  al  comune  di  Milano  e  alla  regione
Lombardia dal soggetto responsabile con una  relazione  attestante  i
maggiori costi e oneri di servizio pubblico.  Il  comune  di  Milano,
previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le
risultanze al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il  mancato
rispetto  dei  termini  di  cui  al  presente   comma   comporta   la
restituzione di quanto ricevuto. 
        4-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
4-bis, pari a 21  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
        4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli  oneri  per  il
rispetto degli obblighi di servizio  pubblico,  compresi  quelli  per
l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione  dei  lavori,
il comune di Milano e' autorizzato a modificare, previa intesa con la
regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea  in  materia
di aiuti di Stato, le  convenzioni  urbanistiche  in  essere  con  il
soggetto attuatore del Villaggio  olimpico  di  Milano-Cortina  2026,
opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali "Milano-Cortina  2026",  nonche'  ad  adottare  ogni  altra
iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi»; 
      alla rubrica, la parola:  «paraolimpici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «paralimpici» e le parole: «Milano Cortina» sono sostituite
dalle seguenti: «Milano-Cortina». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: «, nonche' del soccorso» sono sostituite
dalle seguenti: «nonche' di soccorso»; 
      al comma  2,  le  parole:  «ad  assicurare  le  esigenze»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad assicurare  il  soddisfacimento  delle
esigenze», le parole: «dell'Interno» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'interno» e dopo la parola: «convertito» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2025»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «una spesa pari a» sono sostituite dalle
seguenti: «la spesa di»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da  parte
delle Forze armate,  il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  a
operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  delle
misure  di  cybersicurezza  connesse  allo  svolgimento  dei   Giochi
olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"). - 1. Per far
fronte alle straordinarie  esigenze  connesse  allo  svolgimento  dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026",  anche
al fine di rafforzare  le  misure  di  cybersicurezza  nazionale,  e'
autorizzata la spesa di euro 2.800.000  per  l'anno  2025  in  favore
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
      2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  con  riferimento
all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale
opera secondo le  disposizioni  del  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. 
      3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  euro
2.800.000 per l'anno 2025, si provvede: 
        a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
        b) quanto a euro 800.000, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190». 
    All'articolo 4: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
          "2-ter.   Alle   chiusure,   cessazioni   e   licenziamenti
effettuati  dalla  Fondazione  in  connessione  con  la  fine   delle
attivita' di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine  dei  Giochi
olimpici  e  paralimpici  invernali  'Milano-Cortina  2026'  non   si
applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali"; 
          b) al comma 3: 
          1) all'alinea, la parola: "quattordici" e' sostituita dalle
seguenti: "un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto"; 
          2) alla lettera a), la parola: "sette" e' sostituita  dalle
seguenti: "fino a un massimo di nove"; 
          3) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
          "c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di sport, da  adottare  sentiti  la  regione  Lombardia,  la  regione
Veneto, le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il  comune  di
Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo"»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Con riferimento alla societa' di cui  all'articolo  3
del  decreto-legge  11   marzo   2020,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,  n.  31,  le  deliberazioni
dell'organo di amministrazione  aventi  ad  oggetto  il  conferimento
degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al
medesimo soggetto si interpretano  nel  senso  che  il  cumulo  delle
retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di  cui
all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
della societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A"». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-bis  (Obblighi  di  trasparenza  per   la   Fondazione
"Milano-Cortina   2026").   -   1.   A   carico   della    Fondazione
"Milano-Cortina 2026" restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione
stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve  conformare
la sua attivita' in base alla normativa vigente». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        al secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  ovvero  ricopre  l'incarico  secondo   le   disposizioni
dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ove
il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la
data di cessazione dal  servizio.  Restano  fermi  i  limiti  di  cui
all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
        al terzo  periodo,  le  parole:  «per  tutta  la  durata  del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente»; 
      al comma 2: 
        alla lettera b), le parole: «l'attivita' di appalto per» sono
sostituite dalle seguenti: «le attivita' relative agli  appalti  di»,
la parola: «considerare» e' sostituita dalla seguente:  «adottare»  e
le parole: «l'intervento di Sport e  Salute»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'intervento della societa' Sport e salute»; 
        alla lettera c), le  parole:  «se  diversi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «se diverse»; 
        alla lettera d), dopo le  parole:  «dei  lavori»  e  dopo  le
parole: «del programma dettagliato» e' inserito il seguente segno  di
interpunzione: «,», dopo le parole: «sullo stato delle attivita',» e'
inserita la seguente: «nonche'» e la parola: «temini»  e'  sostituita
dalla seguente: «termini»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. I poteri del Commissario  straordinario  non  possono
essere esercitati in deroga alle  normative  vigenti  in  materia  di
digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia  (BIM),
al  fine  di  garantire  la   tracciabilita',   l'efficienza   e   la
sostenibilita' dei processi progettuali e realizzativi»; 
      al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:  «Al  Commissario»
e' inserita la seguente: «straordinario»; 
      al comma 5: 
        al primo periodo, le parole: «una spesa pari  a  un  massimo»
sono sostituite dalle seguenti: «la spesa massima»; 
        al  quinto  periodo,  le  parole:   «Autorita'   di   Governo
competente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Autorita'  politica
delegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «nonche'  le
informazioni sullo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e  sul
rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorita' politica  delegata
in materia di sport provvede alla pubblicazione dei  contenuti  della
relazione   ai   fini   dell'accessibilita'   e   della   trasparenza
amministrativa»; 
      al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  del
presente decreto»; 
      al comma 7, le parole:  «di  cui  al  presente  articolo»  sono
sostituite dalla seguente: «straordinario»; 
      al comma 8, le parole: «su cui» sono sostituite dalle seguenti:
«, in cui» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alla
rendicontazione  dell'impiego  delle   risorse   della   contabilita'
speciale e' data tempestiva e adeguata pubblicita' in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        al capoverso 3-bis, le parole: «devono darne» sono sostituite
dalle seguenti: «ne danno»; 
        al capoverso 3-ter, primo periodo, le parole:  «conti  gioco»
sono sostituite dalle seguenti: «conti di gioco»; 
        al capoverso 3-quater, la parola: «precedente» e' soppressa e
le parole:  «previo  ricevimento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«previa trasmissione»; 
        dopo il capoverso 3-quater e' aggiunto il seguente: 
          «3-quinquies. Al fine  di  consentire  il  rilevamento  dei
flussi anomali di scommesse di  cui  al  comma  3-bis,  le  autorita'
amministrative   competenti   possono   avvalersi   di   sistemi   di
intelligenza artificiale, nel rispetto della  normativa  nazionale  e
dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale»; 
      alla rubrica,  le  parole:  «contrasto  al  match-fixing»  sono
sostituite dalle seguenti: «contrasto alle pratiche di  manipolazione
fraudolenta degli eventi sportivi». 
    All'articolo 7: 
      al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «e  Salute»   sono
sostituite dalle seguenti: «e salute» e le parole: «e' affidata» sono
sostituite dalle seguenti: «sono affidate»; 
      al comma 2: 
        al primo  periodo,  la  parola:  «AVA»  e'  sostituita  dalla
seguente: «HVA» e  le  parole:  «da  Sport  e  Salute  S.p.A.,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla societa' Sport e salute S.p.A.»; 
        al  terzo  periodo,  le  parole:   «o   emolumenti   comunque
denominati, ne' rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo,  le  parole:  «con  Sport  e  salute»  sono
sostituite dalle seguenti: «con la societa' Sport e salute», dopo  la
parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»  e  le
parole:   «decreto   legge»   sono   sostituite    dalla    seguente:
«decreto-legge»; 
        al  secondo  periodo,  la   parola:   «indifferibilita'»   e'
sostituita dalla seguente: «indifferibili»; 
        al terzo periodo, le parole: «ed economiche  esistenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e finanziarie disponibili»; 
      al comma 4, le parole: «in termini dimezzati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con la riduzione  dei  termini  alla  meta'»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; 
      al comma 5, dopo le  parole:  «a  valere  sulle  risorse»  sono
inserite le seguenti: «di parte corrente» e  le  parole:  «presso  il
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, dopo la parola: «esercizi» e'  inserita  la
seguente: «finanziari»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione  vigente»
e' inserita la seguente: «, anche»; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis.    La    durata    della    concessione     assentita
all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo  Ilva  Bagnoli,
in quanto di diretta derivazione  dai  circoli  ricreativi  aziendali
sorti   nell'ambito   di   insediamenti   industriali    che    hanno
definitivamente cessato la produzione nel sito, e' prorogata fino  al
completamento delle operazioni  di  risanamento  ambientale,  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali  di
balneabilita' delle acque  prospicienti.  Per  la  stessa  durata  e'
altresi'  autorizzata  la   prosecuzione   dell'utilizzo   da   parte
dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo  Ilva  Bagnoli
delle aree, gia' di titolarita' della societa' Bagnoli Futura  S.p.A.
e trasferite alla societa' Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo
33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014,  non  oggetto
della concessione di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  e
attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue  attivita'.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo  periodo,
del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo  delle  aree  di
cui al secondo periodo del presente comma  e'  disciplinato  mediante
apposita  convenzione  stipulata  tra   l'associazione   polisportiva
dilettantistica  Circolo  Ilva  Bagnoli  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa -  Invitalia
Spa». 
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Misure urgenti per la  progettazione  di  percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito  della
trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027"). - 1.  In
collaborazione  con  i  soggetti  organizzatori  della  trentottesima
edizione della "America's Cup  -  Napoli  2027",  nonche'  con  altri
soggetti   pubblici   o   privati    coinvolti    nell'organizzazione
dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado,
nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare,  per  l'anno
scolastico 2026/2027,  attraverso  la  stipulazione  di  convenzioni,
percorsi per le competenze trasversali e per  l'orientamento  (PCTO),
in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa  e  con  il
profilo culturale, educativo e professionale in  uscita  dei  singoli
indirizzi di studio offerti dalle stesse. 
      2.  La  stipulazione  della   convenzione   tra   l'istituzione
scolastica e il soggetto ospitante e' vincolata alla  verifica  della
documentazione attestante il possesso dei  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei  PCTO.
Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in  conformita'
a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento  di
valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di
prevenzione e i dispositivi di protezione  individuale  previsti  per
gli  studenti.  Il  soggetto  ospitante   trasmette   all'istituzione
scolastica la documentazione di cui al  presente  comma,  comprensiva
dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi. 
      3.  I  PCTO  di  cui  al  comma  1  possono  essere  realizzati
nell'ambito      della      sperimentazione       delle       filiere
tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto  2024,  n.  121,
afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori
(ITS Academy) coerenti con i settori interessati  dall'organizzazione
della trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027". 
      4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono  agli  adempimenti
ivi  previsti  nei  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      Art.    7-ter    (Disposizioni    per    la    navigazione    e
l'immatricolazione  nazionale  dei  prototipi  sportivi  nautici   in
occasione di eventi sportivi). - 1. Al fine di sostenere lo  sviluppo
del settore nautico nazionale, promuovere  l'eccellenza  italiana  in
occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro  in
Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unita'
da diporto a uso  sportivo,  dopo  l'articolo  30  del  codice  della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, e' inserito il seguente: 
        "Art. 30-bis (Navigazione di prototipi a uso sportivo). -  1.
In occasione  di  competizioni  sportive,  conseguimento  di  record,
eventi  e  attivita'  promozionali  e   dimostrative,   nazionali   e
internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni  sportive
nazionali o internazionali o da organizzazioni da  esse  riconosciute
ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  i  prototipi  sportivi  privi  di  dichiarazione   di
conformita' CE o di certificato  di  classe  ammessi  a  parteciparvi
possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche  se
non iscritti nell'ATCN. 
        2. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  agli
allenamenti effettuati in contesti  relativi  alle  gare  organizzate
dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo
comma 1 necessari per raggiungere  le  diverse  aree  di  svolgimento
delle gare. 
        3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta
una  dichiarazione  del  circolo  di  appartenenza   affiliato   alle
federazioni sportive nazionali  o  internazionali  riconosciute,  con
validita' di sei mesi, da cui risultino l'attivita' cui il  prototipo
e' destinato, i componenti dell'equipaggio e  il  personale  tecnico,
previamente inviata all'autorita' marittima nella cui  circoscrizione
territoriale si trova la sede del circolo. 
        4. Durante le attivita' di cui al comma 1 sono osservati, ove
previsti, i  regolamenti  di  sicurezza  adottati  dalle  federazioni
sportive nazionali o internazionali o dalle  organizzazioni  da  esse
riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo  sport  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi  di  cui
al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37,  38  e
39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1  sono  esentati
dall'applicazione  delle  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio
2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e  alle  dotazioni  di
sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli  apparecchi
di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando  lo  svolgimento
delle attivita' promozionali e dimostrative di cui al comma 7. 
        5. I prototipi di cui al  comma  1  possono  essere  iscritti
nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attivita' agonistica. In tal
caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione  finanziaria,  in
nome  e  per  conto  del  proprietario,   munito   di   procura   con
sottoscrizione autenticata, presenta allo  sportello  telematico  del
diportista il titolo  di  proprieta',  una  dichiarazione  attestante
l'esclusiva destinazione del prototipo  all'attivita'  agonistica  ai
fini  del  presente  articolo  e  l'attestazione  di  idoneita'  alla
navigazione  rilasciata,  in  conformita'  al   proprio   regolamento
prototipi,  da  un  organismo  notificato  ai   sensi   del   decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo  14  giugno  2011,  n.  104.   L'esclusiva   destinazione
all'attivita' agonistica e' annotata sulla licenza di  navigazione  e
riportata nell'ATCN. 
        6. Nel caso di prototipi di cui al  comma  1  provenienti  da
Stati esteri, oltre ai  documenti  indicati  al  comma  5,  e'  fatto
obbligo di  presentare  l'estratto  del  registro  di  iscrizione  di
provenienza ovvero  il  certificato  di  cancellazione  dal  medesimo
registro. 
        7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti  nell'ATCN
e governati  da  un  equipaggio  di  comprovata  esperienza,  possono
imbarcare, a titolo non oneroso e nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo  34,  persone  in  qualita'  di   ospiti   durante   lo
svolgimento di attivita' promozionali e dimostrative, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 3  del  presente  articolo  e  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi  di  salvataggio  e
alle dotazioni di sicurezza"». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2018,  n.  145,»  sono
inserite le seguenti: «eccedenti l'importo di cui al secondo  periodo
del medesimo comma 632» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nell'anno 2025»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo,  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2025»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole:  «legge
n. 145 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge  30  dicembre
2018, n. 145»; 
        al secondo e al terzo periodo, le  parole:  «e  Salute»  sono
sostituite dalle seguenti: «e salute». 
    All'articolo 9: 
      al  comma  1,  la  parola:  «competente»  e'  sostituita  dalla
seguente: «delegata», le parole:  «d'intesa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di concerto», dopo la parola: «finanze,»  e'  inserita  la
seguente: «da», dopo le parole: «citta' ospitante,»  e'  inserita  la
seguente: «da», le parole: «del  Presidente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Presidente» e le parole:  «di  Sport  e  salute»  sono
sostituite dalle seguenti: «della societa' Sport e salute»; 
      al comma 3: 
        al primo e al secondo periodo, le parole: «e Sport e  Salute»
sono sostituite dalle seguenti: «e la societa' Sport e salute»; 
        al terzo  periodo,  le  parole:  «da  Sport  e  Salute»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla  societa'  Sport  e  salute»  e  le
parole:  «Federazione  medesima»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Federazione italiana tennis e padel»; 
      al comma 5, le parole: «o emolumenti comunque  denominati,  ne'
rimborsi di spese» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati»; 
      al comma 6, le parole: «2026-2030, sono» sono sostituite  dalle
seguenti: «2026-2030 sono»; 
      al comma 7, le parole: «e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle
seguenti: «e salute S.p.A.»; 
      dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis.  Qualora  la  Federazione  italiana  tennis  e  padel
rinunci ad avvalersi  delle  risorse  di  cui  al  comma  6,  non  si
applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 9-bis (Equilibrio di genere nelle strutture organizzative
degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale). -  1.
Al  fine  di  promuovere  l'equilibrio  di  genere  e  garantire   la
rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture  di  governance  e
nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale
e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  la  composizione  degli
organi   di   indirizzo,   coordinamento,   gestione,   vigilanza   o
consultazione istituiti per l'organizzazione e la  realizzazione  dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026",  della
"America's Cup - Napoli 2027", dei Giochi del  Mediterraneo  "Taranto
2026", delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato  europeo  di
calcio "UEFA 2032" e di ogni  altro  evento  sportivo  dichiarato  di
interesse  strategico  nazionale  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi. 
      Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per  le  opere  necessarie  al
campionato europeo di  calcio  "UEFA  EURO  2032"  e  in  materia  di
impianti sportivi). - 1. Al fine di assicurare la realizzazione e  il
completamento delle opere necessarie e strettamente  funzionali  allo
svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio  "UEFA
EURO 2032", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e'  nominato  un   Commissario
straordinario quale soggetto responsabile del processo di  indirizzo,
coordinamento  e  attuazione  delle  attivita'  e  degli   interventi
relativi alle infrastrutture sportive,  con  riferimento  anche  agli
impianti di proprieta' pubblica. Il Commissario straordinario  agisce
con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e  terzo
periodo, 5, 6  e  7,  del  decreto-legge  10  agosto  2023,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed
e' individuato tra  soggetti  esperti  nella  gestione  di  attivita'
complesse e nella  programmazione  e  valutazione  di  interventi  in
materia di infrastrutture, dotati di  specifiche  professionalita'  e
competenza gestionale  per  l'incarico  da  svolgere.  Se  dipendente
pubblico,  il  Commissario  straordinario   e'   collocato,   secondo
l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra
analoga posizione, in ogni caso per  tutta  la  durata  del  mandato.
All'atto del collocamento fuori ruolo  e'  reso  indisponibile  nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta  la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di  posti  equivalente
dal  punto  di  vista  finanziario.  Per  l'esercizio   dei   compiti
assegnati, il Commissario straordinario resta in carica  fino  al  31
dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta  un  compenso,  da
determinare con il decreto di  cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025  e  di  euro
132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032,  comprensivi  degli
oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si  provvede  ai  sensi
del comma 3 del presente  articolo.  Con  il  medesimo  decreto  sono
stabiliti  anche  i   compiti   e   le   funzioni   del   Commissario
straordinario. 
      2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e
in  considerazione  anche  delle  soluzioni  operative  definite  dal
Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare
la fase finale degli Europei di calcio UEFA  EURO  2032,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023,  con
particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a
disposizione, nei tempi previsti dalla  Union  of  European  Football
Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai  requisiti  previsti  in
fase di  candidatura  dell'Italia  a  ospitare  la  fase  finale  del
campionato  europeo  di  calcio  "UEFA  EURO  2032",  il  Commissario
straordinario di cui al  comma  1  definisce  uno  o  piu'  piani  di
intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali, da  approvare
con  decreto  del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   o
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo,
le infrastrutture sono considerate di interesse strategico  nazionale
e il Commissario straordinario assicura il coordinamento  e  l'azione
amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace  realizzazione
degli stessi. Al Commissario  straordinario  spetta  l'assunzione  di
ogni  determinazione  ritenuta  necessaria  per  l'avvio  ovvero   la
prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai  fini  dell'esercizio  dei
propri compiti, il Commissario straordinario,  ove  necessario,  puo'
agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 e' esteso a  trenta
giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata  d'intesa  con  la  regione  o  la  provincia
autonoma interessata. Agli stessi fini il  Commissario  straordinario
puo', mediante  ordinanza  motivata,  individuare  l'amministrazione,
l'ente,  l'organo  o  l'ufficio  competente  a  esercitare  i  poteri
sostitutivi. Il Commissario straordinario puo'  agire  ai  sensi  del
presente comma anche nel caso in cui la richiesta  di  esercizio  dei
poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione,  direttamente  da
un  soggetto,  pubblico  o  privato,  coinvolto  nell'esecuzione  del
progetto  o  dell'intervento.  Il  Commissario   straordinario   puo'
avvalersi del  supporto  tecnico-operativo  della  societa'  Sport  e
salute S.p.A., con  oneri  posti  a  carico  dello  stanziamento  del
singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2  per  cento  di
detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A.  puo'  svolgere
altresi'  le  funzioni  di   centrale   di   committenza   ai   sensi
dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36.  Il   Commissario
straordinario puo' altresi' avvalersi delle amministrazioni  centrali
e territoriali competenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Nel caso  in  cui  si  avvalga  degli  uffici
dell'amministrazione comunale nel  cui  territorio  deve  realizzarsi
l'intervento,  il  Commissario  straordinario  puo'   nominare   come
sub-commissario il sindaco del  comune  interessato,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai  fini  dell'individuazione
dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario
acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente,  sentita
la regione  o  la  provincia  autonoma  interessata.  Il  Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri,  che  opera  fino  alla  data  di  cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla  struttura
di supporto e' assegnato un  contingente  massimo  di  personale  non
dirigenziale pari a dieci unita', individuate  tra  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari per  il  perseguimento  delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e,
in particolare, di comprovata esperienza maturata nel  settore  della
programmazione, della valutazione e  della  realizzazione  di  grandi
opere pubbliche, con esclusione  del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato  e
del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Tale  personale,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'
collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,  distacco  o  altro
analogo istituto o posizione previsti dai  rispettivi  ordinamenti  e
conserva lo stato giuridico e il trattamento  economico  fondamentale
fisso e continuativo in godimento, a carico  dell'amministrazione  di
appartenenza, ai sensi dall'articolo  9,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del  collocamento  fuori
ruolo   e'    reso    indisponibile    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di  supporto
e' attribuito un compenso fino  all'importo  massimo  annuo  di  euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e  degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.  Il
compenso e'  definito  con  il  decreto  di  nomina  del  Commissario
straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo  e  sostitutivo
di  altri  trattamenti   accessori,   quali   compensi   per   lavoro
straordinario  o  altri  accessori  diversi   da   quelli   fissi   e
continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al  presente
comma, in luogo di un corrispondente numero di  unita'  di  personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la  struttura  puo'
avvalersi  di  consulenti  esterni,  anche  estranei  alla   pubblica
amministrazione, fino al numero  massimo  di  tre,  cui  puo'  essere
attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro  50.000
al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e  degli  oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. 
      3. Per l'attuazione dei commi 1  e  2  del  presente  articolo,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo, per il successivo  trasferimento  al  bilancio
autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con  una
dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a  632.700  euro  per
ciascuno degli anni dal 2026 al  2032.  Ai  relativi  oneri,  pari  a
210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.  190.  E'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in
cui  confluiscono  le  risorse  disponibili  previste  per   ciascuna
annualita'. 
      4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con   l'Autorita'
politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle
procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28  febbraio
2021,  n.  38,  specifiche   norme   tecniche   per   la   sicurezza,
l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai
sensi del comma 2 del  presente  articolo,  al  fine  di  individuare
condizioni e prescrizioni tali da  assicurare  livelli  di  ordine  e
sicurezza pubblica nonche'  di  sicurezza  antincendi  equivalenti  a
quelli previsti dalla vigente normativa tecnica. 
      5. Al fine  di  sostenere  la  promozione,  l'aggiudicazione  e
l'organizzazione  di  grandi  eventi  sportivi  internazionali  e  di
ottimizzare   gli   investimenti   a    favore    dello    sport    e
dell'impiantistica  sportiva,   anche   nell'ambito   di   operazioni
economiche  di  partenariato  pubblico-privato  coerenti  con  quanto
indicato  all'articolo  175,  comma  9,  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  e'
istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,
in gestione separata, un fondo rotativo  denominato  "Fondo  italiano
per lo sport". Il Fondo, da gestire mediante conto corrente  bancario
o postale, e' composto di distinte sezioni che,  nel  rispetto  della
disciplina dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato,  sono
destinate: 
        a) per la "Sezione garanzie", a rilasciare garanzie, anche di
portafoglio,  su  finanziamenti  sotto  qualsiasi   forma,   compresi
crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da
banche e intermediari finanziari; 
        b) per la "Sezione finanziamenti", a concedere  finanziamenti
sotto qualsiasi forma, anche di natura  subordinata,  direttamente  o
indirettamente mediante banche e intermediari finanziari; 
        c)   per   la   "Sezione   rafforzamento   patrimoniale",   a
sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di  investimento  o
di  debito  o  fondi  di  fondi  o  altri  organismi  o   schemi   di
investimento, anche in forma subordinata; 
        d) per la "Sezione contributi": 
          1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di: 
          1.1) contributi in conto interessi; 
          1.2) contributi in conto capitale; 
          2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri
e le spese di gestione del  Fondo  nonche'  le  spese  di  assistenza
tecnica funzionali alla strutturazione,  al  perfezionamento  e  alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c)  e  al
numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del  5  per
cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera. 
      6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo  sport,  per
la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490  euro
per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5,  lettera  d),  a
331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e
a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente
comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale
di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta
di eventuali incrementi intervenuti  successivamente  all'istituzione
del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
10 e 12. 
      7.  Il  Fondo  italiano  per  lo  sport  puo'  essere  altresi'
alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati: 
        a)  dalle  amministrazioni  pubbliche  individuate  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
da qualunque altro ente  e  organismo  pubblico  nazionale,  europeo,
internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi
bilanci; 
        b) dagli organismi  sportivi,  a  valere  sulle  risorse  dei
rispettivi bilanci. 
      8.  Il  Fondo  italiano  per   lo   sport   e'   contabilizzato
separatamente    secondo    i     principi     della     contabilita'
economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle  sezioni  di
cui al comma 5. I dati concernenti i  relativi  prospetti  contabili,
consuntivi  e  previsionali,  e  i  relativi  flussi  di  cassa  sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro i  termini  indicati  dai
decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso  separata  evidenza
dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7. 
      9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera  a),  rilasciate  dal
Fondo italiano per lo  sport,  sono  a  prima  richiesta,  esplicite,
irrevocabili e conformi ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  di
vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del  rischio
e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma
5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal  Fondo  in  relazione
alle garanzie rilasciate ai sensi  del  comma  5,  lettera  a),  sono
assistite dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo  Fondo
ed e' conforme ai requisiti previsti  dalla  normativa  di  vigilanza
prudenziale ai  fini  della  migliore  mitigazione  del  rischio.  La
garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente  a  quanto
dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente  comma,  ridotto  di
eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso,  e  successivamente
all'accertamento, da parte dell'Istituto per il  credito  sportivo  e
culturale  Spa,  dell'incapienza  del  Fondo.  I  beneficiari   delle
garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5,  lettera  a),  in
caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della  garanzia
di ultima istanza dello Stato  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per il  tramite  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  e
culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
delle risultanze istruttorie fornite  dall'Istituto  per  il  credito
sportivo e culturale Spa, provvede, entro  centottanta  giorni  dalla
data di ricezione della  richiesta  trasmessa  dall'Istituto  per  il
credito sportivo e  culturale  Spa  al  Ministero,  al  trasferimento
all'Istituto   medesimo   delle   risorse   finanziarie   necessarie.
L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa  provvede  con  le
risorse finanziarie ricevute  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari  delle  garanzie
rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato e'  surrogato
nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo,  che
hanno chiesto l'escussione della garanzia  di  ultima  istanza  dello
Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,  in  nome,
per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero
mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La  garanzia  di  ultima
istanza dello Stato di cui al presente comma e' inserita  nell'elenco
di cui all'articolo 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Le
garanzie di cui al presente comma sono  rilasciate  entro  il  limite
massimo di 175 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e,  a  decorrere
dall'anno 2026, entro il limite cumulato  stabilito  annualmente  dal
bilancio di previsione dello Stato. 
      10. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di  sport,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti: 
        a) i criteri di gestione e le modalita' di funzionamento  del
Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalita'  della
surroga del medesimo Fondo nei  casi  di  escussione  della  garanzia
concessa ai sensi del comma 5, lettera a); 
        b) le finalita', le condizioni  e  le  modalita'  di  accesso
relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d); 
        c) i criteri per  la  ripartizione  della  dotazione  tra  le
sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della
compatibilita' e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.  Non  e'
consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al  comma  5,
lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d); 
        d) i criteri, le condizioni e le modalita' di incremento e di
gestione della dotazione ai sensi del comma 7. 
      11. Il Fondo italiano per lo sport e' gestito dall'Istituto per
il  credito  sportivo  e  culturale  Spa  sulla  base   di   apposita
convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri
o  con  l'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  sport.   La
convenzione disciplina  le  attivita'  amministrative  e  istruttorie
degli interventi e di gestione del Fondo nonche' gli oneri e le spese
di gestione a carico della sezione di cui al  comma  5,  lettera  d),
nella misura massima del limite di cui al medesimo comma  5,  lettera
d). 
      12. L'amministrazione  del  Fondo  italiano  per  lo  sport  e'
attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il
comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente del Consiglio  dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, o da
un suo delegato, ed e' composto da due rappresentanti  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  da  due   rappresentanti   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di sport.  Il  comitato  di  indirizzo  definisce
l'orientamento strategico e le priorita' degli interventi del Fondo e
delibera,  su  proposta  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  e
culturale Spa, il piano  di  attivita'  del  Fondo.  Il  comitato  di
indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10,
lettera c), puo' ripartire la dotazione tra  le  sezioni  di  cui  al
comma 5, lettere a), b) e  c).  Le  modalita'  di  funzionamento  del
comitato  di  indirizzo  e  le  modalita'  di   composizione   e   di
funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  politica
delegata  in  materia  di  sport,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione,  su  proposta
dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa,  delibera  gli
interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai  componenti
del comitato di indirizzo e del comitato  di  gestione  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
      13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente  nei
rapporti attivi e passivi dei fondi previsti  dall'articolo  5  della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo  le
modalita' stabilite dalla legislazione vigente,  fino  alla  data  di
entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e  12  del  presente
articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n. 289
del 2002 e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
10 e 12 del presente articolo. 
      14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6,  pari  a
524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e
a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede: 
        a) quanto  a  193.041.490  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  da
parte del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  del  comma  12
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
        b) quanto  a  308.628.265  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  da
parte del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri delle risorse rivenienti  dall'abrogazione  dell'articolo  5
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295; 
        c) quanto a 22.562.500 euro per  l'anno  2025,  a  95.125.000
euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente  utilizzo  delle  somme  iscritte   nello   stato   di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e
dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
      15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,  n.
74, dopo le parole: "alle amministrazioni interessate," sono inserite
le seguenti: "all'Istituto per il credito sportivo e  culturale  Spa,
agli organismi sportivi, alle  leghe  sportive  nazionali  nonche'  a
fondazioni e  comitati  costituiti  per  l'organizzazione  di  eventi
sportivi di rilevanza internazionale,"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 2), capoverso 4, le parole: «brevi tratti e  che»
sono sostituite dalle seguenti: «brevi tratti che»,  le  parole:  «si
adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui
al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguano la  segnaletica
relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal  decreto»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: «";»; 
          al  numero  3),  capoverso  6-bis,  le  parole:  «provincie
autonome» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «province  autonome  di
Trento e di Bolzano», le parole:  «articolo  117  Costituzione»  sono
sostituite dalle seguenti:  «articolo  117  della  Costituzione»,  le
parole: «di  cui  ai  commi  che  precedono»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  cui  al  presente  articolo»  e  le  parole:   «plano
altimetriche» sono sostituite dalla seguente: «planoaltimetriche»; 
        dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
          «b-bis) all'articolo 17: 
          1) al comma 1, le parole: "ai soggetti di eta' inferiore ai
diciotto anni" sono soppresse; 
          2) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla  sanzione
amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  primo  periodo,  si  applica
altresi' il ritiro o  la  sospensione  del  titolo  di  accesso  agli
impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni"; 
          b-ter) all'articolo 25: 
          1) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
          2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
          "2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di
coloro che operano presso  le  piste  e  gli  impianti  sciistici  su
incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici  a  servizio  di
edifici non serviti da tracciati  esclusivamente  ad  essi  riservati
possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo  fuori
dell'orario  di   apertura   delle   stesse   al   pubblico,   previa
autorizzazione  scritta  concessa  dal  gestore  dell'area   sciabile
attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le  modalita'  e  le
eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente  del  mezzo  e'
tenuto   a   osservare   unitamente   alle   ulteriori   prescrizioni
eventualmente previste da norme regionali. 
          2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso  segnalare  la
loro presenza con appositi dispositivi  di  segnalazione  luminosa  e
acustica in funzione e devono procedere al  bordo  della  pista  e  a
velocita' tale da non mettere in pericolo l'incolumita' altrui"; 
          3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare  la  precedenza
ai  mezzi  meccanici  e  consentire  la   loro   agevole   e   rapida
circolazione"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
          «0a)  all'articolo  11,   comma   1,   le   parole:   "agli
amministratori» sono sostituite dalle seguenti: "ai presidenti"»; 
        alla lettera a): 
          al numero 1) e' premesso il seguente: 
          «01) al comma 4, lettera b), le parole: "almeno  30  giorni
prima dell'inizio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  congruo
anticipo rispetto all'inizio"»; 
          al numero 1), dopo le  parole:  «e  il  Vicesegretario»  e'
inserita la seguente: «Generale»; 
          al numero 2), le parole: «per un periodo massimo di 6 mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «per un  periodo  massimo  di  dodici
mesi, prorogabile con deliberazione  della  medesima  Commissione  di
ulteriori sei mesi», dopo le parole: «fino a un numero di 10  unita'»
sono inserite le seguenti: «per  ciascuna  Federazione»,  la  parola:
«convezione» e' sostituita dalla  seguente:  «convenzione»,  dopo  le
parole: «senza nuovi o maggiori» e' inserita  la  seguente:  «oneri»,
dopo le parole: «personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  delle
Federazioni sportive di riferimento» sono inserite  le  seguenti:  «,
compreso il personale che svolge funzioni ispettive,», le parole: «in
quella della» sono sostituite dalla  seguente:  «nella»,  le  parole:
«unita' dirigenziali» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «unita'  di
personale di livello  dirigenziale»  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «La  convenzione  di  cui  al  tredicesimo  periodo
disciplina altresi' le modalita' di utilizzo condiviso da parte della
Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso
presso le Commissioni Co.Vi.So.C.  e  Com.Te.C.  per  lo  svolgimento
delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i
propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del
presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle  societa'
sportive l'obbligo di  inviare  alla  Commissione  la  documentazione
prevista  ai  fini  del  rilascio  delle  licenze  nazionali  per  la
partecipazione alle competizioni»; 
          al numero 3), le parole: «si  fa  fronte»  sono  sostituite
dalle seguenti: «si provvede», le parole: «del decreto legislativo 28
febbraio 2021 n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, del  presente
decreto» e dopo le parole: «a legislazione vigente»  e'  inserita  la
seguente: «, anche»; 
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
          "Art. 26-bis (Clausole per la durata dei contratti sportivi
subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e  gli  enti
di  promozione  sportiva  provvedono  all'adeguamento  degli  accordi
collettivi  vigenti  alla  durata  massima  dei  contratti   sportivi
subordinati pari a otto anni. 
          2. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  al
settore dilettantistico. 
          3. Per i contratti di atleti  professionisti,  le  societa'
sportive  si   conformano   alle   disposizioni   delle   federazioni
internazionali  in  materia  di  sostenibilita'  finanziaria  e,   in
particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione,
che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari"». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo comma»; 
        al capoverso, le parole:  «e  i  relativi  bossoli,  i»  sono
sostituite dalle seguenti: «, i relativi  bossoli  e  i»  e  dopo  le
parole: «articolo 97 del» sono inserite le seguenti: «regolamento  di
cui al»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge  18  aprile
1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al secondo periodo,  dopo  la  parola:  "impressa"  sono
inserite le seguenti: "per una profondita' minima  di  almeno  0,0762
millimetri"; 
          b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  come
modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325"»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche alla  legge
18 aprile 1975, n. 110». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «, per il 2025,» sono soppresse,
le parole: «a studenti universitari"» sono sostituite dalle seguenti:
«per studenti universitari",» e dopo le parole: «1 milione  di  euro»
sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2025»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le  borse  di
studio di cui al primo periodo possono essere  destinate  anche  alla
copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi  universitari
di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68»; 
        al secondo periodo, le parole: «Ministero dell'Universita'  e
della   Ricerca»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
      al comma 2: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «,  cosi'  come  modificato
dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29  agosto
2023» sono soppresse; 
        al secondo periodo, dopo le  parole:  «euro  1.000.000»  sono
inserite le  seguenti:  «per  l'anno  2025»  e  dopo  le  parole:  «a
legislazione vigente» e' inserita la seguente: «, anche»; 
      al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  del
presente decreto». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «regio decreto  19  ottobre  1930,  n.
1398,» sono sostituite dalle seguenti: «codice penale»; 
        alla lettera  b),  le  parole:  «delle  manifestazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «di manifestazioni» e  le  parole:  «degli
arbitri e degli  altri  soggetti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«degli arbitri o degli altri soggetti»; 
      al  comma  2,  la  parola:  «soppresso»  e'  sostituita   dalla
seguente: «abrogato». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo le parole:  «3,  comma  1»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera b), dopo  le  parole:  «mediante  corrispondente
utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte»  e  le  parole:
«ai sensi ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».