(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
    Ciascuna Parte consente  ai  cittadini  del  Paese  d'origine  di
presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata  o
il Consolato del Paese ospitante  situati  nel  Paese  d'origine.  Se
necessario, i candidati sosterranno un colloquio  con  rappresentanti
dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneita'.