Articolo 2.
Ciascuna Parte consente ai cittadini del Paese d'origine di
presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata o
il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine. Se
necessario, i candidati sosterranno un colloquio con rappresentanti
dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneita'.