(Accordo-art. 1)
 
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  e 
 
                       IL GOVERNO DEL GIAPPONE 
                    IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO 
 
    Il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  del  Giappone
(qui di seguito definite collettivamente «le Parti» e individualmente
«la Parte»), 
    Nello  spirito  di   promuovere   piu'   strette   relazioni   di
collaborazione tra i due Paesi, e, 
    Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri  cittadini,
particolarmente ai piu'  giovani,  di  apprezzare  la  cultura  e  il
generale stile di vita dell'altro Paese  al  fine  di  promuovere  la
mutua comprensione tra i due Paesi, 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
 
    Ciascuna  Parte  rilascia,  a  titolo  gratuito,  un  visto   per
vacanza-lavoro  al  cittadino  dell'altro  Paese  (qui   di   seguito
denominato «il Paese di origine») risiedente nel  Paese  di  origine,
nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti  e  la  Parte  lo
ritenga opportuno: 
      a) abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (qui di seguito
denominato  «Paese  ospitante»)  principalmente  con  lo   scopo   di
trascorrere le vacanze; 
      b)  abbia,  al  momento  della  richiesta  del  visto,  un'eta'
compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti; 
      c) non sia accompagnato da persone a carico,  ad  eccezione  di
quelle  in  possesso  del  visto  vacanza-lavoro  o  di  altro  visto
rilasciato da quella Parte; 
      d) sia in possesso di un passaporto che abbia una validita'  di
almeno tre (3) mesi in piu' rispetto  al  periodo  previsto  del  suo
soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno  o  fondi  sufficienti
con cui acquistarlo; 
      e) disponga delle sostanze necessarie a  mantenersi  nel  Paese
ospitante, in conformita' alla normativa nazionale vigente; 
      f) intenda lasciare il Paese ospitante alla  fine  del  proprio
soggiorno senza alterare il proprio status di  residenza  durante  il
soggiorno; 
      g)  non  abbia  gia'  precedentemente  ottenuto  un  visto  per
vacanza-lavoro da quella Parte; 
      h) risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti  dalla
Parte; 
      i) disponga di un'assicurazione medica sufficiente, 
      j) non abbia precedenti penali; e 
      k) abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai  regolamenti
in vigore nel Paese ospitante durante  il  suo  soggiorno  nel  Paese
ospitante.